BGer 9C_306/2011 |
BGer 9C_306/2011 vom 10.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_306/2011
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Sentenza del 10 giugno 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
D.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 24 marzo 2011.
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Visto:
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il ricorso del 13 aprile 2011 (timbro postale) contro il giudizio 24 marzo 2011 del Tribunale amministrativo federale in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
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lo scritto del 19 aprile 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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l'atto complementare del 29 aprile 2011,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1; 133 IV 286 consid. 1.4),
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che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
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che nel caso di specie né l'allegato del 13 aprile 2011 né l'atto completivo del 29 aprile 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni,
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che il ricorrente - che sembra, una volta di più, volere ritornare sulle conseguenze di un infortunio subito nel 1981 e che ha già fatto l'oggetto di numerose procedure di revisione (cfr. ad es. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 325/02 del 24 ottobre 2003) - non si confronta infatti minimamente con la pronuncia impugnata - che gli ha negato il diritto a una rendita AI per il fatto di percepire già una rendita AVS (art. 30 LAI) - e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione del primo giudice,
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che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 10 giugno 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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