BGer 6B_204/2011 |
BGer 6B_204/2011 vom 20.06.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_204/2011
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Sentenza del 20 giugno 2011
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Mathys, Presidente,
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Wiprächtiger, Eusebio,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Gianluca Molina,
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ricorrente,
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contro
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1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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2. B.________,
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patrocinato dall'avv. Mauro Trentini,
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opponenti.
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Oggetto
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lesioni semplici;
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 14 febbraio 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino quale Corte di cassazione
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e di revisione penale.
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Fatti:
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A.
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Con decreto di accusa del 21 settembre 2009, il Sostituto procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole di lesioni semplici per avere, a Morbio Inferiore, il 1° febbraio 2007, intenzionalmente colpito con pugni al volto e al corpo B.________, provocandogli le lesioni attestate da due certificati medici. Il Sostituto procuratore ha proposto la condanna dell'accusato alla pena pecuniaria di dodici aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 450.--.
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B.
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Poiché l'accusato ha interposto opposizione al decreto, gli atti del procedimento penale sono stati trasmessi dal Ministero pubblico alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio dell'11 ottobre 2010, il giudice della Pretura penale ha prosciolto l'accusato dall'imputazione prospettata.
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C.
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Contro la sentenza del giudice della Pretura penale sia il Sostituto procuratore pubblico sia la parte civile hanno adito la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP). Con sentenza del 14 febbraio 2011, la Corte di appello e di revisione penale, sedente giusta l'art. 453 cpv. 1 CPP quale CCRP, ha accolto entrambi i gravami. Ha quindi riformato il giudizio di primo grado nel senso che l'accusato è stato dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per avere, a Morbio Inferiore, il 1° febbraio 2007, intenzionalmente colpito B.________ con pugni al volto, provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale. La Corte cantonale ha contestualmente rinviato gli atti ad un nuovo giudice della Pretura penale, affinché commisuri la pena e statuisca sulle richieste della parte civile.
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D.
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A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso di proscioglierlo dall'accusa di lesioni semplici. Il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 470 consid. 1 e rinvio).
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1.2 La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Occorre nondimeno esaminare se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.
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1.3 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è invece ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).
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1.3.1 La decisione impugnata non è finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Essa non pone infatti fine al procedimento, poiché la CCRP ha rinviato gli atti alla Pretura penale per un giudizio sulla commisurazione della pena e sulle richieste della parte civile.
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1.3.2 Non si tratta nemmeno di una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF. L'avversata sentenza statuisce infatti definitivamente solo sulla colpevolezza. La questione della commisurazione della pena non può tuttavia essere trattata in modo indipendente dalla prima: non è infatti una questione che può essere oggetto di una procedura distinta da quella relativa alle questioni già decise. La decisione sulla pena è in effetti indissociabile dal verdetto di colpevolezza (DTF 133 IV 137 consid. 2.2; sentenze 6B_510/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.2.2, in: RtiD I-2010, n. 36, pag. 183 segg. e 6B_138/2007 del 27 ottobre 2007 consid. 2.2, in: RtiD I-2008, n. 42, pag. 718 segg.).
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Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie non entra manifestamente in considerazione.
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1.3.3 La decisione potrebbe quindi essere impugnabile quale decisione pregiudiziale o incidentale alle condizioni poste dall'art. 93 LTF, il cui adempimento dovrebbe comunque essere dimostrato innanzitutto dal ricorrente (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; sentenza 6B_138/2007, citata, consid. 3.2.3). La realizzazione della condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in materia penale dev'essere interpretata restrittivamente. Detta norma è fondata su motivi di economia processuale e tende a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). In concreto, la decisione criticata non causa al ricorrente un pregiudizio irreparabile, che del resto egli non fa valere né rende verosimile. Un simile pregiudizio deve in effetti essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 133 IV 137 consid. 2.3, 139 consid. 4). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1). D'altra parte, per risolvere le questioni ancora aperte non si impone una procedura dispendiosa, che un eventuale accoglimento immediato del gravame in esame consentirebbe di evitare (cfr. sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4, in: Pra 2009, n. 115, pag. 787 seg.). In tali circostanze, le condizioni poste dall'art. 93 LTF non possono essere ritenute soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito.
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Va da sé che le censure proposte in questa sede potranno se del caso essere ripresentate alla fine del procedimento (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).
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2.
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Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 20 giugno 2011
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Mathys Gadoni
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