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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_538/2011
Sentenza del 30 giugno 2011
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Lorenzo Fornara,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Spese giudiziarie e ripetibili; IC e IFD 2009,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 24 maggio 2011 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 1° dicembre 2010 l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna ha notificato ad A.________ la tassazione IC e IFD 2009 nella quale aveva aumentato di fr. 15'000.-- i redditi da lei dichiarati, ritenendoli insufficienti per il suo sostentamento. Il reclamo presentato il 30 dicembre successivo è stato respinto dall'autorità fiscale il 2 marzo 2011 in base agli atti in suo possesso. In effetti, la contribuente non aveva dato seguito alla sua richiesta del 25 gennaio 2011 di fornirle della documentazione bancaria attestante, nel periodo fiscale in questione, di un versamento di fr. 130'000.-- da parte dell'ex marito.
B.
Con sentenza del 24 maggio 2011 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il gravame inoltrato il 9 marzo 2011 e completato il 4 aprile successivo da A.________. Rammentati i principi disciplinanti la tassazione d'ufficio, la Corte cantonale ha osservato che già nella procedura di tassazione il fisco, ritenendo un'insufficiente disponibilità finanziaria della contribuente, aveva invitata quest'ultima a determinarsi in proposito. Sennonché la sua risposta tardiva (scritto del 24 novembre 2010), in cui affermava di avere ricevuto una liquidazione di fr. 130'000.-- dall'ex marito, si era incrociata con la tassazione intimata il 1° dicembre 2010. Nell'ambito della procedura di reclamo l'Ufficio di tassazione aveva nuovamente sollecitato l'invio di documentazione, segnatamente riguardo al versamento effettuato dall'ex marito, senza ottenere tuttavia una risposta. Solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario era stato prodotto un estratto bancario da cui risultava l'accredito, nel corso del periodo fiscale, del citato importo. In queste condizioni si poteva quindi procedere allo stralcio del presunto reddito di fr. 15'000.--. Osservando che la procedura ricorsuale avrebbe tuttavia potuto essere evitata se l'estratto del conto bancario fosse stato inviato all'Ufficio di tassazione, come peraltro esplicitamente richiesto, la Corte cantonale, richiamati gli art. 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 3 LT/TI ha posto la metà delle spese a carico della ricorrente e non le ha accordato delle ripetibili.
C.
Il 24 giugno 2011 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico in cui chiede che la cifra 2 del dispositivo della sentenza cantonale sia annullata limitatamente alla ripartizione delle spese e al rifiuto di concederle ripetibili. Censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione degli art. 144 cpv. 1 e 2 LIFD e 231 cpv. 2 LT/TI.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
1.2 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
2.
Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. La ricorrente si limita infatti a censurare un accertamento manifestamente inesatto dei fatti da parte delle autorità cantonali in quanto non avrebbero tenuto conto del fatto che i fr. 130'000.-- ricevuti dall'ex marito risultavano già dall'estratto della convenzione di divorzio inviata all'Ufficio di tassazione con lo scritto datato 24 novembre 2010. Ella tuttavia non spiega in che e perché l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale sulla questione delle spese e delle ripetibili - oggetto di litigio - violerebbe il diritto determinante. Altrimenti detto, la ricorrente non dimostra in che e perché l'applicazione nei suoi confronti degli art. 144 cpv. 2 LIFD e 231 cpv. 3 LT/TI, disposti che permettono di porre le spese totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (ciò che le è stato appunto rimproverato siccome non ha prodotto la documentazione bancaria richiesta entro i termini assegnati dal fisco), violerebbe la legislazione federale, rispettivamente disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).
Losanna, 30 giugno 2011
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: La Cancelliera:
Zünd Ieronimo Perroud