BGer 9C_949/2010 |
BGer 9C_949/2010 vom 05.07.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_949/2010
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Sentenza del 5 luglio 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Glanzmann,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
R.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 ottobre 2010.
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Considerando:
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che R.________, nato nel 1952, di professione cuoco, nel mese di ottobre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando le conseguenze invalidanti di un infortunio professionale occorsogli il 10 novembre 1997,
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che per decisione del 14 agosto 2008, cresciuta incontestata in giudicato, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) gli ha erogato una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo 1° settembre 2003 - 31 dicembre 2004,
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che sulla base di un certificato del 2 settembre 2008 del dott. M.________, chirurgo della mano, attestante una completa inabilità lavorativa a partire da tale data, l'assicurato ha chiesto il 29 settembre 2008 all'UAI la rivalutazione del suo caso,
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che l'amministrazione non è entrata nel merito della nuova domanda (decisione del 22 dicembre 2008),
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che adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato questa decisione e rinviato gli atti all'amministrazione ordinandole di entrare nel merito della nuova domanda, esperire i necessari accertamenti e rendere un nuovo provvedimento (pronuncia del 6 aprile 2009),
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che esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica affidata al dott. C.________ - il quale ha segnatamente concluso per una piena capacità lavorativa dell'interessato in attività sostitutiva adatta e rispettosa di alcuni limiti funzionali a partire dal 6 marzo 2008 -, l'UAI ha respinto la nuova richiesta accertando un grado d'invalidità del 16% (decisione dell'8 marzo 2010),
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che per giudizio del 22 ottobre 2010 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respito il ricorso di R.________, confermando sostanzialmente l'operato dell'UAI,
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che l'assicurato si è aggravato al Tribunale federale al quale chiede, in annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa dell'8 marzo 2010, il riconoscimento di "una rendita di malattia in ragione del 50% dal...." (sic) e il beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita,
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che ritenendo a un primo esame il gravame privo di probabilità di successo, con decreto del 19 gennaio 2011 il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e ha fissato al ricorrente un termine per pagare un anticipo spese di fr. 500.-, poi versato entro il termine stabilito,
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che non sono state chieste osservazioni al ricorso,
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che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
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che, per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che l'autorità giudiziaria cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 e 28 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353) e le regole da seguire in caso di nuova domanda di rendita (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; DTF 130 V 71 consid. 3.2 pag. 75 segg.; 117 V 198 consid. 3a),
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che per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale soltanto alle severe condizioni sopra esposte (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398),
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che lo stesso vale in merito alla problematica a sapere se la (in)capacità lavorativa si sia modificata in maniera determinante in un dato periodo (sentenze 9C_413/2008 del 14 novembre 2008 consid. 1.3, 9C_270/2008 del 12 agosto 2008 consid. 2.2 e I 865/06 del 12 ottobre 2007 consid. 4 con riferimenti),
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che dopo esame degli atti, e più precisamente del rapporto peritale 4 agosto 2009 del dott. C.________ come pure delle valutazioni del Servizio medico regionale dell'AI (SMR; sui compiti e il valore probatorio attribuiti ai rapporti interni del SMR cfr. art. 59 LAI e art. 49 OAI, nonché SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]), l'istanza precedente ha accertato che il ricorrente continuava ad essere pienamente abile al lavoro in attività adatte rispettose di alcuni limiti funzionali e di carico indicati dal dott. C.________,
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che per il resto, tenuto conto di un reddito senza invalidità (non contestato e risultante dagli atti) di fr. 60'745.34 (anno di riferimento: 2008) e di un reddito da invalido di fr. 53'138.88 (ottenuto sulla base dei dati dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica [Tabella TA1, livello di esigenze 4], dopo deduzione dell'1.6% per gap salariale [DTF 135 V 297; 134 V 322 consid. 4, pag. 325; 9C_1033/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5] e del 10% per le particolarità personali e professionali del caso [DTF 126 V 75]), il primo giudice ha accertato un grado d'invalidità del 13%,
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che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
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che le censure ricorsuali, limitandosi a riprendere le obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale - inammissibile critica appellatoria dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure,
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che a ben vedere, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorrente nemmeno si confronta adeguatamente con la pronuncia impugnata e non spiega nelle debite forme perché e in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto,
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che ad ogni modo la valutazione della Corte cantonale di attribuire pieno valore probatorio alla perizia del dott. C.________ nonostante il parere contrario del curante dott. M.________ non è certamente arbitraria, non fosse altro perché i certificati di quest'ultimo sono perlopiù senza motivazione alcuna e laddove - come nella dichiarazione del 20 gennaio 2009 - non si limitano ad attestare una incapacità lavorativa, riferiscono comunque di una situazione che dal punto di vista clinico viene definita stazionaria anche se il paziente soggettivamente accusa dolori, ciò che non è atto a mettere in dubbio le conclusioni del perito esterno all'amministrazione (più in generale sul tema cfr. anche 135 V 465),
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che la differente valutazione medica è inoltre spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175; DTF 9C_400/2010 del 9 settembre 2010 consid. 5.2 con riferimenti),
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che dunque sempre senza arbitrio la Corte cantonale poteva prescindere dalla necessità di disporre ulteriori accertamenti di ordine medico,
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che per il resto anche la valutazione del primo giudice a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto - ad esempio nel settore secondario e terziario - nonostante il danno alla salute e l'età è conforme alla giurisprudenza e si fonda sulle convincenti conclusioni tratte dai consulenti in integrazione professionale (v. rapporto finale 30 ottobre 2009) - meglio di chiunque altro in grado di emettere una simile valutazione (v. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3) - sulla scorta degli accertamenti medici in atti,
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che non soddisfa minimamente l'obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF) la semplice e generica contestazione del reddito da invalido (che peraltro nemmeno è quello indicato nel ricorso a pag. 8 [l'importo di fr. 4'906.- era stato ritenuto nella decisione amministrativa dell'8 marzo 2010]) e della deduzione per motivi personali (che può essere corretta solo in caso di eccesso o abuso del potere di apprezzamento, cosa che il ricorrente peraltro nemmeno pretende: DTF 132 V 393 consid. 3.2 e 3.3 pag. 398 seg.) applicati dalla Corte cantonale,
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che infine la richiesta di essere sentito personalmente - si suppone in forma orale, dato che l'interessato ha anche in questa sede avuto modo di esporre liberamente i suoi argomenti - dal Tribunale federale va ugualmente disattesa, ritenuto che il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende quello di comparire personalmente e di esprimersi oralmente dinanzi a questa Corte (cfr. ad esempio sentenza 2C_650/2007 del 20 novembre 2007 consid. 3.1),
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che, per quanto ammissibile, il ricorso, manifestamente infondato, va respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF,
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 5 luglio 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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