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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_110/2011
Sentenza del 12 luglio 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
B.________SA,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
la sentenza emanata il 9 giugno 2011 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 7 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Leventina ha rigettato in via provvisoria (per un importo di fr. 11'517.20) l'opposizione interposta da C.________Sagl al precetto esecutivo fatto notificare da B.________SA;
che con sentenza 9 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA (nuova ragione sociale della C.________Sagl) contro la decisione pretorile per mancato versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 20 giugno 2011 A.________SA è insorta al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel gravame all'esame la ricorrente si limita invece a sostenere di non aver potuto pagare l'anticipo richiesto dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino a causa delle difficili condizioni economiche in cui versava in quel momento, senza nemmeno pretendere una violazione di diritti costituzionali;
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 luglio 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: La Cancelliera:
Hohl Antonini