BGer 6B_517/2011
 
BGer 6B_517/2011 vom 24.08.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_517/2011
Sentenza del 24 agosto 2011
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Revisione,
ricorso contro il decreto emanato il 6 giugno 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decreto del 6 giugno 2011 la Presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha assegnato a A.________ un termine di 30 giorni per tradurre in lingua italiana l'istanza di revisione da lui presentata - in lingua tedesca - contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 23 maggio 2011 dalla Corte di appello e di revisione penale. A.________ veniva anche avvisato che, in caso di mancata traduzione entro il termine assegnato, l'istanza sarebbe stata dichiarata inammissibile.
2.
Con scritto datato 5 agosto 2011 A.________ si è rivolto sia al Tribunale penale federale sia al Tribunale federale, chiedendo al primo l'annullamento della sentenza ("Rückweisung des Urteils") e al secondo di far intervenire la commissione parlamentare di inchiesta ("die PUK des eidgenössischen Parlamentes einzuschalten").
In applicazione dell'art. 39 CPP, in data 12 agosto 2011 il Tribunale penale federale ha trasmesso a questo Tribunale lo scritto in questione per competenza.
Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, A.________ ha inviato la copia delle richieste di acconti per l'imposta cantonale 2011 inoltrategli dall'ufficio esazioni e condoni del Cantone Ticino.
3.
Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, in casu l'italiano. Si giustifica pertanto di redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante il gravame sia in lingua tedesca, tanto più che il ricorrente medesimo vive nel Cantone Ticino e non pretende di non capire l'italiano.
4.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del ricorso (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).
4.1 Il decreto del 6 giugno 2011 è stato emanato in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) ed è pertanto proponibile il ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF.
4.2 La conclusione ricorsuale volta a far intervenire la Commissione parlamentare d'inchiesta si rivela d'acchito inammissibile. Tale richiesta esula dalle competenze del Tribunale federale. Solo l'Assemblea federale infatti può, nell'ambito dell'alta vigilanza, istituire suddetta commissione (art. 163 cpv. 1 della legge sul Parlamento; RS 171.10). Il procedimento penale cantonale non rientra tuttavia nell'ambito dell'alta vigilanza (v. art. 26 della legge sul Parlamento), sicché non si giustifica di trasmettere la causa a tale autorità (art. 30 LTF).
4.3 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui il ricorrente contesta, seppur implicitamente, il decreto d'accusa del 1° marzo 2010 e la sentenza del 22 marzo 2011 del Giudice della Pretura penale, lo scritto si appalesa inammissibile trattandosi di decisioni che non emanano da autorità cantonali di ultima istanza.
4.4 Il decreto del 6 giugno 2011 della Presidente della Corte di appello e di revisione penale non pone fine al procedimento avviato con l'istanza di revisione, ma riguarda soltanto una fase dello stesso. Esso costituisce quindi una decisione incidentale e può pertanto essere contestato solo alle condizioni poste all'art. 93 LTF. Spetta innanzitutto al ricorrente dimostrare l'adempimento di tali condizioni (v. DTF 134 III 426 consid. 1.2).
Il ricorrente non fa valere, e d'altronde non si scorge neppure, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ricordato che per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 135 I 261 consid. 1.2).
Manifestamente neanche la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è realizzata nel caso concreto perché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe affatto una decisione finale immediata consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
Il succitato decreto non costituisce pertanto una decisione impugnabile dinanzi al Tribunale federale.
5.
Il ricorso si appalesa quindi manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
L'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per manifesta mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso e indipendentemente dall'indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie dovrebbero pertanto essere addossate all'insorgente, secondo soccombenza. In via eccezionale, si rinuncia tuttavia a prelevarle (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 24 agosto 2011
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy