BGer 6B_790/2010
 
BGer 6B_790/2010 vom 26.08.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_790/2010
Decreto del 26 agosto 2011
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale, Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Luigi Mattei e dall'avv. Alessia Dolci,
ricorrenti,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. C.________, patrocinato dall'avv. Rossano Pinna,
3. D.________, patrocinato dall'avv. Emanuele Stauffer,
4. E.________, patrocinato dall'avv. Francesca Lanz,
5. F.________ SpA, patrocinata dall'avv. Mario Postizzi,
6. G.________, patrocinato dall'avv. John Noseda,
opponenti.
Oggetto
Confisca,
ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in
materia costituzionale contro la sentenza emanata
il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali
del Cantone Ticino.
Considerando:
che con ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 14 settembre 2010 A.________ e B.________ hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza emanata il 18 giugno 2010 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, postulandone l'annullamento;
che con lettera del 23 agosto 2011 A.________ e B.________ hanno comunicato al Tribunale federale di ritirare il loro gravame;
che il presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La causa 6B_790/2010 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino.
Losanna, 26 agosto 2011
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy