Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_121/2011
Sentenza del 12 settembre 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 13 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SA a un precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 13'820.--;
che con sentenza 8 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato dall'escussa;
che contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale A.________ SA con ricorso dell'8 luglio 2011;
che con decreto 11 luglio 2011 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'500.--;
che con decreto 23 agosto 2011 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio di 5 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarà dichiarato inammissibile;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto in cui veniva ribadito che il mancato pagamento dell'anticipo spese non vale quale ritiro del rimedio è stato notificato alla ricorrente il 24 agosto 2011;
che l'8 settembre 2011 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 settembre 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti