BGer 5D_167/2011 |
BGer 5D_167/2011 vom 23.09.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5D_167/2011
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Sentenza del 23 settembre 2011
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Hohl, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Vittorio Mariotti,
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opponente.
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Oggetto
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rigetto provvisorio dell'opposizione,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 agosto 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che mediante istanza 21 maggio 2011 A.________ ha chiesto il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo notificato a B.________ per la somma di fr. 29'646.90 oltre interessi e spese esecutive;
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che con decisione 12 luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento della predetta istanza, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B.________ limitatamente alla somma di fr. 40.-- oltre interessi;
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che con sentenza 10 agosto 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo il reclamo del 5 agosto 2011 di A.________ mediante il quale chiedeva la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la sua pretesa;
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che giusta la Corte cantonale il termine per impugnare la sentenza pretorile era di dieci giorni in applicazione dell'art. 321 cpv. 2 CPC ed era pertanto venuto di per sé a scadenza il 25 luglio 2011 (la sentenza pretorile essendo stata notifica il 14 luglio 2011), ma era stato prorogato in virtù dell'art. 63 LEF al 4 agosto 2011;
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che pertanto a mente dell'autorità inferiore il rimedio consegnato il 5 agosto 2011 era tardivo;
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che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 settembre 2011 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo, segnatamente, di riformare la sentenza cantonale nel senso che il suo reclamo del 5 agosto 2011 sia accolto e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e (implicitamente) per la sede federale;
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che nella misura in cui il ricorrente solleva censure avverso la sentenza pretorile il ricorso è inammissibile (art. 113 LTF);
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che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
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che nel gravame all'esame il ricorrente non discute in termini sufficienti gli argomenti addotti dalla Corte cantonale nella sentenza impugnata a sostegno dell'inammissibilità del reclamo per tardività, ma si limita a brevemente affermare di aver seguito in buona fede l'indicazione di un avvocato secondo la quale il termine per impugnare la sentenza pretorile sarebbe scaduto soltanto il 9 agosto 2011;
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che pertanto il ricorso si rileva manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi al Pretore è stata decisa in data odierna dal Tribunale federale nella sentenza 5D_169/2011, mediante la quale il ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la decisione emanata il 12 agosto 2011 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è stato dichiarato inammissibile;
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che la richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è in ogni modo priva d'oggetto, avendo la Corte cantonale rinunciato alla riscossione di spese;
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che nella misura in cui il ricorrente sembra chiedere di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale la sua richiesta deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 settembre 2011
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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La Cancelliera: Antonini
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