Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_395/2011
Sentenza del 26 settembre 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri,
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Municipio di X.________,
2. Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Oggetto
diniego di giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 18 luglio 2011 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerando:
che A.________ ha chiesto delucidazioni al Municipio di X.________ circa un episodio accaduto il 23 settembre 2009 allo sportello della cancelleria comunale, in occasione del quale il segretario comunale avrebbe stralciato un precetto esecutivo che lo concerneva;
che in relazione a detta vicenda, su richiesta dell'interessato il Municipio gli ha trasmesso un estratto della seduta 2 novembre 2009 e, in seguito, l'estratto completo di quella del 12 ottobre 2009;
che con decisione del 16 marzo 2011, il Municipio ha comunicato a A.________ di "confermare che non esistono altre risoluzioni" se non quelle già trasmesse;
che, ciò nondimeno, l'istante ha nuovamente chiesto al Municipio di inviargli l'estratto completo della risoluzione 2 novembre 2009;
che con risoluzione 29 marzo 2011 il Municipio ha confermato la decisione del 16 marzo precedente, ribadendo che non esistono altre risoluzioni, considerando pertanto la problematica evasa;
che con decisione del 7 giugno 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile poiché tardivo un ricorso dell'istante, ritenendo ch'egli avrebbe dovuto impugnare la decisione 16 marzo 2011, nel frattempo cresciuta in giudicato, e non quella, semplicemente confermativa e quindi non impugnabile, del 29 marzo seguente;
che con giudizio 18 luglio 2011, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo di annullarla, di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e di concedere l'effetto sospensivo al gravame;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che, come noto al ricorrente (sentenze 1C_367/2010 del 1° settembre 2010, 1C_251/2010 del 19 maggio 2010 e 5A_412/2010 del 18 giugno 2010), secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente si limita a riassumere i fatti oggetto della vertenza, senza spiegare perché la tesi governativa, e quella del giudice cantonale che la conferma, sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrarie (sulla nozione di arbitrio vedi DTF 137 I 1 consid. 2.4), nonché a criticare, ciò che è inammissibile, il merito della vertenza, questione che esula dall'oggetto del litigio, che può riferirsi soltanto alla tempestività o no del ricorso presentato contro la decisione municipale del 29 marzo 2011 (DTF 135 II 145 consid. 3.1 e 4);
che, in effetti, l'unico, generico, appellatorio e quindi inammissibile argomento da lui addotto per sostenere che la decisione del 29 marzo 2011 non costituirebbe una semplice decisione confermativa, come ritenuto dalle autorità cantonali, sarebbe il fatto che nella seconda il Municipio ha aggiunto di "ritenere così la problematica evasa";
che, contrariamente all'assunto ricorsuale, questa aggiunta non modifica per nulla il carattere definitivo della prima decisione e quello chiaramente confermativo della seconda, dovuta semplicemente all'insistenza del ricorrente;
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, rilevato peraltro che il ricorrente non dimostra la sua indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta poiché le conclusioni ricorsuali erano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta,
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo.
Losanna, 26 settembre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri