BGer 9F_2/2011
 
BGer 9F_2/2011 vom 29.09.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9F_2/2011 {T 0/2}
Sentenza del 29 settembre 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
M.________,
istante,
contro
Cassa federale di compensazione,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
controparte.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 9C_467/2011 del 18 luglio 2011.
Vista:
l'istanza di revisione del 26 luglio 2011 (timbro postale) contro la sentenza 9C_467/2011 del 18 luglio 2011 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, per manifesta carente motivazione, un ricorso di M.________ in materia di rendita AVS,
considerando:
che secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, di regola il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana;
che di conseguenza occorre redigere in italiano anche questo giudizio, nonostante la domanda di revisione sia stata redatta in lingua tedesca e l'istante chieda di rendere la sentenza in tedesco;
che tale decisione, oltre a meglio conciliarsi con il disposto di legge in parola, si giustifica anche perché l'istante vive nel Cantone Ticino e non ha palesato di non capire l'italiano;
che l'annullamento o la modifica di una sentenza del Tribunale federale è possibile solo se è dato un motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF;
che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente per contro di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione;
che come per gli altri atti scritti destinati al Tribunale federale, per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata, l'istante dovendo confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF);
che l'istante non sostanzia un motivo di revisione ai sensi degli art. 121-123 LTF, ma rimette in discussione il merito della causa, criticando l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento giuridico posto a fondamento della sentenza di inammissibilità impugnata;
che pertanto, senza necessità di procedere a uno scambio degli scritti (art. 127 LTF), la domanda di revisione dev'essere considerata inammissibile;
che l'istante deve farsi carico delle spese di procedura (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 29 settembre 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti