BGer 6B_735/2010
 
BGer 6B_735/2010 vom 25.10.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_735/2010
Sentenza del 25 ottobre 2011
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Wiprächtiger, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.
 
Partecipanti al procedimento
Ministero pubblico della Confederazione, Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
1. G.________,
patrocinato dall'avv. Carlo Borradori,
2. E.________,
patrocinato dall'avv. dott. Michele Rusca,
3. K.________,
patrocinata dall'avv. Manuele Bianchi,
4. A.________,
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa,
5. M.________,
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi,
6. B.X.________S.p.A.,
7. C.X.________S.p.A.,
8. D.X.________S.p.A.,
patrocinate dall'avv. Rossano Pinna,
opponenti.
Oggetto
riciclaggio di denaro aggravato,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 18 marzo 2010 dalla Corte penale del Tribunale
penale federale.
Fatti:
A.
Nel gennaio del 2003 la Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale di Milano ha aperto un procedimento penale nei confronti, tra gli altri, di A.________, amministratore delegato di D.X.________S.p.A., di E.________, vicepresidente di D.X.________S.p.A., di F.________, amministratore delegato di B.X.________S.p.A. e di altri dirigenti di società del gruppo X.________, siccome sospettati di corruzione aggravata, riciclaggio di denaro, partecipazione ad associazione a delinquere, appropriazione indebita aggravata ed altri reati ai danni delle società del gruppo.
Gli indagati erano in particolare sospettati di essersi appropriati illecitamente, tra il 1999 e il 2002, di parte del patrimonio della D.X.________S.p.A. mediante la stipulazione di contratti di consulenza e di fornitura di manodopera specializzata con società di comodo da loro controllate o messe a disposizione da persone compiacenti, segnatamente da G.________, per attività in tutto o in parte inesistenti. Avrebbero inoltre corrotto funzionari italiani e stranieri allo scopo di ottenere l'aggiudicazione di appalti nel settore degli impianti per l'energia elettrica e per opere di desalinizzazione, facendosi poi retrocedere parte degli importi pagati illecitamente. Il denaro provento dei reati sarebbe poi stato trasferito su conti bancari svizzeri di spettanza degli indagati o di loro familiari o su altri conti esteri messi a disposizione da terzi, segnatamente da H.________.
B.
Con sentenza del 4 ottobre 2006 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, emanata secondo il rito del patteggiamento, H.________ è stato condannato a una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, sospesa condizionalmente, in particolare per essersi associato, tra gli altri, con i suddetti dirigenti del gruppo X.________ e con G.________ al fine di appropriarsi indebitamente di fondi della D.X.________S.p.A., nonché per avere partecipato a un disegno criminoso volto a favorire le società I.________ e J.________ nell'aggiudicazione di commesse, concordando compensi illeciti con i dirigenti delle stesse.
Il 27 luglio 2007 la Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio, tra gli altri, di G.________, A.________, E.________ e F.________. Il 27 aprile 2009 il Giudice per le indagini preliminari ha emanato il decreto che dispone il giudizio nei confronti segnatamente di A.________, E.________ e F.________. Con una sentenza di patteggiamento di stessa data ha in particolare condannato G.________ alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e disposto la confisca di EUR 5'000.--. Il 9 febbraio 2010 è stato aperto il dibattimento dinanzi al Tribunale di Milano.
C.
Frattanto, con atto di accusa del 15 giugno 2009, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha messo in stato di accusa dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) G.________, A.________, E.________ e la di lui moglie K.________, F.________ e la di lui moglie L.________, nonché il consulente bancario M.________ per riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP, in parte aggravato. In sostanza, il MPC rimprovera loro di avere compiuto in Svizzera atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali provento dei reati commessi all'estero ai danni di società del gruppo X.________, riconducibili segnatamente a tangenti per l'ottenimento di commesse pubbliche e alla stipulazione di contratti di consulenza e di outsourcing fittizi.
D.
Con sentenza del 18 marzo 2010 la Corte penale del TPF ha riconosciuto G.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato limitatamente a determinati capi di accusa, per complessivi USD 840'404.59, e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 10.-- ciascuna, a valere quale pena complementare a quella di due anni e sei mesi di reclusione inflittagli mediante la sentenza 27 aprile 2009 del giudice italiano. Ha inoltre riconosciuto E.________ autore colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, nonché di ripetuto riciclaggio di denaro limitatamente a determinati capi di accusa, per complessivi USD 840'404.59, condannandolo alla pena detentiva di 14 mesi e alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La Corte penale del TPF ha pure riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro limitatamente ad alcuni capi di accusa, per complessivi EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.-- e lo ha condannato alla pena detentiva di 17 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Gli accusati sono stati prosciolti dai capi di accusa che non sono stati oggetto di condanna.
La Corte penale del TPF ha per contro prosciolto da tutte le imputazioni K.________, F.________, L.________, nonché M.________ ed ha dichiarato irricevibili per incompetenza giurisdizionale le pretese delle parti civili C.X.________S.p.A., D.X.________S.p.A. e B.X.________S.p.A. Ha inoltre ordinato la confisca di USD 840'404.59 depositati sulla relazione yyy intestata a zzz presso la banca N.________ di Chiasso e di EUR 3'276'221.-- e USD 242'000.-- depositati sulla relazione vvv www intestata a A.________ presso la banca O.________ di Singapore, già oggetto di sequestro. Per i restanti beni e valori è stato ordinato il dissequestro.
E.
Il MPC impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. In via principale chiede di dichiarare A.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato per tutti i capi d'imputazione, per un ammontare complessivo corrispondente a fr. 9'569'406.--, e di condannarlo a una pena detentiva di due anni e due mesi e cumulativamente a una pena pecuniaria di 27 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna. Chiede poi di dichiarare G.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato per tutti i capi di accusa, per un ammontare complessivo corrispondente a fr. 1'967'753, e di condannarlo a una pena detentiva di tre mesi e cumulativamente a una pena pecuniaria di quattro aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, a valere quale pena complementare alla pena inflitta dal giudice italiano, non opponendosi alla sospensione condizionale. Postula inoltre di riconoscere E.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio aggravato per tutti i capi d'imputazione, per un importo complessivo corrispondente a fr. 6'166'403.58, e di condannarlo alla pena di due anni di detenzione e cumulativamente a una pena pecuniaria di 26 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale. Il ricorrente chiede altresì di dichiarare K.________ autrice colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per un importo pari a fr. 6'166'403.58 e di condannarla a una pena detentiva di un anno e tre mesi e cumulativamente a una pena pecuniaria di 14 aliquote giornaliere di fr. 1'500.-- ciascuna, non opponendosi alla sospensione condizionale. Per quanto concerne M.________, chiede di riconoscerlo colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro per un importo non inferiore a fr. 5'000'000.-- e di condannarlo a una pena detentiva di un anno e due mesi, non opponendosi alla sospensione condizionale. Chiede infine di ordinare la confisca dei valori depositati sulla relazione intestata a zzz per un ammontare pari a fr. 6'166'403.58 e dei valori depositati sulla relazione www intestata a A.________ per corrispondenti fr. 9'569'406.--. In via subordinata, chiede di rinviare la causa alla precedente istanza per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale e del diritto internazionale, nonché l'accertamento inesatto dei fatti.
La sentenza della Corte penale del TPF è stata impugnata con ricorsi in materia penale anche da A.________ (causa 6B_718/2010), da E.________ (causa 6B_727/2010) e dalle parti civili C.X.________S.p.A., D.X.________S.p.A. e B.X.________S.p.A. (causa 6B_732/2010). I rispettivi ricorsi sono oggetto di giudizi distinti.
F.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, il TPF si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre G.________, E.________, K.________, A.________ e M.________ ne chiedono la reiezione. Le parti civili postulano l'accoglimento integrale del gravame.
G.
Con decreto presidenziale del 14 ottobre 2010 è stato conferito effetto sospensivo al dispositivo della sentenza impugnata concernente la confisca e il dissequestro. Il provvedimento è stato sostanzialmente confermato con ulteriori decreti presidenziali del 4, del 22 novembre 2010 e del 4 marzo 2011. Con decreto presidenziale del 24 maggio 2011 è stato ordinato il parziale dissequestro della relazione intestata a zzz, per un importo di fr. 6'000.--.
Diritto:
1.
Il ricorso, tempestivo e diretto contro una decisione finale (art. 100 cpv. 1 e 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) dalla Corte penale del TPF (art. 80 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile. La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF).
I. Censure riguardanti A.________
2.
2.1 Per quanto concerne l'accusato A.________, il ricorrente sostiene che la precedente istanza avrebbe negato a torto l'esistenza di un crimine a monte riguardo alle cosiddette "retrocessioni mediorientali". Lamentando al riguardo una violazione del divieto dell'arbitrio, dell'art. 305bis CP e dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), rimprovera alla Corte penale del TPF di avere ignorato gli atti del procedimento penale italiano, che proverebbero come i dirigenti di D.X.________S.p.A. avrebbero concordato le retrocessioni litigiose gonfiando appositamente le commissioni dell'intermediario H.________. In particolare, la circostanza sarebbe dimostrata dalla sentenza del 4 ottobre 2006 con la quale lo stesso H.________ è stato definitivamente condannato per i fatti in oggetto.
2.2 Il richiamo del ricorrente all'art. 54 CAS non è qui pertinente, poiché questa disposizione disciplina l'applicazione del principio "ne bis in idem" e non regola di per sé la questione dell'accertamento del reato a monte del riciclaggio quando tale reato sia stato commesso all'estero. Si tratta infatti di una questione che concerne in concreto l'accertamento dei fatti e l'applicazione dell'art. 305bis CP.
Secondo l'art. 305bis n. 3 CP, l'autore del riciclaggio è punibile anche se l'atto principale è commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. In considerazione del suo carattere accessorio, la fattispecie del riciclaggio esige quindi, oltre alla dimostrazione dell'atto di riciclaggio, anche quella del reato a monte e della provenienza dei valori patrimoniali da tale reato (DTF 126 IV 255 consid. 3a). La giurisprudenza non impone tuttavia una "prova stretta" del reato a monte, in particolare non richiede che ne siano conosciuti l'autore o le circostanze precise. È sufficiente la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. Il legame richiesto tra il crimine all'origine dei fondi ed il loro riciclaggio è quindi volontariamente tenue (DTF 120 IV 323 consid. 3d).
2.3 Sui reati a monte legati alle retrocessioni mediorientali, la precedente istanza ha accertato che la D.X.________S.p.A. e la società Y.________, facente capo all'intermediario H.________, hanno sottoscritto contratti di agenzia per la costruzione di centrali termoelettriche a Jebel Alì (Emirati Arabi Uniti), Barka (Oman) e Ras Laffan (Qatar). Ha stabilito che questi accordi prevedevano commissioni del 2 % per la commessa di Jebel Alì, del 3 % per la commessa di Barka e del 2,5 % per quella di Ras Laffan. La Corte penale del TPF ha addotto di avere raggiunto il convincimento che non vi fossero contratti artefatti o commissioni fittizie, le commissioni stabilite essendo realmente dovute e ricadendo nella legittima disponibilità di H.________ e della sua società. Quanto alle parziali retrocessioni delle commissioni, la precedente istanza non vi ha in sostanza dato peso. Ha ritenuto che le dazioni di denaro da parte di H.________ a A.________ e a E.________ seguivano anche di parecchi mesi le pattuizioni delle singole commissioni ed erano il frutto di accordi intervenuti tra le parti, sulla scorta dei quali l'intermediario destinava a A.________ e a E.________ parte del suo lecito guadagno (le commissioni dovute alla sua società) di cui poteva lecitamente disporre. I giudici di primo grado hanno concluso che a A.________ ed a E.________ non erano stati affidati valori patrimoniali destinati ad D.X.________S.p.A., sicché non si erano appropriati di denaro altrui.
La precedente istanza si è quindi essenzialmente fondata sugli accordi relativi alle commissioni e al loro ammontare. Tuttavia, premesso che le retrocessioni illecite sono frutto di accordi sottobanco e di principio non sono quindi chiaramente deducibili dai "contratti ufficiali", manifestamente la Corte di primo grado ha omesso di considerare la citata sentenza del 4 ottobre 2006, con la quale H.________ è stato definitivamente condannato anche per la fattispecie delle retrocessioni in discussione. Questo giudizio indica per ogni singola commessa le percentuali oggetto di retrocessione, rilevando che, in concorso con il condannato, A.________ e E.________ si sono appropriati di un importo superiore a USD 5'000'000.--, abusando delle loro cariche in D.X.________S.p.A. e causando alla società un danno patrimoniale rilevante. Si tratta al riguardo di una sentenza definitiva su circostanze importanti, idonea a influire sull'esito del processo svizzero: omettendo, senza fondati motivi, di tenerne conto, la precedente istanza è incorsa nell'arbitrio (cfr. al riguardo DTF 129 I 8 consid. 2.1). È parimenti in modo manifestamente insostenibile ch'essa ha inoltre accertato che a A.________ (e a E.________) in sostanza era rimproverato dalla pubblica accusa di avere trattenuto per sé, invece di riversarle ad D.X.________S.p.A., le riduzioni sulle commissioni (retrocessioni) di cui l'intermediario intendeva fare beneficiare direttamente la D.X.________S.p.A. In realtà, agli accusati è essenzialmente rimproverato di avere, nella loro qualità di organi della società, tenuti quindi ad amministrarne il patrimonio ed a sorvegliarne la gestione con diligenza e fedeltà, abusato della loro funzione, appropriandosi indebitamente, mediante il sistema delle retrocessioni, di importi ingenti e danneggiando così il patrimonio societario. Il fatto che il rinvio a giudizio disposto dall'autorità italiana richiami al proposito l'art. 646 del Codice penale italiano, che disciplina la fattispecie dell'appropriazione indebita, non è decisivo. Come visto, sotto il profilo del riciclaggio, non è determinante la qualifica precisa del reato a monte secondo il diritto estero, bastando la certezza che i valori patrimoniali provengono da un crimine. D'altra parte, nell'ambito dell'art. 305bis n. 3 CP trova applicazione il principio della doppia punibilità astratta, sicché non occorre che i fatti alla base del reato a monte rivestano la medesima qualifica giuridica nella legislazione svizzera e in quella italiana (cfr. DTF 136 IV 179 consid. 2). In tali circostanze, ove pure si consideri l'entità degli importi milionari incassati da due pubblici ufficiali, senza una plausibile giustificazione, e sulla base del solo motivo che l'intermediario poteva liberamente destinare loro, a titolo personale, parte del suo guadagno, la conclusione della precedente istanza, secondo cui non sarebbero ravvisabili prove a sostegno dell'esistenza di un crimine a monte, è manifestamente insostenibile.
2.4 Il ricorrente sostiene che gli atti di riciclaggio delle suddette retrocessioni illecite sarebbero stati commessi da A.________ quale membro di una banda, costituita con E.________ per esercitare sistematicamente il riciclaggio. Ritiene quindi realizzato un caso grave ai sensi dell'art. 305bis n. 2 lett. b CP, ciò che pure comporterebbe la mancata prescrizione dell'azione penale. La precedente istanza non ha tuttavia esaminato specificatamente questi aspetti, dal momento che ha negato il riciclaggio già per la mancanza del crimine a monte. Sollevati in questa sede, essi sono prematuri e dovranno essere vagliati dalla Corte di primo grado nel prosieguo della procedura.
3.
3.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte penale del TPF una violazione dell'art. 305bis n. 2 lett. c CP per avere negato a torto l'aggravante del mestiere riguardo ai capi d'imputazione n. 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.17, 4.7, 4.8, 4.9, 4.6, 4.10, 4.11, 4.20, 4.12 e 4.21 (quest'ultimo accorpato con il capo d'imputazione n. 4.22). Sostiene che le cifre contaminate oggetto dei trasferimenti sarebbero ingenti e realizzerebbero una grossa cifra d'affari ai sensi dell'invocata norma penale. A.________ avrebbe inoltre agito alla stregua di un intermediario finanziario, utilizzando il suo conto anche per fare transitare il denaro spettante ai correi, eseguendo operazioni bancarie ripetute sull'arco di un periodo di tre anni. Secondo il ricorrente, l'accusato si sarebbe installato non soltanto nella delinquenza tipica dei crimini a monte, come ritenuto dalla prima Corte, ma anche nei circuiti finanziari che rendono possibile il riciclaggio del denaro.
3.2 Ora, la circostanza aggravante del mestiere concerne di principio una pluralità degli atti punibili (cfr. GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 3a ed., 2005, § 19 n. 22). Poiché la precedente istanza dovrà pronunciarsi nuovamente su capi d'imputazione per il quale l'accusato è stato a torto prosciolto (cfr. consid. 2.3), anche l'aspetto dell'aggravante dovrà essere nuovamente esaminato in quel contesto, tenendo conto dell'insieme degli atti che saranno ritenuti punibili. Una disamina approfondita della questione in questa sede è pertanto prematura. Nondimeno, laddove il TPF ha negato l'aggravante, adducendo che il guadagno di A.________ è stato ottenuto dai reati a monte e non dalle operazioni di riciclaggio in quanto tali, va rilevato che l'art. 305bis n. 2 lett. c CP contempla, alternativamente, anche il caso in cui, agendo per mestiere, l'autore realizza una grossa cifra d'affari. La cifra d'affari corrisponde di massima all'importo riciclato ed è considerata grossa se raggiunge almeno fr. 100'000.-- (cfr. DTF 129 IV 188 consid. 3.1.3; sentenza 6S.225/2006 dell'8 agosto 2006 consid. 4.1). Occorre comunque ancora che l'autore agisca per mestiere, segnatamente che mediante gli atti di riciclaggio egli intenda procurarsi dei redditi relativamente regolari rappresentanti un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così in un certo modo installato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.1). Sull'aggravante del mestiere, tenendo conto delle esigenze richieste, la precedente istanza si pronuncerà quindi nuovamente nel seguito della procedura.
II. Censure riguardanti G.________
4.
4.1 Il ricorrente critica il proscioglimento di G.________ dai capi d'accusa da 1.1 a 1.14, rimproverando alla precedente istanza di avere negato a torto l'esistenza del reato a monte, in particolare per essersi scostata da decisioni delle autorità italiane. Queste decisioni attesterebbero che i valori patrimoniali deriverebbero in effetti da contratti per prestazioni in parte o completamente inesistenti stipulati da D.X.________S.p.A. con le società Q.________, R.________ e S.________ riferibili a G.________.
4.2 Il TPF ha tuttavia accertato che in D.X.________S.p.A. era consolidata una prassi di outsourcing, facendo capo a società esterne alla struttura, tra le quali rientravano anche Q.________, R.________ e S.________, per impiegare consulenti per puntuali attività e progetti all'estero, sovente pensionati del gruppo X.________ di provata esperienza. Ha inoltre accertato che questa prassi era nota all'interno del gruppo X.________, anche per quanto riguarda le lacune nelle possibilità di controllo delle prestazioni e delle retribuzioni. La precedente istanza ha essenzialmente fondato questi accertamenti sulla base delle dichiarazioni dei testimoni T.________, U.________ e P.________. Ha altresì rilevato che la sorveglianza dei rapporti con le società in questione e il rispetto dei contratti spettavano a E.________, il quale si occupava anche degli aspetti retributivi. In quest'ambito, una parte dei pagamenti dei consulenti esterni veniva effettuata in nero, estero su estero, per cui si chiedeva loro di dotarsi di un conto all'estero, segnatamente in Svizzera. Quali modalità di pagamento figuravano pure operazioni in contanti, segnatamente mediante prelevamenti in contanti dalle relazioni bancarie di G.________ a Lugano. La prima Corte ha quindi concluso che la modalità di rientro in Italia di contante, precedentemente giunto su conti di G.________, può inserirsi nella logica di aggirare per motivi fiscali il territorio italiano, pagando in Italia in contanti i consulenti esterni. In sostanza, pure il denaro contante prelevato da G.________ e da lui trasportato in Italia per consegnarlo brevi manu a E.________ poteva essere destinato alla retribuzione dei consulenti esterni.
Il ricorrente non si confronta con gli esposti accertamenti e con le considerazioni che la precedente istanza ne ha tratto, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché e in quale misura essi sarebbero chiaramente in contrasto con gli atti e manifestamente insostenibili (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e rinvii). Egli si limita infatti ad esporre una propria opinione, diversa da quella ritenuta dalla precedente istanza, senza tuttavia sostanziare arbitrio alcuno. Richiamando semplicemente l'esistenza del decreto che dispone il giudizio e della sentenza di patteggiamento emanati il 27 aprile 2009 nel procedimento italiano, il ricorrente non prende in considerazione gli accertamenti su cui si è fondata la prima Corte. In particolare, non spiega per quali ragioni, nonostante tali accertamenti, gli atti richiamati dimostrerebbero che i valori patrimoniali oggetto dei capi d'accusa da 1.1-1.14 provengono con certezza da un crimine. D'altra parte, nella misura in cui fa riferimento essenzialmente al capo B delle imputazioni nel procedimento italiano, riportato nei citati atti del 27 aprile 2009, il ricorrente non fa valere l'esistenza di circostanze decisive, tali da fare ritenere arbitrari gli accertamenti e le considerazioni esposte al riguardo nel giudizio impugnato. Il capo B indica infatti genericamente la stipulazione tra D.X.________S.p.A. e le società Q.________, R.________ e S.________, riferibili a G.________, di imprecisati contratti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti e la retrocessione in contanti in Italia di importi variabili dal 50 % al 100 % delle somme pagate da D.X.________S.p.A. Non precisa i contratti fittizi e le prestazioni in realtà inesistenti oggetto di versamenti ingiustificati. Il semplice richiamo di questa imputazione prospettata nel procedimento estero, quand'anche ripresa dal giudice italiano nella sentenza di patteggiamento riguardante G.________, non basta però a inficiare d'arbitrio gli accertamenti e le considerazioni del TPF relativi all'effettiva esistenza di una prassi di outsourcing, in cui parte dei pagamenti ai consulenti esterni avveniva in contanti. Certo, una simile modalità di rimunerazione avrebbe potuto prestarsi ad eventuali abusi. Sta di fatto che le generiche argomentazioni del ricorrente non dimostrano in quali casi ciò sarebbe avvenuto.
4.3 Laddove fa poi valere la violazione del divieto dell'arbitrio e dell'art. 54 CAS, il ricorrente si limita ad accennare alle imputazioni prospettate nell'ambito del procedimento italiano, adducendo genericamente che il TPF se ne sarebbe scostato, dando erroneamente credito alla tesi difensiva di E.________. Non si confronta tuttavia con i considerandi del giudizio impugnato, spiegando puntualmente per quali ragioni determinati accertamenti e considerazioni sarebbero in chiaro contrasto con gli atti e manifestamente insostenibili. Né egli sostanzia minimamente una violazione dell'art. 54 CAS, norma che peraltro non disciplina l'accertamento dei fatti, ma l'applicazione del principio "ne bis in idem".
III. Censure riguardanti E.________
5.
Laddove il ricorrente fa riferimento alle cosiddette "retrocessioni mediorientali", per le quali la precedente istanza ha negato l'esistenza del reato principale, si può qui rinviare ai relativi considerandi riguardanti A.________ (cfr. consid. 2). Poiché il TPF dovrà nuovamente pronunciarsi al riguardo, anche la questione delle eventuali aggravanti (art. 305bis n. 2 CP) dovrà essere oggetto di un nuovo giudizio (cfr. consid. 2.4 e 3.2). Sollevata dal ricorrente in questa sede, la questione è prematura e non deve essere esaminata oltre.
6.
6.1 Il ricorrente contesta il proscioglimento di E.________ dai capi d'accusa n. 2.4 e 2.6, concernenti due versamenti dal conto aaa presso la banca N.________ di Chiasso, intestato all'accusato medesimo e alla moglie, a favore di un conto intestato a V.________, per il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa sulla vita di suo figlio Z.________. Secondo il ricorrente, le operazioni realizzerebbero gli estremi del riciclaggio, siccome il trasferimento di valori patrimoniali provento di reato su un conto intestato a un altro titolare e beneficiario economico sarebbe suscettibile di vanificare il loro ritrovamento. Adduce che una confisca nei confronti di Z.________ potrebbe essere ordinata con difficoltà, poiché questi avrebbe acquisito i valori patrimoniali quale terzo in buona fede. Il ricorrente rimprovera inoltre alla precedente istanza di avere negato l'intenzione nella commissione del riciclaggio senza particolari spiegazioni e in maniera contraddittoria rispetto alle altre operazioni per le quali l'accusato è stato invece condannato.
6.2 Adempie la fattispecie di riciclaggio di denaro giusta l'art. 305bis CP, chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine. Il reato di riciclaggio ha per fine la sottrazione all'autorità penale del provento di un crimine. Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto, il comportamento essendo quindi punibile anche laddove l'atto vanificatorio non abbia raggiunto il suo scopo (DTF 136 IV 188 consid. 6.1; 127 IV 20 consid. 3a; 124 IV 274 consid. 2; 119 IV 59 consid. 2e). Il riciclaggio di denaro non presuppone operazioni finanziarie complicate, anche gli atti più semplici potendo infatti essere adeguati a vanificare una confisca (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). In particolare, gli investimenti di valori patrimoniali provenienti da un crimine realizzano la fattispecie di riciclaggio quando il modo di operare non possa essere assimilato a un semplice versamento di denaro contante su un conto. È questo il caso, per esempio, quando l'autore immette i capitali sul mercato finanziario e assicurativo, utilizzandoli per concludere un'assicurazione sulla vita a premio unico (DTF 119 IV 242 consid. 1d-e).
6.3 I capi d'imputazione in questione concernono due trasferimenti, il primo di EUR 12'092.30 del 17 gennaio 2003 e il secondo di EUR 224'896.70 del 3 aprile 2003, dal conto aaa al conto della V.________ a favore del conto premi relativo alla polizza assicurativa di previdenza del figlio Z.________. Ora, questi figura quale contraente dell'assicurazione e persona assicurata, oltre che avente diritto economico dei fondi versati. I trasferimenti comportano quindi un allontanamento degli averi patrimoniali dalla sfera personale dell'accusato, per spostarli a favore di un terzo, immettendoli nel campo assicurativo. L'accusato non risulta essere parte nel contratto assicurativo, le cui prestazioni concernono esclusivamente il figlio. Le operazioni finanziarie in questione costituiscono un investimento di capitali che eccede il caso di un semplice versamento su di un conto intestato all'accusato, rendendo più difficile l'identificazione dei valori patrimoniali originari (cfr. DTF 119 IV 242 consid. 1d). Contrariamente all'opinione della precedente istanza, esse sono quindi idonee a vanificare il ritrovamento degli importi parzialmente provento di reato.
La precedente istanza ha negato il carattere vanificatorio della seconda operazione, adducendo che il versamento unico di EUR 224'896.70 era stato eseguito nel contesto di una riorganizzazione dell'assetto patrimoniale, che prevedeva l'estinzione del conto aaa rendendo in apparenza meno agevole in futuro il pagamento dei premi annuali. Ha rilevato che, in occasione di tale operazione, la clausola beneficiaria della polizza assicurativa non era ancora stata modificata a favore della società zzz e la polizza permaneva a premio annuale. Tuttavia, il fine ultimo dell'operazione non è qui decisivo, poiché essa costituisce comunque una modalità di investimento idonea a rendere apparentemente legali dei valori patrimoniali ottenuti illegalmente, mettendoli sul mercato assicurativo. Dal profilo soggettivo è d'altra parte sufficiente il dolo eventuale, per cui basta che l'autore accetti il rischio di compiere un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali di origine criminale (cfr. DTF 119 IV 242 consid. 2b). Inoltre, pur mantenendo la scadenza annuale del premio, mediante il trasferimento di EUR 224'896.70 l'accusato ha effettuato un versamento unico complessivo sul conto premi del figlio, per il pagamento dei premi futuri. Se si pon mente al fatto che ciò sarebbe avvenuto anche nell'ottica di estinguere il conto aaa, il rischio vanificatorio in questo caso è maggiore rispetto al pagamento di un singolo premio annuale, come eseguito con il primo trasferimento di EUR 12'092.30.
In tali circostanze, negando per i suddetti due atti incriminati la fattispecie del riciclaggio, la precedente istanza ha violato l'art. 305bis CP. Per i motivi già esposti, non occorre per contro esaminare in questa sede la questione, sollevata dal ricorrente, delle eventuali aggravanti previste dall'art. 305bis n. 2 CP, sulla quale deve nuovamente pronunciarsi il TPF.
IV. Censure riguardanti K.________
7.
7.1 Il ricorrente critica il proscioglimento di K.________ nella misura in cui riguarda i capi d'accusa n. 3.5, 3.6, 3.7, 3.16 e 3.17. Sostiene che per queste imputazioni, siccome successive alla perquisizione eseguita dalla Guardia di Finanza italiana il 20 febbraio 2003 presso il domicilio dell'interessata, occorrerebbe ammettere la consapevolezza da parte di quest'ultima circa l'origine criminale di parte degli averi confluiti sul conto aaa. Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere negato tale consapevolezza fondandosi su un apprezzamento arbitrario dei fatti e violando il principio "in dubio pro reo".
7.2 La precedente istanza ha negato la conoscenza da parte di K.________ dell'origine criminale di parte dei fondi confluiti sul conto aaa innanzitutto per quanto riguarda il periodo precedente il 20 febbraio 2003. Ha in particolare rilevato ch'essa non era indagata nel procedimento estero e che non risultava una sua partecipazione o un suo coinvolgimento nelle operazioni di alimentazione del conto, la cui operatività non era di per sé atta ad ingenerare in lei dei sospetti, anche in considerazione degli importi regolari e relativamente moderati che contraddistinguevano i bonifici in entrata, nonché dell'attività professionale del marito E.________, contraddistinta per anni sia da un'ottima retribuzione, in parte anche variabile, sia da un'attività di consulenza. La precedente istanza ha poi constatato che la perquisizione domiciliare del 20 febbraio 2003, alla quale era presente K.________, costituiva il primo riscontro potenzialmente atto a fondare la conoscenza della provenienza criminale dei fondi e quindi a rendere suscettibili di riciclaggio le operazioni eseguite dall'interessata dopo tale data. Al riguardo, i primi giudici hanno accertato che il verbale della perquisizione portava l'intestazione "Guardia di Finanza, Comando nucleo provinciale Polizia tributaria Milano, Gruppo servizi di P.G." ed indicava E.________ quale parte, K.________ ed il figlio Z.________ figurando invece quali intervenuti. La precedente istanza ha poi rilevato che, interrogata in proposito al dibattimento, K.________ ha riferito di avere saputo dell'inchiesta avviata dalle autorità italiane nei confronti del marito solo in concomitanza con l'arresto dello stesso, nel giugno del 2003. Riguardo alla perquisizione del 20 febbraio 2003, alla quale ha confermato di avere assistito, ha precisato di avere pensato trattarsi di una problematica fiscale legata al gruppo X.________ o ad D.X.________S.p.A. Ha negato di avere collegato l'intervento con il marito, che, pur rassicurandola, sosteneva di non comprenderne la portata. I primi giudici hanno rilevato che questa circostanza è stata confermata dal marito al dibattimento ed hanno ritenuto che la perquisizione, eseguita da un nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza, poteva in effetti anche lasciare pensare ad un profano che si trattasse di un intervento di natura fiscale: il citato verbale non indicava chiaramente il carattere penale del procedimento, né esponeva per esteso le ipotesi di reato e nemmeno precisava che la procedura interessava i valori patrimoniali confluiti sul conto aaa. La Corte penale del TPF ha quindi negato l'esistenza di indizi tali da permettere di potere concludere, senza insopprimibili dubbi, che K.________ dovesse presumere l'origine criminale di parte dei fondi depositati sul conto aaa. L'instaurazione del trust e le operazioni correlate, considerate sia in modo indipendente sia contestualmente alla perquisizione del 20 febbraio 2003, potevano per finire rientrare nelle finalità di regolare gli aspetti successori in senso lato, anche a livello assicurativo con l'inserimento della polizza di previdenza del figlio sotto il mantello del trust.
7.3 Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente istanza, K.________ non sarebbe una profana, né tantomeno un'ignorante. In possesso di una licenza di scuola media e di un diploma professionale, essa avrebbe infatti lavorato nella segreteria del rettorato di un'università italiana e vivrebbe in condizioni normali. Rimprovera ai primi giudici di non avere tenuto conto di queste circostanze nel valutare la portata che l'interessata avrebbe dovuto attribuire alla perquisizione domiciliare. Tanto più che la versione di K.________ sarebbe in contraddizione con quella del marito, che in sede di interrogatorio dibattimentale ha ammesso di avere saputo dell'avvio di un'inchiesta nei suoi confronti in concomitanza con la perquisizione del 20 febbraio 2003. Secondo il ricorrente, sarebbe poi notorio che la Guardia di Finanza italiana opererebbe pure quale polizia giudiziaria per conto delle autorità giudiziarie e di perseguimento penale e che un semplice accertamento fiscale in relazione con il gruppo X.________ o con D.X.________S.p.A., in quanto soggetti fiscali, sarebbe stato eseguito presso le società medesime. Rileva altresì che il verbale di perquisizione indicava l'abbreviazione delle pertinenti norme del codice di procedura penale italiano, ma non menzionava eventuali disposizioni tributarie che sarebbero state violate. Dallo stesso verbale risulterebbe inoltre che i funzionari della Guardia di Finanza si sarebbero fatti riconoscere "nei modi di rito" ed avrebbero dichiarato lo scopo dell'intervento, conformemente alle modalità spiegate al dibattimento da altri due funzionari. Il ricorrente sostiene poi che, anche in considerazione del risalto dato dai media italiani alla vicenda, E.________ non sarebbe credibile quando afferma di non avere comunque fornito spiegazioni alla moglie dopo il 21 febbraio 2003. Rimprovera infine alla precedente istanza di avere inspiegabilmente omesso di considerare l'avvenuta comunicazione da parte di K.________ al consulente bancario M.________ del ritrovamento da parte della Guardia di Finanza dell'agenda con il numero di telefono di quest'ultimo e l'appunto sul conto aaa. Al dire del ricorrente, l'insieme di questi indizi porterebbe a concludere che K.________ doveva sapere, perlomeno a partire dal 20 febbraio 2003, della provenienza criminale dei valori patrimoniali depositati sul conto aaa.
7.4 Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii), che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Ora, con le argomentazioni esposte, il ricorrente fornisce una propria interpretazione dei fatti, basandosi su una serie di proprie deduzioni, ma non sostanzia l'arbitrio degli accertamenti e delle considerazioni dei precedenti giudici. Che K.________ avesse svolto un'attività lavorativa e avesse vissuto in condizioni individuali e sociali usuali non è di per sé messo in discussione dalla precedente istanza, che tuttavia, senza incorrere nell'arbitrio, non ha accertato specifiche conoscenze e competenze sulla questione rilevante della portata della perquisizione. Né ha accertato in modo arbitrario l'assenza di contraddizioni con la deposizione resa dal marito. Accennando al fatto questi ha risposto in sede di interrogatorio dibattimentale di essere venuto a conoscenza dell'inchiesta avviata nei suoi confronti il 20 febbraio 2003, il ricorrente disattende che E.________ ha però anche precisato che i fatti oggetto delle indagini non gli erano noti. Sulla base di quali specifici accertamenti risulterebbe poi ch'egli avrebbe in seguito fornito ulteriori informazioni e spiegazioni alla moglie, il ricorrente non lo dimostra con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. L'accertamento secondo cui egli non ha invece approfondito la questione ed ha anzi cercato di tranquillizzare la moglie corrisponde alle dichiarazioni concordanti degli interessati ed è quindi conforme agli atti, tale comportamento potendo d'altra parte anche apparire comprensibile nelle concrete circostanze. Le argomentazioni del ricorrente, secondo cui un semplice controllo di natura fiscale sarebbe stato notoriamente eseguito presso la sede di X.________ o D.X.________S.p.A. e che sulla base della perquisizione la portata del procedimento sarebbe stata chiara a K.________, costituiscono unicamente deduzioni del ricorrente, che non mettono di per sé in discussione gli accertamenti della precedente istanza. Il fatto che il verbale di perquisizione richiami determinate disposizioni del codice di procedura penale italiano e indichi genericamente che la Guardia di Finanza ha riferito in quell'occasione lo scopo dell'intervento, non basta a fondare la consapevolezza dell'interessata circa la provenienza criminale di parte dei valori patrimoniali depositati sul conto aaa. Premesso che i funzionari sentiti al dibattimento non hanno partecipato personalmente alla perquisizione, i primi giudici hanno accertato in modo sostenibile che K.________ non disponeva di competenze specifiche in quest'ambito. Il citato verbale si limita essenzialmente all'elenco degli oggetti sequestrati e non contiene specifiche indicazioni riguardo a determinate relazioni bancarie, valori patrimoniali e concrete circostanze relative alla loro origine. Senza incorrere nell'arbitrio, la Corte penale del TPF poteva quindi concludere che la conoscenza di K.________ non andasse oltre l'esistenza di fondi neri e non si estendesse alla loro provenienza criminale. L'episodio della comunicazione al consulente bancario del sequestro dell'agenda da parte della Guardia di Finanza, accennato dal ricorrente, non contrasta con questa conclusione.
7.5 In tali circostanze, la questione dell'intervenuta prescrizione dell'azione penale, sollevata dall'opponente nella risposta al gravame, a prescindere dalla proponibilità dell'eccezione in questa sede, non si pone e non deve perciò essere esaminata.
V. Censure riguardanti M.________
8.
8.1 Il ricorrente contesta il proscioglimento di M.________ dai capi d'accusa n. 7.2, 7.3, 7.4, 7.7 e 7.8, riferiti al periodo dal 21 marzo 2003 al 5 maggio 2003. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente istanza, gli indizi disponibili porterebbero a concludere che l'interessato doveva sapere, perlomeno a partire dal 21 marzo 2003, della provenienza criminale di parte dei valori patrimoniali oggetto delle operazioni incriminate. Secondo il ricorrente, la precedente istanza avrebbe negato tale consapevolezza operando apprezzamenti arbitrari, omettendo in particolare di considerare che M.________ aveva disatteso le direttive interne della banca, sapeva da K.________ di un controllo da parte della Guardia di Finanza ed aveva in seguito notato un mutamento radicale e repentino dell'operatività dei conti. M.________ avrebbe in tali circostanze perlomeno accettato, nella forma del dolo eventuale, la possibilità che il denaro fosse di origine criminale.
8.2 Nella sua risposta al gravame, l'opponente rileva che gli ultimi fatti oggetto delle imputazioni risalirebbero al 5 maggio 2003. Sostiene che nel frattempo sarebbe quindi intervenuta la prescrizione dell'azione penale e chiede al Tribunale federale di accertarla in questa sede. La questione non è tuttavia oggetto del presente litigio e dovrà essere esaminata innanzitutto dal TPF nel prosieguo della procedura.
8.3 Il TPF ha riconosciuto che M.________ aveva delle conoscenze piuttosto scarne del suo cliente, il quale era una persona riservata e poco propensa a parlare di sé e della propria professione. Ha rilevato che, per ottemperare all'obbligo di conoscere il profilo del proprio cliente, egli non poteva semplicemente trincerarsi dietro alla scarsa propensione del cliente a confidarsi con lui. Quest'obbligo era infatti pure sancito dalle direttive interne della banca e M.________, consulente bancario esperto, non poteva non conoscerlo. Sotto questo profilo, il fatto che nella documentazione agli atti sull'attività professionale del cliente esistessero versioni discordanti e addirittura errori manifesti, come una pretesa attività per la ditta W.________, poteva suscitare una certa perplessità, tanto più che M.________ aveva una sensibilità particolare e un'ottima formazione in questo campo. Cionondimeno, la precedente istanza ha considerato che queste circostanze non bastavano per ritenere ch'egli avesse accettato l'eventualità di gestire denaro di origine criminale. Si trattava infatti, in definitiva, di un cliente di lunga data, arrivato alla banca N.________ nel 1997 da una società ad esso affiliata, presentatogli da un importante consulente luganese di cui non aveva motivo di diffidare, con un discreto patrimonio di base ed entrate regolari, tutte mediante bonifici bancari. Per queste ragioni poteva effettivamente concludere che si trattasse di un "classico cliente brianzolo benestante, appartenente alla borghesia medio-alta, con una professione redditizia e una normale, piccola famiglia". Il TPF ha accertato che i versamenti di origine criminale sono stati tutti effettuati sotto forma di bonifici bancari, in linea di massima oscillanti tra USD 30'000.-- e USD 40'000.--, comunque mai superiori a USD 60'000.--, ed erano perfettamente in linea con il profilo cliente allora allestito. Al momento dei fatti, M.________ non aveva particolari ragioni per approfondire ulteriormente l'origine del denaro, visto che i versamenti in questione non erano inusuali ai sensi delle direttive esistenti e la banca stessa non aveva accertato irregolarità. Ciò valeva anche per le operazioni in uscita dal conto aaa e per i versamenti sul conto intestato a zzz, poiché M.________ non aveva motivi per rimettere in discussione le conclusioni cui era giunto al momento in cui i valori patrimoniali contaminati erano entrati sul conto aaa. Il TPF ha però rilevato che fidandosi sulla parola in occasione del versamento di oltre USD 1'000'000.-- provenienti dai Paesi arabi nel novembre del 2001, oggettivamente inusuale, M.________ si era assunto un grosso rischio e, date le circostanze e gli stessi dubbi da lui nutriti, una maggiore cautela sarebbe stata auspicabile. Secondo i primi giudici, il fatto che l'interessato si fosse accontentato delle spiegazioni orali del cliente, senza chiedere documenti e senza consultare il servizio di compliance, costituiva in simili condizioni un azzardo che avrebbe potuto essere evitato con poco sforzo. La scusa addotta in sede predibattimentale sul fatto che non fosse usanza chiedere documentazione ai clienti italiani per non metterli in difficoltà nel passaggio di frontiera, era stata smentita sia dalla testimonianza del suo diretto superiore, conoscitore e specialista di tale tipologia di clientela, sia dal responsabile compliance. M.________ ha del resto avuto occasione di rendere visita al suo cliente al suo domicilio in Italia, sicché l'inconveniente avrebbe facilmente potuto essere risolto in una tale occasione. Tuttavia, per finire, il TPF ha rilevato che, quand'anche avesse approfondito i retroscena di quell'operazione e di quella successiva di USD 750'000.-- del 9 luglio 2002, non si comprendeva quali sospetti avrebbe poi dovuto continuare a nutrire, visto che in definitiva il finanziamento del terrorismo o il traffico d'armi da lui inizialmente paventati erano chimerici, mentre dal processo non erano emersi sufficienti elementi di un altro crimine a monte relativamente ai citati versamenti. In sostanza, non si vedeva perché M.________ avrebbe dovuto essere ancora più sospettoso ex ante di quanto accertato ex post in sede giudiziaria.
8.4 La precedente istanza ha quindi scartato l'eventualità che M.________ dovesse presumere l'origine criminale di parte dei valori patrimoniali depositati sul conto aaa essenzialmente per il fatto che nemmeno lei stessa aveva ravvisato sufficienti elementi a sostegno di crimine in relazione con i due citati versamenti, legati alle "retrocessioni mediorientali". Ora, l'argomentazione non regge già per il fatto che, come è stato esposto, riguardo a tali retrocessioni il TPF ha negato a torto l'esistenza di un crimine a monte (cfr. consid. 2). Inoltre, per quanto concerne specificatamente il capo di accusa n. 7.3 che rimprovera a M.________ di avere consentito il trasferimento di EUR 224'896.70 per il pagamento dei premi assicurativi di Z.________, questa Corte ha ravvisato una violazione dell'art. 305bis CP in riferimento al corrispondente capo d'accusa n. 2.6 nei confronti di E.________ (cfr. consid. 6). Già per questi motivi si impone di conseguenza di annullare il giudizio impugnato anche per quanto concerne M.________.
D'altra parte, il TPF non ha esaminato il complesso delle risultanze probatorie, tenendo conto anche dei prelevamenti e delle ulteriori operazioni in contanti. Ha inoltre addotto una motivazione contraddittoria dando in sostanza atto che l'interessato non aveva ottemperato all'obbligo di allestire un profilo cliente conforme alle direttive interne della banca, ma non ha poi dato peso a questo aspetto adducendo ch'egli poteva accontentarsi di ritenere che si trattava di un classico cliente brianzolo benestante. Ha altresì considerato i versamenti come non inusuali e perfettamente in linea con il profilo cliente (peraltro carente, come visto), salvo poi rimproverargli concretamente di non avere comunque chiarito in modo adeguato i retroscena di una transazione oggettivamente inusuale. La conclusione secondo cui M.________ non ha agito accettando il rischio che una parte del denaro fosse di origine criminale, non poggia quindi su una valutazione globale degli elementi disponibili e viola pertanto il diritto federale.
Nelle esposte circostanze, gli atti devono quindi essere rinviati al TPF per un nuovo giudizio, impregiudicata la questione della prescrizione dell'azione penale.
VI. Censura riguardante la confisca
9.
Il ricorrente sostiene infine che gli importi da confiscare ammonterebbero a fr. 6'166'403.58 sul conto intestato a zzz e a fr. 9'569'406.-- sulla relazione www. Premesso che il ricorrente non censura al riguardo una violazione del diritto federale conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, la questione è prematura in questa sede dal momento che il TPF dovrà ancora pronunciarsi sulla causa.
VII. Conclusioni
10.
10.1 Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere parzialmente accolto. La decisione impugnata deve quindi essere annullata nella misura in cui concerne il proscioglimento di A.________, E.________ e M.________. Riguardo a quest'ultimo, l'annullamento concerne anche il riconoscimento di un'indennità legata al proscioglimento.
Per quanto concerne G.________ e K.________, il ricorso è per contro infondato nella misura della sua ammissibilità.
10.2 Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di A.________, E.________ e M.________, nonché delle parti civili, quest'ultime parzialmente soccombenti avendo chiesto l'accoglimento integrale del gravame (cfr. art. 66 cpv. 1 LTF).
La domanda di assistenza giudiziaria di E.________, presentata nell'ambito della causa connessa 6B_727/2010 e richiamata in questa sede, non può essere accolta, siccome l'istanza non permette di riconoscere un suo stato di indigenza.
10.3 A K.________, vincente nella presente procedura, deve essere riconosciuta, a carico della Confederazione, un'indennità a titolo di ripetibili di questa sede (cfr. art. 68 cpv. 1 LTF). Il patrocinatore dell'opponente presenta una nota professionale di fr. 6'000.-- oltre l'IVA, senza tuttavia fornire dettagli e spiegazioni quanto a spese e prestazioni effettuate. Nei confronti di K.________ il ricorso verteva unicamente sugli accertamenti relativi alla sua consapevolezza dell'origine criminale dei fondi e, rettamente, la risposta al gravame è stata circoscritta a questi aspetti di fatto. Tenuto conto che, in tali circostanze, sia le difficoltà della causa sia il dispendio impiegato risultano limitati, si giustifica di riconoscerle a titolo di ripetibili un importo di fr. 3'000.--. Il riconoscimento di questa indennità rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro non motivata in modo specifico dall'interessata.
Non si assegnano per contro ripetibili a G.________, che non ha presentato una risposta compiuta al ricorso, e alle parti civili, la cui parziale soccombenza giustifica una compensazione delle indennità.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata nella misura in cui concerne il proscioglimento di A.________, E.________ e M.________ e la causa rinviata al Tribunale penale federale per una nuova decisione.
2.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 5'000.-- sono poste a carico di A.________, di E.________ e di M.________ in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno ed a carico delle parti civili in ragione di fr. 500.--.
3.
La Confederazione verserà a K.________ un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
4.
Comunicazione al ricorrente, ai patrocinatori delle parti, alla Corte penale del Tribunale penale federale e, per conoscenza, all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 25 ottobre 2011
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
Il Cancelliere: Gadoni