BGer 1B_598/2011
 
BGer 1B_598/2011 vom 31.10.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_598/2011
Sentenza del 31 ottobre 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 30 agosto 2011 A.________ ha denunciato funzionari di autorità estere per titolo di favoreggiamento, falsa testimonianza e abuso di autorità;
che il 23 settembre 2011, il Procuratore generale del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, sia per mancanza di competenza del Ministero pubblico sia perché non sono ravvisabili gli estremi dei reati ipotizzati;
che la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), adita dal denunciante, con giudizio del 17 ottobre 2011, dopo aver invitato l'insorgente a emendare il reclamo, l'ha dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 385 cpv. 2 CPP;
che avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale senza formulare alcuna proposta di giudizio;
che non sono state chieste osservazioni;
che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che dette esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, né dall'atto di "ricorso" è possibile comprendere la fattispecie oggetto del litigio;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 31 ottobre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri