Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_825/2011 {T 0/2}
Sentenza del 10 novembre 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
S.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione
Servizio prestazioni complementari, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 settembre 2011.
Visto:
l'atto 14 ottobre 2011 (timbro postale) trasmesso per competenza a questa Corte dal giudice di prime cure a seguito del giudizio del 28 settembre 2011 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la (nuova) impugnativa per denegata/ritardata giustizia presentata da S.________ contro la Cassa di compensazione AVS del Cantone Ticino in relazione a una sua domanda di prestazioni complementari all'AVS,
lo scritto del 20 ottobre 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che dall'atto in questione non era ravvisabile la chiara volontà di ricorrere e che in ogni caso, per essere ricevibile, un ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali l'insorgente intende chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste formalità potevano ancora essere adempiute entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
gli atti complementari del 31 ottobre 2011 (timbro postale),
considerando:
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana),
che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente, da anni residente in Ticino, ha già dato prova di capirne la lingua - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente,
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che, pur non dovendo essere necessariamente corretta, la motivazione deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
che in concreto il tema della causa è sapere se l'amministrazione si sia resa responsabile di ritardata giustizia nell'esaminare la richiesta dell'insorgente,
che il ricorrente - nelle sue confuse critiche, di difficile lettura e comprensione - non si confronta minimamente con l'oggetto della lite accertato dal primo giudice e non lascia minimamente intendere per quali motivi la Cassa cantonale di compensazione sarebbe incorsa in una ritardata giustizia o avrebbe trattato la sua domanda in maniera eccessivamente lunga o perché il giudice cantonale avrebbe violato il diritto federale, negando a torto un caso di ritardata giustizia,
che in assenza di una siffatta motivazione riferita al tema della causa non è dunque possibile entrare nel merito del ricorso,
che pertanto, il presente ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che viste le particolari circostanze non si riscuotono spese,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 10 novembre 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti