Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_671/2011
Sentenza dell'11 novembre 2011
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Leuzinger, Niquille,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
P.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 agosto 2011.
Fatti:
A.
Beneficiario di una rendita d'invalidità LAINF del 25% a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro occorsogli nel 1983, P.________, nato nel 1966, di formazione verniciatore di carrozzerie, già aiuto magazziniere e dal 2000 attivo in qualità di addetto ai servizi sportivi presso il Comune di X.________, il 22 dicembre 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a dipendenza di un'inabilità addebitabile a disturbi dorsali.
Esperiti i propri accertamenti, per decisione del 18 novembre 2010, preceduta da un progetto del 2 luglio 2010, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) gli ha erogato una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo 1° aprile 2008 - 31 gennaio 2009. Per il periodo successivo, per contro, ha negato ogni prestazione poiché l'assicurato non presentava più una invalidità di grado pensionabile.
B.
Patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni, l'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, statuendo per giudice unico, ha confermato l'operato dell'amministrazione (pronuncia del 18 agosto 2011).
C.
Sempre patrocinato dall'avv. Luisoni, l'assicurato presenta ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio 2009 a dipendenza di un grado d'invalidità del 50%.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2) e non è pertanto vincolato né agli argomenti sollevati nel ricorso né ai motivi addotti dall'autorità precedente. Nondimeno, in considerazione delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.), il Tribunale federale esamina di principio unicamente le censure sollevate; non è tenuto, come lo è invece un'autorità di prima istanza, ad esaminare tutte le questioni giuridiche possibili, se queste non gli vengono (più) riproposte (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
2.
Oggetto del contendere è sapere se l'assicurato abbia diritto a una rendita d'invalidità anche dopo il 31 gennaio 2009.
3.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 2 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore dopo il 1° gennaio 2008), il metodo ordinario di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA), i compiti del medico ai fini di tale valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158), nonché i presupposti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA).
4.
Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità cantonale di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - costituiscono questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).
Nel caso di specie, dopo esame degli atti, e più precisamente delle valutazioni del 26 novembre 2009 del Servizio medico regionale dell'AI (SMR; sui compiti e il valore probatorio attribuiti ai rapporti interni del SMR cfr. art. 59 LAI e art. 49 OAI, nonché SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]), l'istanza precedente ha accertato che il ricorrente era da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50% dal mese di aprile 2007, totalmente inabile da inizio settembre 2007 e nuovamente inabile al 50% dal 6 ottobre 2008 nella sua professione abituale di addetto alle pulizie. In attività sostitutive adatte e rispettose di alcuni limiti funzionali il ricorrente poteva invece essere considerato abile nella misura dell'80% a partire dallo stesso 6 ottobre 2008.
Queste conclusioni, oltre a fondarsi su valutazioni mediche complete, motivate e convincenti, non sono contraddette da altri elementi in atti. In particolare, non sono suscettibili di mettere in dubbio le conclusioni del SMR le certificazioni contenute nel rapporto 28 luglio 2009 del medico curante, dott. G.________, specialista in medicina generale. E neppure lo sono le dichiarazioni rese il 10 maggio 2011 dal dott. Y.________, viceprimario del servizio di neurochirurgia presso l'Ospedale Z.________, quest'ultimo sanitario non apportando nuovi elementi che non fossero già noti in precedenza, limitandosi in sostanza ad attestare, come giustamente rilevato dalla precedente istanza, l'(incontestata) inabilità lavorativa parziale (50%) dell'interessato nella sua attività professionale abituale o in attività paragonabili.
Accertando un'incapacità lavorativa limitata al 20% da inizio ottobre 2008 in attività di sostituzione confacenti allo stato di salute del ricorrente e negando di conseguenza, a partire da tale data, l'esistenza di un'invalidità di grado pensionabile, la Corte cantonale non ha così violato il diritto federale nel confermare la decisione dell'UAI che ha soppresso, dal 1° febbraio 2009 (art. 88a cpv. 1 OAI), la rendita di invalidità. Né la conclusione del primo giudice risulta da un accertamento manifestamente errato o incompleto dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove.
5.
Ciò premesso e visto che i dati economici relativi ai redditi con e senza invalidità non sono contestati e risultano dagli atti, merita conferma la pronuncia cantonale, senza necessità di dover ricorrere a complementi istruttori.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 11 novembre 2011
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble