Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_520/2011
Sentenza del 23 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Reeb, Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
F.________,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
NR 2011 (riconteggio; modalità del sorteggio
in caso di parità di voti),
ricorso contro le decisioni n. 5980 e n. 5983 emanate
il 7 novembre 2011 dal Consiglio di Stato in merito all'elezione dei rappresentanti del Cantone Ticino in
seno al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015.
Fatti:
A.
Il 23 ottobre 2011 hanno avuto luogo le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015. Nel Cantone Ticino l'elezione di otto deputati avviene con il sistema proporzionale a circondario unico. I candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979: uno solo dei due candidati poteva nondimeno essere eletto.
B.
Con comunicato stampa del 23 ottobre 2011 la Cancelleria dello Stato ha quindi rilevato che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino doveva procedere a un sorteggio. In un bollettino stampa del 25 ottobre successivo, il governo cantonale, richiamate le norme vigenti in materia (art. 43 cpv. 3 e 20 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976, LDP, RS 161.1 e art. 11 della relativa ordinanza del 24 maggio 1978, ODP, RS 161.11) e la nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di riconteggio dei voti nel quadro di votazioni (DTF 136 II 132), ritenendola non applicabile in materia di elezioni, ha informato di non ricontare i voti e, rinunciato all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito dello stesso è stato favorevole alla candidata Monica Duca Widmer.
C.
Il 25 ottobre 2011, G.________ ha presentato un ricorso al governo cantonale, che con decisione n. 5962 del 28 ottobre 2011 l'ha respinto, senza esaminarlo più approfonditamente, in applicazione dell'art. 79 cpv. 2bis LDP.
D.
Con ricorso del 26 e aggiunta del 28 ottobre 2011, proposto anche a nome di G.________, l'avvocato F.________ ha impugnato i citati comunicati stampa. Il 27 ottobre 2011 il governo cantonale ha pubblicato il verbale di accertamento dei risultati della votazione (Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del giorno seguente, n. 86/2011 pag. 8179-8185) e con decisione n. 5984 del 7 novembre 2011 ha respinto un ulteriore ricorso 28 ottobre 2011 e un'aggiunta del giorno seguente di G.________.
Mediante decisione n. 5980 di stessa data, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 28 ottobre e un complemento 2 novembre 2011 di F.________ e G.________, mentre con decisione n. 5983, sempre di stessa data, il gravame 26 ottobre 2011 di F.________ e uno scritto di quest'ultimo che richiamava il ricorso e un'aggiunta di G.________. Con giudizio del 31 ottobre 2011, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda di ricusazione dell'intero Consiglio di Stato, trasmessagli dal governo, formulata in via preliminare da F.________.
E.
Avverso le decisioni governative n. 5980 e n. 5983, l'11 novembre 2011 F.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, preliminarmente, di ordinare l'audizione di G.________, di un altro delegato PPD ad Agno e di tutti i presidenti degli Uffici elettorali del Cantone Ticino, nonché di far allestire una perizia sul sistema di sorteggio Votel; in via principale, postula di annullare le decisioni impugnate e di ordinare una nuova elezione; in via subordinata, di ordinare un nuovo conteggio dei voti e una nuova verifica delle schede nulle; in via ancor più subordinata, di annullare lo scrutinio limitatamente all'elezione di Monica Duca Widmer e di procedere a un nuovo sorteggio da parte del Presidente della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, alla presenza degli altri giudici, del cancelliere, delle parti e del pubblico. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
F.
La Cancelleria federale, ricordato che anche nel quadro della nuova legge sui diritti politici del 1976 il legislatore federale ha deciso di mantenere il sorteggio, non si esprime sulle modalità di quello in esame e non formula proposte di giudizio. Con osservazioni del 17 novembre 2011, il governo cantonale, sottolineando le differenze esistenti tra una votazione e un'elezione, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile.
Nella replica del 21 novembre 2011 il ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).
1.2 Il gravame diretto contro una decisione su ricorso pronunciata dal governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale, in concreto con il sistema del voto proporzionale (ricorso sull'elezione, art. 77 cpv. 1 lett. c LDP), elezione disciplinata essenzialmente dal diritto federale (art. 21 segg. LDP), e dal diritto cantonale qualora esso non contenga norme pertinenti (art. 21 segg. e 83 LDP), è di massima ammissibile (art. 80 cpv. 1 LDP in relazione con l'art. 88 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1 e 1.2.3 pag. 181) e, inoltrato entro il termine di tre giorni dal ricevimento della decisione impugnata, è tempestivo (art. 100 cpv. 4 LTF). La legittimazione del ricorrente, cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa, è data anche qualora egli non abbia alcun interesse giuridico personale all'annullamento dell'atto impugnato (art. 82 lett. c in relazione con l'art. 89 cpv. 3 LTF; DTF 134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.3).
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto federale, segnatamente della LDP e della ODP (art. 95 lett. a, 82 lett. c e 88 LTF) e delle norme cantonali di esecuzione (art. 95 lett. d LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1; 137 I 77 consid. 1.1; 136 I 352 consid. 2; 135 I 19 consid. 4). Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1; 136 II 132 consid. 1.2.1 inedito). L'atto di ricorso, sovente inutilmente prolisso e ripetitivo, che confonde e mischia le censure sul sorteggio con quelle relative al riconteggio, adempie solo in parte le citate esigenze di motivazione.
1.4 Il Tribunale federale può esaminare di massima soltanto le censure presentate nel ricorso in materia di diritto pubblico già sollevate dal ricorrente, e non da terzi, nella sede cantonale (art. 99 LTF). Ciò a maggior ragione poiché nella decisione impugnata n. 5983 il Consiglio di Stato ha ritenuto che il contenzioso amministrativo ticinese non conosce l'istituto del ricorso adesivo, tesi non contestata dal ricorrente. Non spetta al Tribunale federale in siffatte circostanze districare le differenti critiche sollevate negli scritti incrociati inoltrati al governo cantonale, né esaminare l'eventuale specificità degli argomenti addotti dall'altro insorgente nei suoi ricorsi e aggiunte varie, poiché quest'ultimo non ha impugnato le decisioni governative che lo concernono.
1.5 L'ammissibilità delle critiche relative alle modalità del sorteggio non devono essere vagliate oltre, ritenuto che il Tribunale federale si è pronunciato al riguardo sulla base delle analoghe censure presentate in maniera più lineare e coerente nel quadro del parallelo ricorso 1C_521/2011, accolto con sentenza pure pronunciata in data odierna, alla quale per brevità si rinvia. Nella misura in cui il ricorrente critica il sorteggio, il gravame dev'essere pertanto accolto per i motivi esposti nella richiamata sentenza.
1.5.1 Al riguardo giova nondimeno rilevare che la critica secondo cui il sorteggio costituirebbe "a tutti gli effetti in fatto e in diritto una soppressione di elezione perché impedisce al Popolo di scegliere liberamente chi fra due persone debba venir eletto" e quella per la quale la parità, non determinando un risultato certo, comporterebbe l'annullamento parziale dell'elezione, non possono essere condivise, poiché il sorteggio è espressamente previsto dalla legge federale applicabile ( art. 20 e 43 cpv. 3 LDP ), determinante per il Tribunale federale (art. 190 Cost.; DTF 137 I 128 consid. 4.3.1), e pure dalla normativa ticinese (art. 110 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici, LEDP). Contrariamente all'assunto ricorsuale, tale modalità, che peraltro concerne soltanto la proclamazione degli eletti, non doveva pertanto necessariamente essere preannunciata prima dell'elezione.
1.5.2 Priva di fondamento è pure la critica secondo cui spetterebbe all'Ufficio di accertamento procedere al sorteggio, ritenuto che l'art. 20 LDP prevede ch'esso avviene per ordine del governo cantonale e che, come rilevato nella causa 1C_521/2011 (consid. 5.2.1 e 5.2.2), esso non aveva incaricato detto Ufficio di procedere in tal senso.
1.6 Riguardo alle censure formali, in particolare alla violazione del diritto di replicare e a parte di quelle relative alla violazione del diritto di essere sentito, in ispecie alla mancata assunzione di mezzi di prova sulla base di un loro apprezzamento anticipato, nonché al mancato rinvio della causa, per evidenti motivi di celerità, al governo cantonale allo scopo di sanare detti vizi, si rinvia alla citata parallela causa nella quale il Tribunale federale si è espresso anche sulla portata di siffatte censure (sentenza 1C_521/2011 consid. 2.1 a 2.3.3).
Quelle sollevate contro il mancato accertamento delle asserite irregolarità devono per contro essere esaminate, nella misura in cui non sono state sanate nell'ambito dello scambio di scritti (al riguardo vedi consid. 5).
1.6.1 Riguardo alle asserite irregolarità, il ricorrente chiede la propria audizione poiché, quale presidente all'Ufficio elettorale n. 2 di Locarno Centro, avrebbe constatato la difficoltà di interpretare la validità di alcune schede, nonché quelle di G.________, delegato PPD a Lugano, e di H.________, delegato PPD ad Agno, e di tutti i presidenti degli uffici elettorali del Cantone Ticino. La richiesta di assumere questi mezzi di prova dev'essere disattesa sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 136 I 229 consid. 5.3 e rinvii) e per i motivi che verranno ancora esposti (vedi consid. 5.3.2 - 5.3.4).
1.6.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, nemmeno è necessario procedere a un completamento dei fatti, ritenuti a torto, come si vedrà peraltro sulla base di critiche meramente appellatorie e quindi inammissibili, accertati in maniera manifestamente inesatta e incompleta (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 137 II 313 consid. 1.4; 136 II 101 consid. 3; 304 consid. 2.4). Giova inoltre ricordare che il Tribunale federale ordina soltanto eccezionalmente l'assunzione dinanzi ad esso di mezzi di prova (DTF 136 II 101 consid. 2).
2.
2.1 Il ricorrente, ricordate la parità dei voti tra i due citati candidati e la differenza di 51 (recte 58) voti tra i candidati del partito liberale radicale ticinese Giovanni Merlini e Fulvio Pelli, dei quali non contesta tuttavia l'elezione, critica il fatto che il governo cantonale, non applicando la prassi istituita con la DTF 136 II 132, non ha ordinato un riconteggio dei voti. Al riguardo, in maniera del tutto generica, egli accenna semplicemente alla circostanza che la dottrina e le legislazioni cantonali citate in detta sentenza non opererebbero una distinzione fra votazioni ed elezioni e che l'applicazione della prassi istituita con il richiamato giudizio si giustificherebbe, perché l'eletto deve poi rappresentare il cittadino in tutta una serie di decisioni.
2.2 Al proposito giova ricordare che la libertà di voto e di elezione garantisce al cittadino elettore che siano riconosciuti solo i risultati elettorali corrispondenti in modo affidabile e non falsato alla volontà dell'elettore liberamente espressa (art. 34 cpv. 2 Cost.; DTF 137 I 200 consid. 2.1; 136 I 352 consid. 2, 376 consid. 4.1; 135 I 19 consid. 2.1). Sulla base di questa garanzia, ogni cittadino elettore che adempie i requisiti all'uopo stabiliti e conformi alla Costituzione deve poter partecipare come candidato o elettore su un piano di pari opportunità rispetto a ogni altro cittadino elettore o candidato. Il diritto costituzionale federale impone che nel quadro di uno spoglio l'autorità incaricata di procedervi deve contare con cura e diligenza i suffragi, garantire la regolarità del conteggio, nonché la corretta determinazione dei risultati dello scrutinio (DTF 131 I 442 consid. 3.1 e 3.3).
2.3 Il governo cantonale ha ritenuto, senza tuttavia esprimersi oltre, che la nuova giurisprudenza istituita con la DTF 136 II 132, concernente una votazione, non è applicabile nell'ambito di un'elezione federale.
Nella risposta, esso rileva che qualora la DTF 136 II 132 avesse imposto un obbligo sistematico di riconteggio anche nell'ambito delle elezioni in esame, l'amministrazione federale avrebbe certamente proposto una modifica dell'art. 43 cpv. 3 LDP, nel senso che in caso di parità di voti, prima di procedere a un sorteggio, sarebbe necessario effettuare una riconta. Aggiunge che detta prassi non può applicarsi alle elezioni, poiché imporrebbe, soprattutto nelle elezioni comunali in piccoli comuni dove i risultati sono spesso molto serrati, di procedere ogni volta a un riconteggio.
2.4 L'esecutivo cantonale espone che nell'ambito di elezioni, il voto non si limita all'apposizione di una crocetta accanto al nome dei candidati, per cui i singoli uffici elettorali usufruiscono di un maggior potere d'apprezzamento riguardo all'interpretazione delle schede elettorali, in particolare circa la loro validità. Al suo dire, un riconteggio implicherebbe pertanto una sostituzione di questo potere d'apprezzamento dagli uffici elettorali del Comune a quello del Cantone.
L'assunto non regge, poiché in presenza di un risultato molto stretto un eventuale nuovo conteggio non deve aver luogo di regola su ricorso, bensì immediatamente dopo l'elezione, al più tardi il giorno seguente, per cui di massima potrebbe essere effettuato dai medesimi uffici elettorali. D'altra parte, un riconteggio centralizzato avrebbe il pregio di interpretare in maniera obiettiva e uniforme la validità delle schede elettorali.
2.5 Infine, il governo cantonale adduce, a torto, che le considerazioni esposte nella DTF 136 II 132 sarebbero sostanzialmente formulate quali obiter dictum, poiché in quella causa non è stato ordinato un riconteggio. In effetti, l'invito al legislatore a disciplinare la protezione giuridica alle esigenze costituzionali e se del caso a regolare espressamente il riconteggio, fissando semmai determinate differenze percentuali minime tra i sì e i no, costituisce una cosiddetta decisione incitativa (cfr. al riguardo DTF 136 I 352 consid. 5.2 pag. 364 in alto; 131 I 74 consid. 6.1 pag. 85 in alto). La portata di questa sentenza, relativa ai risultati molto stretti tra il numero dei suffragi favorevoli e contrari nell'ambito di una votazione, non viene del resto relativizzata dal presente giudizio, che concerne le elezioni con il sistema proporzionale.
3.
3.1 Nella DTF 136 II 132, emanata nel quadro di un ricorso concernente la votazione federale sui passaporti biometrici (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP), il Tribunale ha stabilito un diritto al riconteggio in presenza di un risultato molto stretto. Nella fattispecie si tratta tuttavia di un'elezione ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP.
In quella sentenza, esposta l'interpretazione storica che stava alla base della precedente giurisprudenza (consid. 2.2), è stato stabilito che un risultato molto stretto di una votazione dev'essere trattato alla stregua di una "irregolarità" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP (consid. 2.4.2), pur precisando che se dal riconteggio fuoriuscisse nuovamente un siffatto risultato, ciò non costituirebbe da solo un motivo per un ulteriore conteggio, già per la maggiore diligenza con la quale verrebbe effettuato (consid. 2.4.3). Ha pure indicato, illustrando le differenti soluzioni adottate da determinati Cantoni, che nell'ambito di un riconteggio spetta in primo luogo al diritto cantonale stabilire sulla base di quali condizioni l'autorità competente deve ordinarlo e quando il singolo cittadino possa pretenderlo, ricordando che un obbligo di riconteggio può derivare, secondo la sua giurisprudenza, anche dall'art. 34 cpv. 2 Cost. (consid. 2.3.1 - 2.3.3 e rinvii).
3.2 Come rettamente ritenuto dal governo cantonale e come si evince chiaramente dalla DTF 136 II 132, essa si riferisce unicamente e soltanto a votazioni: quando nella stessa si accenna a elezioni, si fa riferimento esclusivamente alle leggi cantonali (consid. 2.3.1) e in maniera generica, senza ulteriori precisazioni, alla dottrina.
La distinzione operata in detta sentenza è corretta. In effetti, la LDP disciplina in maniera diversa le votazioni (art. 10 segg.) e l'elezione del Consiglio nazionale. La regolamentazione riguardo all'elezione con il sistema proporzionale (art. 21 segg. LDP) è assai precisa: indica segnatamente il numero e la designazione dei candidati, lo stralcio dei nomi in soprannumero (art. 22 LDP), le candidature plurime (art. 27 LDP), la congiunzione di liste e la loro pubblicazione (art. 31 seg. LDP). Essa si diffonde, in particolare, sulle operazioni elettorali e di spoglio, ricordato che in tale ambito la Cancelleria federale allestisce una guida elettorale (art. 34 LDP) e che prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana istruzioni completive, in particolare sullo spoglio, sul controllo delle schede e sulla determinazione dei risultati per Comune (art. 17 ODP). L'art. 35 LDP disciplina in maniera esaustiva il riempimento della scheda, segnatamente il panachage e il cumulo dei nomi di candidati, la trattazione dei suffragi di complemento (art. 37 LDP), nonché le schede e i suffragi nulli (art. 38 LDP). La LDP regola in maniera dettagliata anche la compilazione dei risultati sulla base dei processi verbali degli uffici elettorali e la prima ripartizione dei mandati tra le liste e quelle successive, nonché dei mandati fra le liste congiunte (art. 39-42), la proclamazione degli eletti e l'ordine di subentro, stabilendo che in caso di parità di voti decide la sorte (art. 43). Sono inoltre disciplinate le questioni dei mandati in soprannumero, l'elezione tacita e quella senza liste (art. 44-46).
3.3 Giova poi ricordare che la LDP regola in maniera compiuta anche la protezione giuridica, distinguendo tra il ricorso sulla votazione e quello sull'elezione (art. 77 cpv. 1 lett. b e c). La legislazione federale istituisce regole precise sulla trattazione di irregolarità, imponendo, per evidenti motivi di celerità, che se il governo cantonale dovesse accertarne d'ufficio o su ricorso l'esistenza, esso prende le necessarie disposizioni, se possibile prima della chiusura della procedura d'elezione o votazione (art. 79 cpv. 2 LDP). Esso può quindi procedere anche d'ufficio a un riconteggio, se accerta eventuali irregolarità, evitando in tal modo procedure ricorsuali. La legge federale concede inoltre espressamente al governo cantonale la facoltà di respingere eventuali ricorsi, senza esaminarli più approfonditamente, se accerta che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito della votazione o dell'elezione, esigenza istituita dal legislatore federale quale presupposto per uno spoglio ulteriore (art. 79 cpv. 2bis; messaggio a sostegno di una modificazione parziale della LDP, FF 1993 III 359). Contrariamente alle votazioni, l'elezione del Consiglio nazionale è disciplinata in maniera dettagliata anche nella ODP, in particolare con una norma precisa e specifica riguardante il riconteggio. L'art. 11 ODP, decisivo nella fattispecie, dispone infatti che se vi è sospetto riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, l'ufficio elettorale del Cantone procede direttamente a un nuovo conteggio o ne incarica l'ufficio elettorale del Comune.
3.4 L'esame delle contestazioni nel quadro dell'elezione del Consiglio nazionale è caratterizzato dall'urgenza (sul tema vedi GEROLD STEINMANN, in Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 6 e 7 ad art. 88). Al riguardo giova ricordare ch'esse avvengono, per il rinnovo ordinario, la penultima domenica di ottobre (art. 19 LDP) e la seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l'elezione, nella quale dev'essere dapprima accertata la validità delle nomine (art. 53 LDP). Questa tempistica, ricordato che dopo il rinnovo integrale del Consiglio nazionale (art. 175 cpv. 2 Cost.), all'inizio di dicembre hanno pure luogo le elezioni del Consiglio federale, alle quali dovrebbero ovviamente poter partecipare tutti i membri dell'Assemblea federale, mostra chiaramente che lo svolgimento di una nuova elezione può entrare in linea di conto soltanto quale ultima ratio. La procedura ricorsuale è infatti contraddistinta dall'urgenza, concretata da brevissimi termini, segnatamente tre giorni per il ricorso al governo cantonale (art. 77 cpv. 2 LDP), dieci giorni per la decisione governativa (art. 79 cpv. 1 LDP) e tre giorni per impugnarla dinanzi al Tribunale federale (art. 100 cpv. 4 LTF).
4.
4.1 La questione di sapere se e quando occorra procedere a un riconteggio è disciplinata in maniera esaustiva dall'art. 11 ODP: non vi sono motivi per scostarsi da questa chiara regola, ritenuto che non è fatto valere, né è ravvisabile, che con detta norma il Consiglio federale avrebbe oltrepassato i limiti della delega di cui all'art. 91 cpv. 1 LDP. Non vi è quindi più spazio per ulteriori regolamentazioni.
Già dalla semplice lettura degli art. 34 segg., in particolare degli art. 40, 41 e 43 LDP , risulta la specifica, particolare e peculiare disciplina istituita dal legislatore federale per le elezioni secondo il sistema del voto proporzionale: una regolamentazione dettagliata, che precisa lo svolgimento delle differenti fasi, segnatamente le ripartizioni dei mandati tra le liste e le modalità dell'elezione dei candidati, specificando quando occorre procedere a un riconteggio e stabilendo che in caso di parità di voti fra candidati di una stessa lista decide la sorte. Questa regolamentazione non impone al governo di procedere a un riconteggio, perlomeno non in un primo tempo, ma di determinare i candidati eletti sulla base di una prima ripartizione secondo quanto disposto dall'art. 40 LDP e di attribuire in seguito i mandati restanti conformemente alla procedura compiutamente fissata dall'art. 41 LDP, prevedendo anche in tale ambito, a determinate condizioni, un sorteggio (cpv. 1 lett. f).
La legge federale determina dettagliatamente il modo di procedere nei casi di risultati stretti tra le liste ( art. 40 e 41 LDP ), come pure di differenze di voti fra i candidati di una stessa lista (art. 43 LDP). Nel quadro dell'attribuzione dei mandati alle varie liste e, in seguito, all'interno della stessa lista, non si pone quindi il problema di un'esigua differenza di voti, mentre nel caso di parità, il legislatore federale ha stabilito che decide la sorte.
4.2 Nell'ambito di votazioni si tratta, di massima, semplicemente di contare il numero dei sì e dei no. Per contro, nel quadro delle elezioni, le possibilità di errori sono più estese, ricordato che l'elettore che usa una scheda non prestampata può iscrivervi, a volte in maniera anche difficilmente intelligibile e decifrabile, i nomi dei candidati e indicarvi la denominazione o il numero progressivo di una lista, mentre chi usa una scheda prestampata può stralciare nomi di candidati o iscrivervi quelli di altre liste (panachage), potendo altresì cancellare o sostituire i numeri progressivi e le denominazioni di lista (art. 35 LDP). Occorre inoltre tener conto dei suffragi di complemento secondo le particolari modalità prescritte dall'art. 37 LDP, valutare la nullità delle schede e stralciare i suffragi in soprannumero (art. 38 LDP).
D'altra parte, nel caso di specie non si è in presenza di un semplice errore di calcolo nel senso di un errore d'addizione, poiché il conteggio ha avuto luogo con un sistema informatico approvato per questo specifico scopo dalla Cancelleria federale (art. 84 LDP; vedi al riguardo la parallela causa DTF 138 II 13 consid. 4).
Come si è visto, poiché la legislazione federale disciplina in maniera esaustiva le elezioni al Consiglio nazionale con il sistema del voto proporzionale, la prassi istituita con la DTF 136 II 132, che mantiene intatta la sua validità nel quadro delle votazioni, non è applicabile.
5.
Occorre quindi esaminare, come previsto dall'art. 11 ODP, se nel caso concreto vi siano sospetti riguardo all'esattezza del risultato di un Comune, che impongano un riconteggio: in caso negativo e di parità, il diritto federale ha espressamente previsto che sia la sorte a decidere ( art. 43 cpv. 3 e 20 LDP ). Riguardo a un eventuale riconteggio vale nondimeno la pena di ricordare l'obbligo imposto dal diritto federale ai Cantoni (art. 9 cpv. 2 e 14 cpv. 2 ODP, art. 52 cpv. 4 LDP), ripreso dalla normativa cantonale (art. 28, 39 lett. b, 55 LEDP), di sigillare le schede allo scopo di poterlo effettuare sulla base delle medesime e di non dover procedere a una nuova elezione in caso di una loro perdita o manipolazione.
5.1 Secondo la giurisprudenza ritenuta e correttamente applicata dal governo cantonale, il Tribunale federale, accertata l'esistenza di errori di procedura, annulla la votazione o l'elezione soltanto qualora le criticate irregolarità siano rilevanti e abbiano potuto influenzare l'esito dello scrutinio. In questi casi, il cittadino non deve dimostrare che il vizio ha avuto ripercussioni importanti sull'esito della votazione, essendo sufficiente che una siffatta conseguenza sia possibile, ciò che il Tribunale federale esamina, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie, liberamente. In tale contesto, esso considera in particolare l'ampiezza della differenza dei voti, la gravità del vizio accertato e la sua importanza nel quadro complessivo della votazione (DTF 135 I 292 consid. 4.4; 132 I 104 consid. 3.3; 130 I 290 consid. 3.4 e 6).
Ove da uno scrutinio risulti una maggioranza esigua e un elettore invochi indizi concreti di un conteggio erroneo dei suffragi e di un comportamento illecito degli organi incaricati di dirigere la votazione, le autorità sono tenute ad esaminare in modo approfondito le censure sollevate contro il risultato della votazione (DTF 114 Ia 42 consid. 4 e 5; 113 Ia 146; 98 Ia 73 consid. 4).
5.2 In concreto, il ricorrente adduce un'asserita serie di irregolarità che avrebbero dovuto imporre al governo di procedere a ulteriori accertamenti destinati a dimostrare pretese irregolarità e quindi a ricontare i voti.
5.3 Nelle decisioni impugnate il governo cantonale ha ritenuto che dopo attenta analisi, in particolare delle asserite irregolarità verificatesi nel seggio di Agno e di Locarno Centro, quest'ultimo presieduto dal ricorrente, esse non sono suffragate da elementi concreti e non hanno peraltro trovato riscontro nei verbali di spoglio. In ogni caso, non risulterebbero di genere ed entità tali da avere influito sull'esito dell'elezione ai sensi dell'art. 79 cpv. 2bis LDP. Giova rilevare che quest'ultima affermazione è priva di fondamento, ritenuto che in presenza di un caso di parità di voti, come nella fattispecie, l'accertamento anche di una sola irregolarità effettiva e concreta poteva essere decisivo per mutare l'esito dell'elezione.
5.3.1 Il ricorrente richiama una pretesa panne informatica avvenuta nella trasmissione dei dati del Comune di Bellinzona. Nella risposta, l'Esecutivo cantonale precisa che, in seguito a una segnalazione da parte dell'Ufficio verifica di una possibile incongruenza dei dati immessi in quel Comune (numeri di iscritti in catalogo troppo elevato) e dopo conferma telefonica dell'errore da parte del Comune, gli addetti ai lavori dei seggi di Bellinzona hanno proceduto all'immissione dei dati corretti, rispettivamente al ricalcolo e alla nuova pubblicazione dei dati. Ora, ritenuto che l'errore è stato constatato e corretto prima della proclamazione degli eletti, è manifesto che tale vizio, sanato, non impone chiaramente un riconteggio.
5.3.2 Anche la richiesta, rettamente respinta nella sede cantonale, di sentire il ricorrente poiché, quale consigliere comunale e presidente dell'Ufficio elettorale n. 2 di Locarno Centro, avrebbe constatato la difficoltà di interpretare la validità di alcune schede, nonché quella di procedere all'audizione di G.________, delegato PPD a Lugano, devono chiaramente essere respinte.
In effetti è manifestamente contrario sia al principio della buona fede sia a quello dell'economia delle procedure democratiche attendere il risultato dell'elezione per contestarlo in seguito, quando esso non corrisponda alle proprie aspettative. Un tale modo di agire non può trovare protezione (cfr. DTF 118 Ia 271 consid. 1d, 415 consid. 2a). Infatti, nel Cantone Ticino, l'art. 20 LEDP dispone che l'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto e di spoglio nel Comune, assicura la regolarità delle operazioni elettorali, decide sulle questioni che gli vengono sottoposte dai delegati, si pronuncia sulla validità delle schede, esegue la ricapitolazione e la proclamazione dei risultati (cpv. 1). Ogni Ufficio elettorale comunale, la cui composizione tiene conto della rappresentanza dei gruppi politici (art. 21 cpv. 1 LEDP), deve tenere il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestire l'elenco dei votanti (art. 20 cpv. 2 LEDP). In caso di elezioni, i gruppi che hanno depositato una lista hanno diritto di essere rappresentati presso gli uffici elettorali (art. 23 cpv. 1 LEDP). Decisivo è il fatto che i delegati hanno il diritto di rilevare eventuali irregolarità e di chiedere rimedio all'ufficio elettorale, ricordato che le osservazioni e i reclami dei delegati sono registrati a verbale (cpv. 3). L'art. 14 del relativo regolamento di applicazione del 18 novembre 1998 ribadisce che il verbale deve contenere le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio elettorale e dei delegati dei gruppi (cpv. 1 lett. e) e dev'essere firmato anche dai delegati (cpv. 2). Giova ricordare che per la compilazione dei risultati, anche la normativa federale si fonda sul contenuto dei processi verbali degli uffici elettorali (art. 39 LDP).
Ora, dai verbali di spoglio dei citati Comuni risulta che sia il ricorrente sia l'altro citato delegato, del quale è chiesta l'audizione, non hanno indicato alcuna irregolarità ai sensi dell'art. 11 ODP sul conteggio dei voti o la validità di determinate schede, né essi hanno fatto registrare alcuna osservazione o reclamo a verbale. Occorre pertanto concludere che non ve ne sono state, ricordato che l'interpretazione della validità di determinate schede è un problema insito in ogni elezione.
5.3.3 Il ricorrente postula inoltre l'audizione di tutti i presidenti dei seggi elettorali del Cantone Ticino, poiché ciò sarebbe imposto "dall'anomala limpidezza" di tutti i verbali dei seggi cantonali. Con questo accenno, meramente appellatorio e privo di qualsiasi fondamento e indizio concreto, il ricorrente disattende che eventuali errori, rilevati nei seggi, vengono corretti prima di essere trasmessi alla Cancelleria dello Stato. D'altra parte, sia la legge cantonale (art. 20 e 23 LEDP) sia quella federale (art. 39 LDP) si fondano sulla presunta correttezza dei verbali, assicurata proprio anche dalla presenza dei delegati dei partiti, che possono intervenire facendo registrare a verbale eventuali contestazioni. La presunzione della loro correttezza è inoltre rafforzata dal fatto che un'inesatta numerazione o inveritiera registrazione del risultato di un'elezione nel processo verbale può realizzare gli estremi di una frode elettorale (art. 282 CP).
Proprio la circostanza che sia il ricorrente sia l'altro insorgente nella sede cantonale, non abbiano fatto apporre alcuna contestazione sui verbali dei seggi, nei quali erano presenti come presidente rispettivamente delegato del partito dei due candidati in discussione, dimostra la temerarietà nel chiedere, in seguito, la loro audizione per addurre asserite irregolarità, ch'essi non hanno fatto registrare a verbale. Non sussistono quindi indizi giustificanti un riconteggio ai sensi dell'art. 11 ODP.
5.3.4 La stessa conclusione vale anche per la richiesta audizione di un delegato PPD al seggio di Agno, che in un messaggio di posta elettronica inviato al ricorrente sostiene, senza addurre alcun indizio concreto e riferendosi semplicemente a una non meglio precisata informazione di due membri dell'Ufficio elettorale peraltro non indicati, che dalle urne sarebbero uscite sei schede in soprannumero, vizio da essi non fatto registrare a verbale. È quindi a ragione che il Consiglio di Stato, dopo l'analisi dei verbali di spoglio e in particolare anche di quello presieduto dallo stesso ricorrente, non ha ritenuto l'esistenza di sospetti giusta l'art. 11 ODP.
In tale ambito si può ricordare che già nella sentenza 1P.369/2004 del 13 giugno 2005 (consid. 4.6, in RtiD 2005 II n. 2 pag. 6), concernente una causa ticinese, il Tribunale federale aveva stabilito che un rappresentante di un partito può, quale delegato, rilevare, segnalandole, eventuali irregolarità.
5.3.5 Infine, per i motivi appena citati, nulla mutano gli ulteriori semplici accenni, del tutto generici e appellatori, che a Biasca e a Lugano Molino-Nuovo sarebbe stata rinvenuta nell'urna una scheda in più rispetto al numero dei votanti o che a Vira Gambarogno un cittadino sarebbe stato respinto senza valida ragione: circostanze ancora semplicemente riferite da terzi, che non trovano tuttavia alcun riscontro nei verbali.
6.
6.1
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere accolto limitatamente al criticato sorteggio e le decisioni impugnate annullate per i motivi indicati nella parallela causa 1C_521/2011. Per il resto il ricorso è respinto.
6.2 Non si prelevano spese (art. 66 cpv. 4 LTF), né si attribuiscono ripetibili per la procedura dinanzi al Tribunale federale (art. 68 cpv. 1 LTF), ritenuto che il ricorrente vi ha espressamente rinunciato.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e le decisioni n. 5980 e n. 5983 emanate dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 7 novembre 2011 sono annullate.
2.
Le cause vengono rinviate al governo cantonale affinché proceda a un sorteggio che determini l'ordine di successione dei candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano, della lista n. 7 del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani. Il sorteggio deve avere luogo manualmente, al più tardi entro il 29 novembre 2011, in seduta pubblica, da parte di un membro del Consiglio di Stato o di una sua delegazione, che non appartenga al PPD. Al sorteggio devono essere invitati i due citati candidati e i rappresentanti dei partiti.
Per il resto il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento federale, ai ricorrenti delle parallele cause 1C_518/2011 e 1C_521/2011 e, per conoscenza, a Monica Duca Widmer e a Marco Romano.
Losanna, 23 novembre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri