BGer 5A_594/2010
 
BGer 5A_594/2010 vom 25.11.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_594/2010
Decreto del 25 novembre 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Luisa De Palatis Keller,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Brenno Brunoni,
opponente.
Oggetto
iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale
degli artigiani e imprenditori,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 agosto 2010 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________SA ha convenuto in giudizio B.________SA innanzi al Pretore del distretto di Lugano e ha chiesto l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori;
che statuendo dopo il contraddittorio, il Pretore del distretto di Lugano ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria inaudita parte;
che con sentenza 13 agosto 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la pronunzia pretorile;
che contro tale sentenza A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile;
che con scritto del 7 novembre 2011 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in seguito ad un accordo risolutivo concluso tra le parti e ha proposto di porre la tassa di giustizia a carico di chi l'ha anticipata e di compensare le ripetibili;
che mediante lettera del 9 novembre 2011 l'opponente si è opposta alla compensazione delle ripetibili;
che con scritto del 17 novembre 2011 la ricorrente ha allegato l'accordo intercorso tra le parti, facendo valere che esso già prevede una sua partecipazione alle spese legali;
che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che secondo la prassi di questo Tribunale - sviluppata sotto l'egida dell'OG, ma i cui principi mantengono la loro validità anche sotto la LTF - le spese giudiziarie vanno fissate tenendo conto dell'impegno già profuso in questa sede prima che intervenga il motivo di stralcio;
che tali spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC, art. 66 cpv. 1 LTF);
che in assenza di un accordo univoco sulla compensazione delle ripetibili per la sede federale si giustifica attenersi alla costante prassi in virtù della quale il ritiro di un ricorso ha come conseguenza la messa a carico delle ripetibili alla parte ricorrente (art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC, art. 68 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio del registro fondiario di Mendrisio.
Losanna, 25 novembre 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini