Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_655/2011
Sentenza del 29 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale, Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
procedimento penale, decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 3 ottobre 2011 dal Ministero pubblico
della Confederazione.
Considerando:
che, pronunciandosi su una denuncia inoltrata il 14 settembre 2011 da A.________, il 3 ottobre seguente il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), richiamato l'art. 301 cpv. 2 e l'art. 310 CPP, ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
che, con ricorso del 21 novembre 2011, A.________ impugna questo decreto dinanzi al Tribunale federale, senza formulare alcuna proposta di giudizio;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
che il ricorrente non si esprime sulla tempestività, per nulla manifesta, del ricorso, ossia la sua impugnazione entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF), né sulla competenza del Tribunale federale ( art. 79 e 80 LTF ), questioni che non devono comunque essere esaminate oltre, ritenuta la manifesta inammissibilità del ricorso;
che secondo l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché il MPC non avrebbe, a torto, dato seguito alla sua denuncia;
ch'egli si limita infatti a rilevare semplicemente d'aver impugnato, dinanzi alla Corte dei reclami penali, un altro decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, per cui, come peraltro sottolineato in sostanza dal ricorrente, in tale ambito non si è in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF);
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione.
Losanna, 29 novembre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri