BGer 4D_82/2011 |
BGer 4D_82/2011 vom 01.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_82/2011
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Sentenza del 1° dicembre 2011
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Klett, Presidente,
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Corboz, Rottenberg Liatowitsch,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti,
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opponente.
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Oggetto
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atto illecito; risarcimento dei danni,
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
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la sentenza emanata il 19 settembre 2011 dalla
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II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Il Presidente della Pretura penale ha condannato il 13 marzo 2007 B.________ a una multa di fr. 200.-- per vie di fatto commesse il 22 giugno 2006 nei confronti di A.________ e ha rinviato quest'ultimo al foro civile per le pretese di risarcimento danni.
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2.
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Con petizione 5 giugno 2007 A.________ ha chiesto al Pretore di Lugano di condannare B.________ a pagargli fr. 17'882,60, quale risarcimento dei danni subiti a seguito delle predette vie di fatto (fr. 2'350.-- per gli occhiali in oro, fr. 14'700.-- per l'orologio pure in oro, fr. 118,65 per spese mediche, fr. 290.-- per il taxi utilizzato per andare in ospedale e fr. 423,95 per le spese legali sopportate nel procedimento penale). Il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 692,60 (importo composto delle spese mediche e legali e di una partecipazione di fr. 150.-- ai costi del taxi).
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3.
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Il 19 settembre 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un appello presentato da A.________. La Corte cantonale ha dapprima ricordato che per ottenere un risarcimento in virtù dell'art. 41 CO spetta al danneggiato dimostrare le circostanze di fatto costitutive della sua pretesa. Essa ha poi ritenuto che l'appellante aveva dimostrato che gli occhiali versati agli atti erano quelli da lui portati durante la colluttazione e fatti cadere dalla controparte, ma ha rifiutato il richiesto indennizzo perché l'attore, con la mera produzione della fattura d'acquisto e senza che sia stata allestita una perizia giudiziaria, non aveva provato l'entità del danno subito, e cioè che gli occhiali fossero nelle condizioni attuali effettivamente privi di valore, rispettivamente che non potessero più essere riparati. I Giudici cantonali hanno poi respinto la richiesta di indennizzo per l'orologio, perché l'istruttoria non aveva permesso di accertare in modo sufficientemente attendibile che il convenuto lo avesse rotto durante la colluttazione. Essi hanno infine dichiarato inammissibile l'appello, perché privo di una qualsiasi motivazione, per quanto riguarda le spese del taxi non riconosciute dal Pretore.
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4.
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Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 2 novembre 2011 A.________ postula in via principale la riforma della sentenza impugnata nel senso che la sua petizione sia interamente accolta e in via subordinata chiede il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuova decisione. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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5.
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Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii).
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Il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del tribunale cantonale (DTF 136 II 489 consid. 2.8; 134 II 349 consid. 3; 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.; 125 I 492 consid. 1b).
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6.
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Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è arbitraria per quanto concerne la prima posizione di cui chiede il risarcimento, perché egli avrebbe provato l'ammontare del danno depositando agli atti sia gli occhiali, la cui irreparabilità può essere constatata semplicemente guardandoli, sia la fattura d'acquisto.
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Giova innanzi tutto ricordare che per accertare un fatto occorre far capo ad una perizia quando il giudice non dispone delle necessarie conoscenze specifiche (cfr. DTF 132 III 83 consid. 3.5). Nella fattispecie è pacifico che gli occhiali agli atti sono danneggiati. Tuttavia, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, non appare per nulla insostenibile considerare che per determinare il valore residuo, rispettivamente la pretesa irreparabilità degli occhiali caduti per terra in una lite siano necessarie conoscenze specifiche che esulano da quelle di cui dispone un'autorità giudiziaria. Ne segue che la censura si rivela infondata.
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7.
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Con riferimento alla seconda posta litigiosa, il ricorrente assevera che sarebbe "inequivocabile" che l'orologio si sia spaccato durante la colluttazione, atteso che dall'incarto penale risulta che al termine dell'aggressione tre testimoni l'hanno visto a terra rotto. Egli ritiene arbitrario pretendere che i testi indichino esattamente come l'orologio si sia sfasciato.
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Con la predetta argomentazione, il ricorrente fornisce una propria lettura delle risultanze probatorie e pare segnatamente dimenticare sia che uno dei predetti testi ha rilasciato nella sede civile una dichiarazione diversa da quella ripresa nel ricorso dall'incartamento penale, sia il testimone che ha invece indicato che il danneggiato medesimo gli aveva detto di aver schiacciato con i piedi l'orologio per poi farselo pagare dall'opponente. Quest'ultima deposizione non è oggetto della benché minima discussione nell'impugnativa in esame, sebbene la Corte cantonale l'abbia ritenuta determinante perché perfettamente compatibile con la circostanza, riportata nella perizia di parte prodotta dallo stesso ricorrente, che l'irreparabilità sarebbe stata causata dallo schiacciamento - ben difficilmente conciliabile con la semplice caduta per terra dell'orologio - delle maglie e del movimento. Ne segue che neppure con questa censura, finanche inammissibile perché meramente appellatoria, il ricorrente è riuscito a dimostrare che l'autorità inferiore sia caduta nell'arbitrio per aver negato che egli abbia provato il nesso di causalità fra il danno all'orologio e l'agire dell'opponente.
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8.
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Infine, il ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione della Corte cantonale concernente il mancato riconoscimento dell'intero importo chiesto a titolo di risarcimento per le spese di taxi. Ne segue che la conclusione ricorsuale tendente alla condanna dell'opponente ad una somma che include pure il predetto importo è priva di una qualsiasi motivazione, ragione per cui il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile su questo punto.
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9.
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Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella ridotta misura in cui è ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stato invitato a presentare una risposta, non è incorso in spese per la sede federale.
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° dicembre 2011
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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