BGer 5D_221/2011
 
BGer 5D_221/2011 vom 02.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_221/2011
Sentenza del 2 dicembre 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e
delle pene alternative, via Naravazz 1,
6808 Torricella-Taverne,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale
contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2011
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 28 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 19'745.75 oltre interessi e spese;
che con sentenza 19 ottobre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile;
che la Corte cantonale ha giudicato la sentenza emanata il 23 febbraio 2010 dalla Corte delle assise criminali di Lugano - sentenza passata in giudicato, la quale ha condannato A.________ alla pena detentiva di sei anni ed al pagamento di tasse di giudizio, spese e oneri processuali - quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF;
che l'autorità inferiore ha inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall'art. 81 cpv. 1 LEF;
che giusta la Corte cantonale le obiezioni contenute nel reclamo concernenti il merito della causa a monte del dispositivo sugli oneri processuali posto a fondamento della procedura esecutiva esulano dal potere di cognizione del giudice del rigetto dell'opposizione;
che mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale del 23 novembre 2011 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale del 19 ottobre 2011, chiedendo pure la ricusazione della Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale e della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in corpore;
che con il medesimo ricorso A.________ si aggrava (nuovamente) contro una decisione del 30 agosto 2011 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello e chiede altresì la revisione della sentenza del Tribunale federale 5D_157/2011 del 21 settembre 2011 con la quale è stato dichiarato inammissibile un suo precedente gravame avverso l'appena menzionata decisione cantonale;
che la domanda di ricusazione della Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale, introdotta al solo fine di paralizzare il corso della giustizia, è abusiva e pertanto inammissibile;
che nelle concrete circostanze la richiesta di ricusazione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello in corpore si rivela del tutto pretestuosa in quanto, come già spiegato dall'autorità cantonale, la partecipazione alla procedura di rigetto definitivo dell'opposizione non costituisce in sé un motivo di ricusazione conformemente al chiaro tenore dell'art. 47 cpv. 2 lett. c CPC;
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel rimedio all'esame si cerca invano un qualsiasi confronto con i considerandi della sentenza cantonale del 19 ottobre 2011;
che gli argomenti attinenti al procedimento penale si rivelano di primo acchito inammissibili perché esulano dall'oggetto della presente procedura concernente il rigetto definitivo dell'opposizione;
che altrettanto irrilevanti si appalesano gli argomenti contro la decisione del 30 agosto 2011 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, atteso che un gravame del qui ricorrente contro tale decisione cantonale è già stato dichiarato inammissibile con sentenza del Tribunale federale 5D_157/2011 del 21 settembre 2011 passata in giudicato (art. 61 LTF), ragione per cui non è possibile presentare un ulteriore ricorso (peraltro tardivo);
che la motivazione del gravame non giustifica nemmeno l'apertura di una procedura di revisione della sentenza del Tribunale federale 5D_157/2011 del 21 settembre 2011;
che per il resto il ricorrente nel suo confuso ricorso si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti ed a reiterare accuse alle parti ed alle istanze coinvolte;
che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF;
che pertanto il ricorso, peraltro abusivo (art. 42 cpv. 7 LTF), si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che si avverte infine il ricorrente che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
La domanda di ricusazione è inammissibile.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 dicembre 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini