BGer 6B_781/2011 |
BGer 6B_781/2011 vom 17.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_781/2011
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Sentenza del 17 dicembre 2011
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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opponente.
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Oggetto
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Infrazione alle norme della circolazione stradale,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 17 agosto 2011 dal Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 17 agosto 2011 il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, in parziale accoglimento del ricorso inoltrato da A.________, ha ridotto la multa inflittagli dalla Sezione della circolazione per non aver osservato il segnale "zona pedonale" e per l'insufficiente rilievo antiscivolante dei quattro copertoni;
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che, con scritto datato 4 ottobre 2011 e spedito l'indomani (data del timbro postale), A.________ si aggrava al Tribunale federale contestando la fondatezza del rimprovero relativo al profilo degli pneumatici;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 261 consid. 1);
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che il ricorso al Tribunale federale deve essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF);
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che la sentenza del Presidente della Pretura penale risulta essere stata notificata in data 18 agosto 2011 (timbro di intimazione), motivo per cui l'impugnativa inviata il 5 ottobre 2011 si rivela tardiva e quindi inammissibile;
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che il ricorrente, benché invitato a esprimersi in merito, non si è pronunciato sulla tempestività del ricorso e non ha preteso di essere stato impedito senza sua colpa di agire entro il termine stabilito, sicché una restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 LTF nemmeno entra in considerazione;
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che peraltro il gravame sarebbe inammissibile anche perché non è manifestamente motivato in modo sufficiente;
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che infatti, giusta l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2);
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che la parte ricorrente non può criticare genericamente la decisione impugnata, ma deve confrontarsi criticamente e compiutamente con i considerandi della stessa che reputa lesivi del diritto (sulle esigenze di motivazione v. DTF 137 V 57 consid. 1.3);
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che in concreto il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti senza tuttavia dimostrare arbitrio alcuno (sulla cui definizione v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2);
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che, in particolare, egli critica la valutazione delle prove unicamente in relazione alle dichiarazioni dell'agente di polizia, disattendendo che il giudice ticinese ha accertato i fatti anche sulla base delle fotografie agli atti e delle affermazioni dell'insorgente medesimo, elementi su cui il gravame non si esprime;
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che in conclusione il ricorso può essere deciso dal Giudice unico (art. 108 cpv. 2 LTF) nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente;
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 dicembre 2011
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Schneider
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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