BGer 9C_913/2011 |
BGer 9C_913/2011 vom 20.12.2011 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_913/2011
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Sentenza del 20 dicembre 2011
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
S.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 ottobre 2011.
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Visto:
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il ricorso 5 dicembre 2011 (timbro postale) contro il giudizio 27 ottobre 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi (topici) della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto,
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che nel caso di specie l'atto ricorsuale non soddisfa manifestamente queste condizioni,
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che infatti nella misura in cui incentra la sua argomentazione sul fatto che il danno alla salute (di natura psichiatrica) sarebbe sorto dopo il suo arrivo in Svizzera (il 13 ottobre 1998) e sarebbe peggiorato dopo il 2000, l'insorgente dimentica che prima della sua insorgenza e dell'invalidità egli non aveva mai lavorato in Svizzera, né dunque - aspetto questo decisivo evidenziato dal primo giudice - aveva versato contributi all'AVS/AI (art. 6 e 36 LAI),
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che per il resto nella misura in cui contesta la fondatezza materiale dell'assenza delle condizioni assicurative già accertata con la prima decisione amministrativa cresciuta incontestata in giudicato del 24 settembre 2009, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile,
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che non modifica questa conclusione nemmeno l'eventuale peggioramento dello stato psichico originario, ritenuto che in simile evenienza non si realizza un nuovo evento assicurato (v. sentenza 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 [RtiD I-2010 pag. 282] consid. 3.3),
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che pertanto, il ricorso può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 (lett. a e b) LTF,
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che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto,
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 dicembre 2011
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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