BGer 8C_814/2011 |
BGer 8C_814/2011 vom 12.01.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_814/2011 {T 0/2}
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Sentenza del 12 gennaio 2012
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, Presidente,
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Frésard, Maillard,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
V.________, Italia, patrocinata dalla Federazione X.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (rendite per i superstiti),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 ottobre 2011.
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Fatti:
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A.
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A.a G.________, già attivo quale carrozziere, a seguito degli esiti invalidanti di un incidente della circolazione avvenuto il 10 ottobre 1988, è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità LAINF del 30% dal 1° settembre 1990 e di un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%.
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In data 4 marzo 2005 G.________ è deceduto.
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A.b Il 16 dicembre 2010 V.________, vedova del defunto assicurato, ha presentato all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) una richiesta intesa al conseguimento di una rendita per superstiti. Mediante decisione 30 dicembre 2010, confermata con provvedimento del 18 aprile 2011 in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, l'INSAI ha disatteso l'istanza, ritenuto che il decesso non era imputabile, secondo il criterio della probabilità preponderante, nemmeno in misura parziale, agli esiti dell'infortunio del 1988.
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B.
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Assistita dalla Federazione X.________, V.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha sostanzialmente confermato l'operato dell'istituto assicuratore (pronuncia del 17 ottobre 2011).
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C.
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Sempre assistita dalla Federazione X.________, l'interessata interpone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'accoglimento, con conseguente riforma del giudizio impugnato.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Tuttavia, se il ricorso è diretto - come in concreto - contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
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2.
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2.1 Oggetto del contendere è la richiesta della ricorrente a una rendita per superstiti.
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2.2 Come rettamente ricordato dall'istanza precedente, primo presupposto dell'erogazione di prestazioni da parte dell'INSAI è l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e le sue conseguenze (malattia, invalidità, morte). Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo. Perché si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento unitamente ad altri fattori abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione.
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2.3 Nel caso concreto, i primi giudici non hanno ritenuto sufficientemente dimostrato, con il necessario grado di verosimiglianza preponderante, un nesso causale, anche solo parziale, tra l'infortunio del 10 ottobre 1988 e il decesso del defunto marito della ricorrente. Essi hanno fondato la propria valutazione principalmente sugli accertamenti compiuti dal dott. S.________, specialista FMH in chirurgia, e dalla dott.ssa T.________, specialista FMH in medicina interna, entrambi attivi presso la divisione infortuni dell'INSAI a Lucerna. Questi ultimi hanno avuto modo di esaminare e confrontarsi in dettaglio con la documentazione medica all'inserto, spiegando come il decesso dell'assicurato fosse stato provocato dalla malattia tumorale intestinale con le sue metastasi a livello epatico, patologia che non si trovava in relazione causale con l'infezione da virus dell'epatite B. Preso atto delle conclusioni dei predetti specialisti, l'autorità giudiziaria cantonale, aderendo alla valutazione dell'istituto assicuratore, ha così considerato non essere dato, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, il necessario nesso di causalità (naturale) tra evento infortunistico e decesso del defunto assicurato.
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2.4 Dopo attento esame dell'incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a valutazioni mediche contraddittorie (in particolare il dott. I.________, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a V.________, afferma l'esistenza di una relazione di causalità fra l'evento infortunistico e il decesso del defunto assicurato), si debba ritenere maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto dell'assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai pareri medici interni dell'assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa opinione. Si osservi peraltro che per ampi stralci la ricorrente si limita a riprendere testualmente le considerazioni espresse in sede cantonale nelle osservazioni del 7 ottobre 2011.
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3.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 12 gennaio 2012
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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