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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_85/2011
Sentenza del 17 gennaio 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Glanzmann,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
B.________,
patrocinato dall'avv. David Husmann,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 9 dicembre 2010.
Fatti:
A.
Con preavviso del 25 gennaio 2010 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha preannunciato a B.________, nato nel 1970, la riduzione, da intera a mezza, della rendita AI fin lì assegnatagli. Per decisione del 12 maggio 2010 l'amministrazione ha confermato - con effetto dal 1° luglio 2010 - il provvedimento. Nonostante l'assicurato fosse regolarmente patrocinato da un legale (avv. David Husmann) - che si era legittimato mediante procura e aveva tra le altre cose anche formulato le osservazioni al progetto di decisione -, l'Ufficio AI ha notificato il provvedimento direttamente a B.________ che lo ha ritirato il 17 maggio 2010.
B.
Patrocinato dall'avv. Husmann, B.________ ha impugnato con ricorso del 17 settembre 2010 la decisione amministrativa al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto in via principale il mantenimento del diritto alla rendita intera e in via subordinata l'esecuzione di una nuova perizia medica. Per pronuncia del 9 dicembre 2010 la Corte cantonale, ritenendolo tardivo, ha dichiarato irricevibile il gravame.
C.
Sempre assistito dall'avv. Husmann, B.________ interpone ricorso al Tribunale federale al quale domanda di riconoscergli le prestazioni di legge, di annullare il giudizio cantonale e di fare obbligo all'istanza precedente di trattare nel merito il suo ricorso. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
L'Ufficio AI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato.
Diritto:
1.
Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 54 cpv. 1 LTF). Nel caso concreto il ricorso è stato scritto in tedesco. Tenuto conto del fatto che la lingua della pronuncia impugnata è quella italiana e che il ricorrente risiede da anni in Ticino, si giustifica senz'altro di rendere la presente sentenza in italiano.
2.
In sede federale l'oggetto del contendere verte unicamente sul tema di sapere se la Corte cantonale abbia a ragione dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso 17 settembre 2010 di B.________. Le conclusioni ricorsuali tendenti a chiedere il riconoscimento delle prestazioni AI di legge sono pertanto irricevibili (cfr. DTF 123 V 335).
3.
Con il ricorso in materia di diritto pubblico può in particolare venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. Il gravame deve pertanto contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa segnatamente dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (v. DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 127 I 38 consid. 3c pag. 43). Anche l'accertamento dei fatti può venir censurato solo entro limiti ristretti, ovvero se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF).
4.
4.1 Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA (RS 830.1), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. Questo termine non è prorogabile (art. 40 cpv. 1 LPGA). Per i combinati disposti degli art. 39 cpv. 1 e 60 cpv. 2 LPGA, il termine di 30 giorni è osservato solo se il ricorso è consegnato al più tardi l'ultimo giorno del termine al tribunale delle assicurazioni di primo grado o, per conto di quest'ultimo, in particolare a un ufficio postale svizzero. Una volta scaduto il termine, la decisione amministrativa cresce (formalmente) in giudicato e il tribunale di primo grado non può entrare nel merito di un ricorso tardivo (cfr. DTF 134 V 49 consid. 2 pag. 51).
4.2 Una parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda (art. 37 cpv. 1 LPGA). Finché la parte non revochi la procura, l'assicuratore comunica con il rappresentante (art. 37 cpv. 3 LPGA). Questo principio - preesistente all'entrata in vigore della LPGA - risponde a un'esigenza di certezza del diritto e mira a eliminare ogni possibile dubbio sulla persona a cui indirizzare le comunicazioni oltre a stabilire una regola chiara in merito alla notificazione determinante per la decorrenza dei termini di ricorso (DTF 99 V 177 consid. 3 pag. 182; SVR 2009 UV n. 16 pag. 62 [8C_210/2008]; SVR 2011 IV n. 32 pag. 93 [9C_791/2010] consid. 2.2; RAMI 1997 n. U 288 pag. 442 consid. 2b).
4.3 L'art. 49 cpv. 3 LPGA codifica anch'esso un principio generale (dedotto dalla tutela della buona fede [v. sentenza 2C_244/2007 del 10 ottobre 2007 consid. 2.5]) già valido prima dell'entrata in vigore della LPGA e cioè che la notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato. Secondo giurisprudenza, non ogni notificazione irregolare comporta però la sua nullità e osta alla decorrenza del termine di ricorso. Le parti sono sufficientemente tutelate se la notificazione raggiunge comunque il suo scopo malgrado la sua irregolarità. Occorre quindi esaminare, secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è realmente stata indotta in errore dalla irregolarità della notificazione e se, per questo motivo, ha subito un pregiudizio. Per stabilire ciò, ci si deve attenere alle regole della buona fede che pongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (fra le tante: DTF 132 I 249 consid. 6 pag. 253 seg.; 122 I 97 consid. 3a/aa pag. 99; 111 V 149 consid. 4c pag. 150; cfr. pure consid. 3 non pubblicato in DTF 133 V 147, ma in SVR 2007 BVG n. 28 pag. 99; v. infine Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1200).
5.
5.1 Nel dichiarare irricevibile il ricorso dell'assicurato, la Corte cantonale ha applicato la giurisprudenza sviluppata - e confermata a più riprese (v. ad esempio DLA 2002 pag. 66 [C 196/00] consid. 3; RAMI 2006 n. U 577 pag. 168 [U 99/05] consid. 3.2) - dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nella sentenza C 168/00, pubblicata in RSAS 2002 pag. 509. Stante tale prassi, è considerata irregolare la notificazione di una decisione direttamente all'assicurato anziché al suo rappresentante legale. Nondimeno, all'interessato incombe l'onere di farsi parte diligente e di informarsi al più tardi l'ultimo giorno del termine di ricorso dalla notifica irregolare in merito all'ulteriore modo di procedere, ritenuto che in virtù del principio della buona fede a partire da tale data viene concesso un secondo termine di ricorso di trenta giorni per rimediare al vizio di notifica. Applicando tali principi, dopo avere accertato (contrariamente a quanto invece avvenuto nella sentenza 9C_594/2011 del 24 ottobre 2011) che la decisione del 12 maggio 2010 era stata effettivamente notificata direttamente all'assicurato il 17 maggio seguente, il primo giudice ha stabilito che il (secondo) termine di 30 giorni decorreva dal 16 giugno 2010 ed era dunque scaduto, in virtù della sospensione per le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 LPGA), il 16 agosto 2010. Dal momento però che il ricorso era stato consegnato alla posta solo il 17 settembre 2010, esso si rivelava tardivo.
5.2 Il ricorrente contesta la valutazione del Tribunale cantonale e di riflesso anche la prassi instaurata dalla sentenza C 168/00. Le ritiene contrarie all'art. 49 cpv. 3 LPGA oltre che in contrasto con i principi della buona fede, di proporzionalità e di parità di trattamento. Lamenta inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito nonché del divieto d'arbitrio. Infine sostiene che l'operato della istanza precedente sarebbe eccessivamente formalistico e gli avrebbe precluso l'accesso a un tribunale come pure lo svolgimento di un processo equo, in contrasto con le garanzie costituzionali e della CEDU.
6.
6.1 L'insorgente inserisce nel suo ricorso al Tribunale federale tutta una serie di allegazioni fattuali nuove che né erano state invocate in sede cantonale - nonostante il chiaro invito del primo giudice a prendere posizione sull'eccezione di tardività sollevata dall'ufficio opponente - né tantomeno sono state oggetto di accertamento da parte dell'istanza precedente. In tale misura queste nuove allegazioni non possono essere considerate (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. pure Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 15 ad art. 99). Ciò vale specialmente per l'esposizione delle circostanze e delle motivazioni che avrebbero accompagnato la richiesta dell'avv. Husmann di farsi trasmettere copia della decisione 12 maggio 2010, come pure per l'invocata (ma non comprovata) prassi vigente nel Cantone X.________ - ma non in quello competente del Ticino -, su cui il patrocinatore in parola avrebbe fatto affidamento e stando alla quale in simili casi il termine di ricorso comincerebbe a decorrere dal momento in cui il rappresentante riceve una copia della decisione. A prescindere da queste considerazioni, il ricorrente sostiene (v. ricorso, pagg. 4 e 6) inoltre in chiaro contrasto con le tavole processuali che la copia della decisione del 12 maggio 2010 sarebbe stata notificata al suo patrocinatore soltanto il 17 settembre 2010, quando dal fascicolo (come pure dal ricorso cantonale) risulta chiaramente la ricezione da parte di quest'ultimo al 18 agosto 2010. Il 17 settembre 2010 è per contro la data di spedizione del ricorso cantonale.
6.2 Contrariamente a quanto lascia intendere il ricorrente anche in questa sede, la LPGA, e in particolare il suo art. 49 cpv. 3, non ha modificato per nulla la situazione giuridica in esame. Per quanto concerne le disposizioni qui in discussione, la LPGA ha infatti semplicemente codificato nel diritto delle assicurazioni sociali dei principi generali che erano già pacificamente riconosciuti in precedenza. La prassi sviluppata con la sentenza C 168/00 è infatti stata ripresa anche in seguito (v. da ultimo ancora la sentenza 9C_921/2010 del 19 gennaio 2011 consid. 5.2; cfr. pure RAMI 2006 n. U 577 pag. 168 consid. 3.2).
Il vizio di notificazione in oggetto, al pari della carente indicazione dei rimedi di diritto (v. DTF 129 II 125 consid. 3.3 pag. 134; 119 IV 330 consid. 1c pag. 334; ASA 76 pag. 616 [2A.164/2001] consid. 3) o (di solito) della incompetenza per territorio della autorità decidente (Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., 2010, n. 959 seg.), non costituisce un motivo di nullità, ma "solo" di annullabilità della decisione. Sarebbe del resto incompatibile con i precetti della buona fede - che non vincola solo lo Stato come sembrerebbe pretendere il ricorrente, ma obbliga ugualmente i privati (art. 5 cpv. 3 Cost.) - e della certezza del diritto pensare che una decisione amministrativa possa, in simile ipotesi, essere impugnata in ogni momento dinanzi a un giudice (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 868/02 del 21 marzo 2003 consid. 2). Anche una decisione notificata direttamente all'assicurato anziché al suo rappresentante deve essere giuridicamente valida se non viene messa in discussione entro un termine ragionevole da quando il suo destinatario ha preso conoscenza del suo contenuto. L'assicurato non può infatti semplicemente ignorare la decisione. Come per altri casi di notificazione irregolare, egli è tenuto - per esigenze dettate dal principio della buona fede e della certezza del diritto (v. DTF 104 V 162 consid. 3 pag. 167) - ad impugnarla entro il termine usuale di ricorso o comunque ad informarsi (segnatamente presso il suo rappresentante) entro un termine ragionevole se può riconoscere il carattere vincolante dell'atto e se non intende lasciarselo opporre (cfr. DTF 129 II 125 consid. 3.3 pag. 134; 119 IV 330 consid. 1c pag. 334; v. pure per analogia sentenza citata 2C_244/2007 consid. 2.5). Come per altri casi di notificazione irregolare, sono le circostanze concrete e l'obbligo di diligenza imposto dalle circostanze (SVR 2007 BVG n. 28 pag. 99 consid. 3.2; v. pure sentenza citata 2C_244/2007 consid. 2.5) a stabilire la lunghezza di tale termine. È chiaro però che per definire questo periodo di tempo ci si orienterà alla durata usuale del termine di ricorso (ASA 76 pag. 617 consid. 3).
6.3 Ne discende che anche dopo ulteriore valutazione, la prassi instaurata dalla sentenza C 168/00 permane senz'altro valida e resiste alle critiche ricorsuali. Essa scaturisce da una equilibrata ponderazione dei contrapposti interessi - pubblici e privati - in gioco e tiene così pienamente conto, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.), della tutela della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.), della certezza del diritto e quindi anche della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.). Non vi è motivo per procedere a un cambiamento di prassi (sui presupposti per una tale modifica v. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8; 135 I 79 consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3 pag. 76).
6.4 Ciò significa concretamente che se anche - nonostante l'atto non menzionasse in calce l'invio in copia al patrocinatore - l'assicurato inizialmente - alla ricezione, il 17 maggio 2010, della decisione del 12 maggio 2010 - poteva partire dal presupposto che l'amministrazione rispettasse il rapporto di rappresentanza regolarmente segnalato, egli avrebbe quantomeno dovuto nutrire dubbi al riguardo allorché al volgere del termine di ricorso di 30 giorni indicato nella decisione non aveva ancora ricevuto alcuna notizia dal suo patrocinatore. Egli aveva infatti innegabilmente ricevuto la decisione (se così non fosse stato cfr. RAMI 2006 n. U 577 pag. 168 consid. 3.2) e poteva chiaramente riconoscerne il contenuto sfavorevole. Ora, se intendeva impugnare la decisione, egli avrebbe dovuto - facendo uso della diligenza che ci si poteva da lui ragionevolmente attendere - reagire al silenzio del suo patrocinatore e informarsi presso di lui al più tardi alla scadenza - il 16 giugno 2010 - del termine ordinario di ricorso di 30 giorni. In tale momento non vi era infatti più motivo alcuno per non attivarsi. In applicazione del principio della buona fede, al ricorrente andava pertanto giustamente - come ritenuto dalla Corte cantonale - concesso, a partire da tale data, un secondo termine di ricorso di 30 giorni per rimediare al vizio di notifica. La proroga - non di poco conto - di 30 giorni del termine di ricorso iniziale era però ampiamente scaduta (contrariamente a quanto per contro avvenuto nelle fattispecie esaminata nella sentenza citata C 196/00) allorché l'avv. Husmann ha introdotto il 17 settembre 2010 il proprio ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
6.5 Nulla muta a tale conclusione il fatto che l'11 agosto 2010 l'Ufficio opponente abbia, su richiesta, inviato all'avv. Husmann copia della decisione del 12 maggio 2010. Tale invio - per quanto ammesso dallo stesso avv. Husmann in sede cantonale - gli è stato recapitato il 18 agosto 2010 e non contiene altri riferimenti di data o di contenuto rispetto a quelli della decisione 12 maggio 2010. Per questa ragione come pure in considerazione del fatto che a quel momento (18 agosto 2010) anche il secondo termine (prorogato) di ricorso era comunque già scaduto, il ricorrente non può ora prevalersi del principio dell'affidamento e pretendere che con questa comunicazione gli sarebbe stato fatto credere di poter ancora ricorrere nei 30 giorni dalla notifica di tale copia al patrocinatore. La notifica della copia della decisione non poteva in realtà più incidere sulla (in)osservanza del termine prorogato e non poteva pertanto imporre una sua restituzione (cfr. per analogia anche DTF 117 II 508 consid. 2 pag. 511 seg.). Quanto alla asserita intenzione manifestata dall'avv. Husmann il 10 agosto 2010 di voler ricorrere contro l'atto amministrativo, essa, oltre a non risultare inequivocabilmente dalle tavole processuali, non ha potuto essere accertata dalla Corte cantonale e non può dunque essere presa in considerazione dal Tribunale federale (art. 99 cpv. 1 LTF). Né cambia alcunché - anche alla luce di quanto osservato sopra al consid. 6.2 come pure della chiarezza di contenuto dell'atto amministrativo - il fatto, ugualmente sollevato per la prima volta in sede federale, che la decisione del 12 maggio 2010 - ma non l'allegata motivazione - recherebbe per errore l'indicazione dell'Ufficio AI del Cantone Y.________.
6.6 Dalla sentenza 9C_791/2010 - che non confligge con la prassi, ancora recentemente confermata (v. sentenza citata 9C_921/2010), in materia di questo Tribunale - il ricorrente non può inferire nulla a sostegno della sua tesi. In quella circostanza - contrariamente al caso qui in esame - non si era infatti potuta stabilire la data di notifica della decisione (spedita giovedì 6 maggio 2010) all'assicurata, la quale al momento in cui si rivolse (il 7 giugno 2010) al suo avvocato per giunta nemmeno era più in possesso del provvedimento (sull'onere della prova, incombente all'amministrazione, e le conseguenze dell'assenza di prova in caso di contestazione o di dubbi circa la [data di] notifica di una decisione cfr. 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). In quella vertenza non era dunque stato possibile escludere - come invece lo si può nella presente causa - che l'assicurata si fosse attivata in tempo presso l'avvocato e che quest'ultimo avesse presentato ricorso (l'8 luglio 2010) entro il termine supplementare di cui alla sentenza C 168/00. Infine, sempre in quella vertenza (9C_791/2010), nel notificare (il 9 giugno 2010) la decisione al patrocinatore, l'Ufficio AI di Berna aveva espressamente (e, in assenza di prova, contrariamente a quanto avvenuto nel caso qui in esame) indicato che il termine di ricorso avrebbe cominciato a decorrere da tale data.
6.7 Non avendo la parte ricorrente dimostrato la diligenza richiesta dalle circostanze, essa nemmeno è legittimata, tenuto conto delle regole sulla buona fede, a invocare una violazione del suo diritto di essere sentita, di cui fa parte anche il diritto di essere rappresentata e assistita in corso di procedura (SVR 2007 BVG n. 28 pag. 99 consid. 3 con riferimenti). Né l'applicazione dei principi procedurali sviluppati in caso di notificazione diretta all'assicurato anziché al suo patrocinatore può dirsi eccessivamente formalistica e costitutiva di un diniego di giustizia. L'applicazione rigorosa di tale regole processuali è giustificata, per quanto visto in precedenza (v. consid. 6.3), da importanti interessi degni di essere tutelati e non è certamente né fine a se stessa né impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (DTF 135 I 6 consid. 2.1 pag. 9; 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183).
6.8 Trattandosi di una forma particolare del diniego di giustizia (DTF 136 II 380 consid. 2 pag. 381), le considerazioni poc'anzi esposte si attagliano infine ugualmente per rispondere alla ulteriore censura dell'insorgente, secondo il quale il giudizio della Corte cantonale lo avrebbe privato della possibilità di accedere a un tribunale e di beneficiare di un processo equo ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU. Giova ricordare al ricorrente che neppure il diritto d'accesso a un tribunale garantito dall'art. 6 n. 1 CEDU è assoluto, ma è suscettibile di essere limitato, specialmente in ordine alle condizioni di ammissibilità di un ricorso, riguardo alle quali la Convenzione riserva un certo margine di apprezzamento agli Stati partecipanti. A tal proposito va ricordato che anche per la Corte europea dei diritti dell'uomo la regolamentazione relativa alle formalità e ai termini ricorsuali da osservare mira a garantire la buona amministrazione della giustizia e il rispetto, in particolare, del principio della certezza del diritto (sentenza Miragall Escolano e altri c. Spagna del 25 gennaio 2000, Recueil CourEDH 2000-I pag. 275 § 33). Certo, per essere compatibili con l'art. 6 n. 1 CEDU tali limitazioni devono perseguire uno scopo legittimo e devono trovarsi in un ragionevole rapporto di proporzionalità con i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (fra le tante, v. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Levages Prestations Services c. Francia del 23 ottobre 1996, Recueil CourEDH 1996-V pag. 1543 § 40, e Louli c. Grecia del 31 ottobre 2008 § 18). Ciò che, per quanto esposto in precedenza, si realizza per l'appunto nell'evenienza concreta in relazione alle suddette regole di ricevibilità di un ricorso introdotto dopo il termine di legge e a seguito di una notifica irregolare all'assicurato invece che al suo rappresentante. Del resto, anche per la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto di ricorso deve esercitarsi a partire dal momento in cui gli interessati possono effettivamente conoscere le decisioni che gli impongono degli obblighi o che potrebbero essere di pregiudizio per i loro diritti o interessi legittimi (sentenza Miragall Escolano e altri c. Spagna, citata, § 37).
Ora, non vi è dubbio che l'assicurato, che ha atteso quasi tre mesi per interpellare il proprio legale dopo avere ricevuto una decisione facilmente comprensibile e a lui sfavorevole, ha agito negligentemente. A ciò si aggiunge che l'irricevibilità non ha in realtà, come nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo menzionate nel ricorso (sentenza Boulougouras c. Grecia del 27 maggio 2004 § 26; cfr. pure sentenza Platakou Foula c. Grecia dell'11 gennaio 2001, Recueil CourEDH 2001-I pag. 1 § 39), penalizzato l'assicurato per un errore commesso dall'amministrazione. Questo errore è infatti stato compensato con il ripristino, sancito dalla suesposta prassi, del termine di ricorso di 30 giorni. Sono piuttosto la passività e la negligenza dell'assicurato all'origine dell'inosservanza del secondo termine di ricorso. In tali condizioni non vi è motivo per rimproverare all'autorità giudiziaria cantonale una interpretazione particolarmente rigorosa delle regole di procedura che avrebbe privato l'interessato del diritto di accesso a un tribunale.
7.
Ne segue che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 17 gennaio 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti