BGer 1C_38/2012 |
BGer 1C_38/2012 vom 23.01.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_38/2012
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Decreto del 23 gennaio 2012
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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3. C.________,
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patrocinati dall'avv. Flavio Canonica,
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ricorrenti,
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contro
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1. D.________,
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2. E.________,
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3. F.________,
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4. G.________,
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5. H.________,
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6. I.________,
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7. J.________,
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8. K.________,
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9. L.________,
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patrocinate dall'avv. Plinio Bernardoni,
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Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
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Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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rappresentato dal Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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piano regolatore,
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ricorso e domanda di restituzione del termine contro
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la sentenza emanata l'11 novembre 2011 dal
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Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza dell'11 novembre 2011 il Tribunale cantonale amministrativo, in accoglimento di un ricorso sottopostogli da alcuni proprietari di particelle site a Lugano, Sezione PR di Breganzona, ha annullato una risoluzione governativa che approvava l'attribuzione di gran parte di due fondi appartenenti a A.________, B.________ e C.________ alla zona residenziale estensiva R2A, assegnandoli quindi all'adiacente zona agricola;
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che con istanza di restituzione del termine dell'11 gennaio 2012 A.________, B.________ e C.________, annunciando l'eventuale presentazione di un ricorso contro detta decisione, hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, fondata sullo stato di malattia del loro legale;
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che, secondo detta norma, se per un motivo diverso dalla notificazione viziata una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e, inoltre, compia l'atto omesso;
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che in data 19 gennaio 2012 il patrocinatore degli istanti, trasmessa una dichiarazione con la quale essi rinunciano a impugnare la sentenza 11 novembre 2011 del Tribunale cantonale amministrativo, chiede al Tribunale federale lo stralcio dai ruoli, senza spese, della citata istanza;
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che giusta l'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico, tra l'altro, circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto o ritirate;
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che, nelle descritte circostanze, la causa dev'essere stralciata dai ruoli;
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che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
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1.
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La domanda di restituzione del termine è stralciata dai ruoli a seguito del suo ritiro.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato Ticino e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 gennaio 2012
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Eusebio Crameri
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