BGer 4D_99/2011 |
BGer 4D_99/2011 vom 26.01.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_99/2011
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Sentenza del 26 gennaio 2012
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Alain Susin,
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opponente.
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Oggetto
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mandato, ritardata giustizia;
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2011 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza 18 febbraio 2008 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Sud ha condannato A.________ a versare al dentista B.________ fr. 5'285.20;
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che il 6 marzo 2008 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso per cassazione interposto da A.________ contro tale decisione;
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che con sentenza 24 aprile 2008 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia costituzionale presentato da A.________ contro la decisione della Camera di cassazione civile;
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che con sentenza 2 dicembre 2011 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo "per ritardata giustizia" con cui A.________ si lamentava del rifiuto del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di - nuovamente - statuire sull'istanza del 27 maggio 2002 presentata da B.________, sfociata nella predetta sentenza di primo grado del 18 febbraio 2008 e ritenuta nulla dall'insorgente perché pronunciata dal Segretario assessore di tale Pretura;
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che la Corte cantonale non ha ravvisato motivi di nullità, ha osservato l'assenza nel ricorso per cassazione di una qualsiasi censura attinente alla competenza del Segretario assessore e ha ritenuto definitive le decisioni emanate nel 2008;
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che A.________ è insorta con ricorso in materia costituzionale del 13 dicembre 2011 al Tribunale federale, chiedendo a quest'ultimo di rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
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che con un ricorso in materia costituzionale può unicamente essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
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che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che nella fattispecie la motivazione ricorsuale si esaurisce in una celata trascrizione letterale - fatta eccezione della loro numerazione - dei considerandi della DTF 134 I 184;
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che l'appena menzionata sentenza è peraltro del tutto inidonea a dimostrare la pretesa nullità del giudizio emanato dal Segretario assessore, il Tribunale federale essendosi in tale pronunzia limitato ad annullare, e non a dichiarare nulla, una decisione cantonale regolarmente impugnata;
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che pertanto il ricorso, nel quale la ricorrente si limita a riprodurre una sentenza di questo Tribunale e non si confronta con le considerazioni del giudizio impugnato, va dichiarato inammissibile nella procedura semplificata a causa della sua motivazione insufficiente (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
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che in queste circostanze l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente;
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che le spese giudiziarie vengono quindi poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 26 gennaio 2012
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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