BGer 4A_686/2011 |
BGer 4A_686/2011 vom 15.02.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_686/2011
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Decreto del 15 febbraio 2012
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Camilla Ghiringhelli,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Gianluca Generali,
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opponente.
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Oggetto
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compravendita,
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ricorso contro la sentenza emanata il 29 marzo 2011 dalla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Considerando:
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che il Tribunale distrettuale Moesa ha condannato, in parziale accoglimento di un'istanza della B.________ SA, la A.________ SA a pagare all'attrice fr. 171'125.50, oltre interessi, e ha rigettato per il medesimo importo in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta a un precetto esecutivo fattole notificare dalla società procedente;
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che con sentenza 29 marzo 2011, comunicata il 7 ottobre 2011, la II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto un appello inoltrato dalla A.________ SA;
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che quest'ultima società ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 9 novembre 2011 con cui postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa, l'integrale reiezione dell'azione presentata dalla B.________ SA;
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che con decreto del 21 novembre 2011 la Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso;
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che la B.________ SA ha proposto la reiezione dell'impugnativa con risposta 7 dicembre 2011;
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che l'8 febbraio 2012 la patrocinatrice della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso in seguito ad un accordo raggiunto con l'opponente, nel quale le parti hanno segnatamente convenuto di lasciare a carico dell'insorgente le spese processuali e di compensare le ripetibili;
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che con scritto 10 febbraio 2012 il patrocinatore dell'opponente ha confermato il predetto accordo;
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che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
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che come chiesto dalle parti le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), sono poste a carico della ricorrente e le ripetibili compensate;
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per questi motivi, la Presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili sono compensate.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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Losanna, 15 febbraio 2012
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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