BGer 5A_102/2012 |
BGer 5A_102/2012 vom 05.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_102/2012
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Sentenza del 5 marzo 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Hohl, Presidente,
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Escher, Herrmann,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Athos Mecca,
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ricorrente,
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contro
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B.________AG,
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patrocinata dall'avv. Andrea Roth,
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opponente.
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Oggetto
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azione revocatoria,
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 dicembre 2011 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 15 marzo 2002, la società B.________AG ha concesso a C.________ e a D.________, debitori solidali, un mutuo di fr. 250'000.--. Il 28 marzo 2007, non avendo questi ultimi restituito l'importo in questione entro il termine stabilito, B.________AG ha escusso, per l'ammontare complessivo di fr. 255'238.50, D.________, la quale ha interposto opposizione contro il precetto esecutivo fattole intimare.
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In seguito all'ottenimento del rigetto provvisorio dell'opposizione da parte della B.________AG ed al proseguimento dell'esecuzione, l'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha accertato che D.________ non disponeva di beni o salari pignorabili, motivo per cui, in data 11 dicembre 2007, ha emesso un attestato di carenza beni per un importo di fr. 326'858.20 in favore della creditrice.
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B.
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Parallelamente all'esecuzione in corso, in data 28 settembre 2007 D.________ ha venduto al proprio convivente A.________ la particella xxx del Comune di Y.________ per un ammontare di fr. 320'000.--. L'atto di compravendita stipulato prevedeva che il prezzo di vendita dell'immobile venisse corrisposto tramite l'assunzione da parte dell'acquirente dei debiti ipotecari di fr. 240'000.--, con il pagamento di fr. 50'000.-- a D.________, mentre il saldo di fr. 30'000.-- dovuto alla venditrice veniva soluto con la compensazione di un debito per pretese locative, che quest'ultima aveva contratto nei confronti del convivente.
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C.
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Il 10 marzo 2008, la B.________AG ha convenuto in giudizio A.________, chiedendo la revoca della citata compravendita, la retrocessione del fondo a D.________ e postulando inoltre che fosse ordinato all'UEF di Locarno di assoggettare il bene in questione all'esecuzione zzz dell'UEF medesimo.
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In data 8 febbraio 2010, ritenendo soddisfatte tutte le condizioni necessarie per procedere ad un'azione revocatoria ex art. 288 LEF, il Pretore di Locarno-Città ha accolto la petizione. Il giudizio pretorile è stato confermato dalla II Camera civile del Tribunale d'appello, con sentenza del 16 dicembre 2011.
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D.
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Con ricorso in materia civile del 1° febbraio 2012, A.________ (di seguito: il ricorrente) sostiene che gli estremi per applicare l'art. 288 LEF alla fattispecie non siano dati. Postula pertanto la riforma della sentenza di appello nel senso che la petizione sia respinta e che le spese siano poste a carico della B.________AG (di seguito: l'opponente).
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Non è stata chiesta nessuna risposta al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il giudizio impugnato, emanato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, soggiace quale decisione in materia di esecuzione e fallimenti con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a, 74 cpv. 1 lett. b e 75 cpv. 1 LTF). Il tempestivo ricorso è quindi di principio ammissibile (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF).
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1.2 In base all'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Egli deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 con rinvii).
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1.3 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dalla sentenza cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF).
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2.
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Giusta l'art. 288 LEF sono revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri.
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Tale norma presuppone quindi quale condizione oggettiva che l'atto contestato abbia causato un pregiudizio a uno o più creditori e quali condizioni soggettive l'agire doloso del debitore e la connivenza del beneficiario dell'atto (DTF 134 III 452 consid. 2, 4.1 e 4.2 pag. 454 segg.; 101 III 92 consid. 4a pag. 94 segg.).
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2.1 Secondo giurisprudenza, l'atto revocabile è suscettibile di causare un pregiudizio effettivo ai creditori o a taluni di essi quando comporta la diminuzione del prodotto dell'esecuzione forzata o della parte spettante a questi creditori di tale prodotto, o ancora quando peggiora la loro posizione nella procedura di esecuzione medesima (DTF 101 III 92 consid. 4 pag. 94 segg.).
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Se l'atto contestato consiste in un negozio giuridico in cui il debitore riceve per la sua prestazione una controprestazione del medesimo valore, un simile pregiudizio non risulta in principio dato (DTF 135 III 276 consid. 6.1.2 pag. 280 seg.). Anche in presenza di una controprestazione equivalente, esso è ciò non di meno impugnabile nel caso in cui, con tale negozio giuridico, il debitore disponga dei suoi ultimi attivi a detrimento dei creditori e la controparte ha riconosciuto o avrebbe dovuto riconoscere tale intenzione (DTF 134 III 452 consid. 3.1 pag. 455; 130 III 235 consid. 2.1.2 pag. 238 con rinvii).
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Per il creditore in possesso di un attestato di carenza beni e per la massa fallimentare un siffatto pregiudizio è presunto. Il convenuto ha la possibilità di produrre la controprova (DTF 99 III 27 consid. 3 pag. 32 segg.).
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2.2 Sempre secondo giurisprudenza, l'intenzione dolosa del debitore è invece stabilita quando quest'ultimo poteva e doveva prevedere che il suo atto avrebbe avuto quale effetto di portare pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne taluni a detrimento di altri. In questo contesto, non è necessario che il debitore abbia agito con tale specifico scopo; è in effetti sufficiente che l'abbia accettato come conseguenza possibile del suo atto (DTF 134 III 615 consid. 5.1 pag. 621 seg.; 134 III 452 consid. 4.1 pag. 456 con rinvii).
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2.3 La connivenza del beneficiario dell'atto viene infine ammessa nel caso lo stesso debba avere avuto conoscenza dell'intenzione dolosa del debitore o aver potuto e dovuto prevedere, utilizzando l'attenzione richiesta dalle circostanze, che l'operazione in questione avrebbe avuto quale conseguenza naturale di portare pregiudizio agli altri creditori o di favorirlo a detrimento di questi ultimi (DTF 134 III 452 consid. 4.2 pag. 456 seg. con rinvii).
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3.
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Riconosciuto come spettasse di principio al ricorrente portare la controprova, la Corte cantonale ha condiviso in prima battuta la conclusione del Pretore, secondo cui l'alienazione in discussione ha comportato per l'opponente un chiaro pregiudizio.
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3.1 Riguardo al primo requisito previsto dall'art. 288 LEF, essa ha osservato come - con la compravendita della particella xxx - la venditrice si sia liberata dagli oneri ipotecari che gravavano il fondo, ma abbia contemporaneamente saldato, ponendolo in compensazione, un debito di fr. 30'000.-- contratto col qui ricorrente. Per questo motivo, è giunta alla conclusione che la compravendita ha avvantaggiato un creditore rispetto ad un altro, che aveva oltretutto già avviato una procedura esecutiva per vedere soddisfatte le proprie pretese. La Corte cantonale ha nel contempo precisato che, in corso di procedura, il debito ipotecario effettivo ripreso dal compratore è risultato essere inferiore a quello indicato sull'atto di compravendita, di modo che il vantaggio di cui ha goduto il ricorrente è in realtà addirittura maggiore di quanto non emerga dal contratto stesso.
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3.2 Il ricorrente ritiene da parte sua che l'alienazione del fondo in questione non abbia portato pregiudizio all'opponente, perché l'immobile sarebbe stato venduto al giusto valore. Sostenendo che una realizzazione forzata del bene cedutogli avrebbe portato a coprire solo gli oneri ipotecari e gli interessi passivi, si conferma poi dell'avviso che l'opponente avrebbe subito una perdita anche se la compravendita non fosse stata stipulata. Nella sua impugnativa, considera infine che l'importo di fr. 30'000.-- relativo al debito nei suoi confronti non possa essere valutato come suo beneficio o introito per rapporto all'atto di vendita, poiché si tratterebbe di una somma che in contanti non gli sarebbe mai stata corrisposta.
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3.3 Questi argomenti non possono essere condivisi. Così come davanti alla Corte cantonale, il ricorrente considera che il prezzo stabilito per il fondo in discussione corrisponda al suo valore di mercato, aspetto che non è però stato oggetto di nessuna constatazione specifica del Tribunale d'appello (precedente consid. 1.3) e che - almeno nella fattispecie in cui, come accertato, la debitrice stava disponendo dei suoi ultimi attivi - non risulta per altro nemmeno essere determinante (precedente consid. 2.1).
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Stessa conclusione vale poi per l'obiezione secondo cui l'opponente avrebbe subito una perdita pure nel caso la particella fosse stata oggetto di un'esecuzione forzata: anch'essa è infatti basata su semplici supposizioni, che non trovano riscontro alcuno nel giudizio impugnato (precedente consid. 1.3).
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Nel contempo, il ricorrente non prende realmente posizione riguardo al vero motivo che - a ragione - ha portato il Tribunale d'appello ad ammettere il pregiudizio dell'opponente, ovvero il fatto che, oltre al rimborso dell'ipoteca e degli interessi passivi, la compravendita oggetto dell'azione revocatoria ha comportato l'estinzione di un debito di fr. 30'000.-- nei suoi confronti, favorendolo così nettamente rispetto agli altri creditori di D.________.
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In effetti, la sua impugnativa non si confronta se non in modo parziale con tale argomento. Per quanto si esprima in merito, rilevando che la somma di fr. 30'000.-- ancora dovutagli da D.________ non avrebbe mai potuto essergli corrisposta in contanti, non fa inoltre che confermare che tale importo è stato in realtà sottratto agli altri creditori, contestualmente all'alienazione del bene in discussione (DTF 134 III 452 consid. 3.1 pag. 455; 130 III 235 consid. 2.1.2 pag. 238 con rinvii).
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Nella misura in cui la critica volta a contestare l'esistenza di un pregiudizio per l'opponente risulti ammissibile, essa dev'essere pertanto dichiarata infondata.
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4.
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La Corte cantonale ha nel seguito ammesso anche l'agire doloso di D.________.
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4.1 A tal proposito, essa ha innanzitutto precisato che il fatto che la debitrice abbia manifestato la volontà di spossessarsi del fondo in questione già in precedenza è privo di rilevanza, poiché la pregressa intenzione di vendita non esclude che un comportamento doloso possa essere insorto in un secondo tempo. A comprova del carattere doloso dell'agire di D.________ ha quindi sottolineato che, pur avendo verosimilmente preso disposizioni per vendere il fondo già nel 2004, quest'ultima ha deciso di alienarlo proprio nel momento in cui l'esito della procedura esecutiva appariva a tal punto scontato, che il suo patrocinatore aveva persino dichiarato di non opporsi all'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione. La Corte cantonale ha infine rilevato che a confortare la tesi del dolo vi è pure il fatto che la compravendita è stata caratterizzata da operazioni poco trasparenti, volte a favorire il qui ricorrente e compagno della debitrice, il quale risulta essersi assunto un debito ipotecario inferiore a quello pattuito nel contratto di compravendita ed aver compensato parte del prezzo di vendita con un credito che vantava nei confronti della sua convivente.
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4.2 A mente del ricorrente non sarebbe invece dato nemmeno il dolo. Al riguardo, egli ribadisce che D.________ aveva intrapreso già in passato trattative per vendere la particella xxx e considera che neanche si possa ritenere che il comportamento doloso sia insorto in un secondo momento. D.________ avrebbe in effetti semplicemente venduto detto terreno, poiché gli oneri ipotecari non erano più sostenibili. Egli esclude infine il dolo facendo ancora una volta riferimento al prezzo pattuito: a suo dire, del tutto corretto.
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4.3 Anche in questo caso, senza successo. Il Tribunale d'appello ha infatti ammesso l'agire doloso della debitrice dopo aver posto la compravendita della particella xxx in un contesto complessivo e ben definito, in merito al quale il ricorrente non prende posizione alcuna. In effetti, egli non si esprime né riguardo al fatto che la compravendita abbia avuto luogo pochi giorni dopo l'udienza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 25 settembre 2007; né sui vantaggi che, in qualità di convivente della venditrice, ha tratto dal negozio concluso.
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Non pronunciandosi su tali aspetti - dai quali il Tribunale d'appello ha per altro a buon diritto dedotto che la debitrice poteva e doveva prevedere che il suo atto avrebbe avuto quale effetto naturale di portare pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne taluni a detrimento di altri (DTF 134 III 615 consid. 5.1 pag. 621 seg.; 134 III 452 consid. 4.1 pag. 456 con rinvii) - la critica sollevata in merito al sussistere del requisito del dolo dev'essere pertanto considerata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione (precedente consid. 1.2).
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5.
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Ammessi un pregiudizio per l'opponente ed un agire doloso da parte di D.________, la Corte cantonale ha riconosciuto anche la connivenza del terzo beneficiario.
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5.1 Quale primo elemento in tal senso, essa ha rilevato che - al momento della stipula dell'atto litigioso - il ricorrente era perfettamente a conoscenza della difficile situazione economica in cui versava D.________ e che - anche in sede di appello - egli ha affermato che la sua convivente avrebbe alienato il fondo in questione al solo scopo di non compromettere ulteriormente la propria situazione economica. Sempre a comprova della connivenza del ricorrente, la stessa Corte ha parimenti sottolineato come dalla vendita litigiosa quest'ultimo non abbia tratto che vantaggi.
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Considerate le particolari circostanze del caso, essa ha quindi ritenuto che il ricorrente avrebbe comunque dovuto prestare maggiore attenzione e chiedere spiegazioni alla convivente circa le sue reali intenzioni. In questo senso, ha pure giudicato che il fatto che egli non fosse al corrente della procedura esecutiva aperta nei confronti di D.________ e nemmeno conoscesse la ditta creditrice non fosse in realtà determinante.
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5.2 A mente del ricorrente, l'analisi del Tribunale d'appello in merito alla condizione della connivenza del terzo è invece sommaria e priva di fondamento. La sua buona fede sarebbe comprovata proprio dal fatto che egli non era al corrente della procedura esecutiva in corso, connessa ad un credito concesso a D.________ diversi anni prima che la stessa andasse a vivere con lui. Determinante non sarebbe inoltre nemmeno il fatto che, data la professione da lui svolta, egli non sia affatto uno sprovveduto in materia.
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5.3 Ancora una volta, senza successo. Come rilevato nel giudizio impugnato, che non viene su questo punto concretamente messo in discussione, il ricorrente era a conoscenza della precaria situazione finanziaria in cui versava D.________. Oltre ad essere perfettamente al corrente di tale fatto, egli era però anche il suo compagno e convivente, da ormai quattro anni. Non da ultimo, la compravendita in questione comportava per lui evidenti vantaggi, di cui già si è detto.
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L'insieme di tutte queste circostanze, unito alle conoscenze professionali del ricorrente ed al fatto che il negozio giuridico concluso con la debitrice non aveva comunque carattere ordinario, avrebbe pertanto dovuto portarlo anche a riconoscere le reali intenzioni di quest'ultima.
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6.
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Da quanto precede discende che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi sul ricorso, non è incorsa in spese per la sede federale.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 5 marzo 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Hohl
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Il Cancelliere: Savoldelli
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