Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_90/2012
Sentenza del 6 marzo 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Stefano Manetti,
opponente.
Oggetto
contratto di licenza,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 gennaio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che, con sentenza 26 ottobre 2000, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accertato l'obbligo della B.________SA di versare a A.________ per il periodo 1978/1996 una specificata percentuale della sua cifra d'affari e del suo utile netto prima degli ammortamenti;
che con petizione 12 maggio 2003 A.________ ha nuovamente convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la B.________SA, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento di fr. 1'410'869.--;
che il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 208'626.-- con giudizio del 23 dicembre 2009;
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 17 gennaio 2012, sia l'appello principale con cui l'attrice postulava il pagamento di fr. 433'578.30 sia quello adesivo con cui la convenuta domandava di essere condannata al versamento di soli fr. 10'049.45;
che con scritto 9 febbraio 2012 A.________ ha adito il Tribunale federale;
che la sentenza cantonale può essere impugnata con un ricorso in materia civile, trattandosi di una causa civile di natura pecuniaria con un valore di lite manifestamente superiore a fr. 30'000.--;
che giusta l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere, oltre alle conclusioni, i motivi nei quali il ricorrente spiega in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
che il ricorrente può unicamente censurare l'accertamento dei fatti se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento;
che in concreto il rimedio dell'attrice è privo di una qualsiasi conclusione;
che inoltre l'argomentazione ricorsuale, nella misura in cui non è costituita di frammentarie considerazioni riferite alla lunga vicenda giudiziaria e al defunto marito dell'attrice, si esaurisce in una serie di contestazioni, rispettivamente di completazioni degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata la cui pertinenza ai fini del giudizio non è né spiegata né altrimenti ravvisabile;
che in queste circostanze il gravame, sprovvisto di conclusioni e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 marzo 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti