Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_55/2012
Sentenza del 20 marzo 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
ricorrenti,
contro
1. Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio dei registri di Lugano, via Emilio Bossi 2a, 6900 Lugano,
2. Comune di Bioggio, rappresentato dal Municipio, 6934 Bioggio,
patrocinato dall'avv. Laura Rossi,
opponenti.
Oggetto
reiscrizione della servitù,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2012 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con istanza 24 settembre 2010 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano di ordinare all'Ufficiale dei registri di Lugano di procedere alla reiscrizione della servitù di passo pubblico a favore del Comune di Bioggio a carico della particella xxx RFD di Bioggio di proprietà di A.________, B.________ e C.________;
che il Pretore ha accolto tale istanza con decisione 9 novembre 2011;
che con appello 19 novembre 2011 A.________, B.________ e C.________ hanno postulato la riforma della decisione pretorile nel senso di respingere l'istanza;
che, su ordine del Vicepresidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con ordinanza 10 gennaio 2012 il Pretore ha fissato il valore litigioso della causa in fr. 8'640.--;
che con reclamo 20 gennaio 2012 A.________, B.________ e C.________ hanno postulato la riforma della citata ordinanza nel senso di fissare il valore di causa in fr. 25'000.--;
che con sentenza 3 febbraio 2012 la III Camera civile del Tribunale d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo 20 gennaio 2012;
che secondo la Corte cantonale il CPC non prevede espressamente l'impugnabilità della disposizione ordinatoria processuale del 10 gennaio 2012 del Pretore, sicché i reclamanti dovevano perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC) e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ciò che essi non hanno fatto;
che i Giudici cantonali hanno pertanto giudicato che il reclamo andava dichiarato inammissibile in mancanza di una delle sue premesse fondamentali;
che inoltre secondo la Corte cantonale il reclamo andava respinto anche nel merito in quanto il ragionamento del Pretore, il quale ha calcolato il valore di causa quale differenza del valore del fondo con e senza la servitù oggetto del litigio, era corretto e non proveniva da un accertamento manifestamente errato dei fatti;
che con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 4 marzo 2012 A.________, B.________ e C.________ insorgono al Tribunale federale avverso la sentenza cantonale del 3 febbraio 2012 chiedendo di annullare la procedura dinanzi al Pretore e di respingere l'istanza dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di Bioggio;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii);
che nella misura in cui i ricorrenti criticano la decisione 9 novembre 2011 e l'ordinanza 10 gennaio 2012 del Pretore il loro rimedio si rivela inammissibile poiché non è diretto contro una decisione cantonale di ultima istanza (art. 113 LTF);
che per il resto il gravame non soddisfa le severe esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF atteso che i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione dei loro diritti costituzionali, non si confrontano compiutamente con la motivazione principale della sentenza impugnata concernente la necessità di dimostrare un pregiudizio difficilmente riparabile e non spendono nemmeno una parola per censurare la motivazione alternativa relativa al merito del reclamo;
che inoltre così facendo i ricorrenti si scontrano con la consolidata giurisprudenza secondo la quale quando, come in concreto, la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti occorre confrontarsi con entrambe, sotto pena dell'inammissibilità (DTF 133 IV 119 consid. 6; 132 III 555 consid. 3.2; 132 I 13 consid. 3);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini