Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_57/2012
Decreto del 22 marzo 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
la sentenza emanata il 13 marzo 2012 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________SA ha escusso B.________ per l'incasso della somma di fr. 3'882.10;
che con decisione 15 febbraio 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha respinto l'istanza presentata dalla procedente tendente al rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 13 marzo 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________SA;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale del 15 marzo 2012 A.________SA ha impugnato la sentenza 13 marzo 2012 dinanzi al Tribunale federale;
che con scritto 20 marzo 2012 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
La Cancelliera: Antonini