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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_173/2012
Sentenza del 30 marzo 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
G.________,
patrocinato da T.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 gennaio 2012.
Considerando:
che con decisione del 25 giugno 2009 - confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (pronuncia dell'11 novembre 2009) - l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha erogato a G.________, nato nel 1954 e già attivo quale operaio, una rendita intera AI dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2008,
che con decisione del 4 aprile 2011, non avendo riscontrato una modifica rilevante dello stato di salute, l'amministrazione ha respinto una nuova domanda di prestazioni formulata nel settembre 2010,
che adito nuovamente dall'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato l'operato dell'UAI (pronuncia del 17 gennaio 2012),
che G.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di retrocedere gli atti all'istanza precedente per complemento istruttorio,
che non sono state chieste osservazioni al gravame,
che giusta l'art. 109 LTF le corti del Tribunale federale giudicano nella composizione di tre giudici, con voto unanime, sulla reiezione di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 2 lett. a),
che in tal caso la decisione è motivata sommariamente, potendosi rimandare in tutto o in parte alla decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF),
che in concreto il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere considerato un importante elemento medico a suo favore, e più precisamente di non avere in nessun modo tenuto conto delle sue osservazioni del 19 dicembre 2012 (recte: 2011) al referto specialistico redatto il 18 novembre 2011 dal servizio di riabilitazione X.________ e riguardante la riabilitazione multidisciplinare del dolore cronico messa in atto dal 9 al 29 ottobre 2011,
che la censura, smentita dalle tavole processuali, è manifestamente infondata,
che il giudice di prime cure infatti non solo ha preso atto delle osservazioni in parola (v. giudizio cantonale, pag. 2), ma si è anche confrontato in dettaglio con il contenuto del predetto rapporto medico (giudizio cantonale, pag. 9 seg.),
che per il resto il ricorso non contiene assolutamente nulla che faccia concludere per un accertamento manifestamente inesatto, ossia arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure contrario al diritto dei fatti determinanti (art. 105 cpv. 2 LTF),
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 30 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti