BGer 9C_173/2012 |
BGer 9C_173/2012 vom 30.03.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_173/2012
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Sentenza del 30 marzo 2012
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Pfiffner Rauber,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
G.________,
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patrocinato da T.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 gennaio 2012.
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Considerando:
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che con decisione del 25 giugno 2009 - confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (pronuncia dell'11 novembre 2009) - l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha erogato a G.________, nato nel 1954 e già attivo quale operaio, una rendita intera AI dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2008,
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che con decisione del 4 aprile 2011, non avendo riscontrato una modifica rilevante dello stato di salute, l'amministrazione ha respinto una nuova domanda di prestazioni formulata nel settembre 2010,
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che adito nuovamente dall'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato l'operato dell'UAI (pronuncia del 17 gennaio 2012),
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che G.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale chiede di annullare il giudizio cantonale e di retrocedere gli atti all'istanza precedente per complemento istruttorio,
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che non sono state chieste osservazioni al gravame,
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che giusta l'art. 109 LTF le corti del Tribunale federale giudicano nella composizione di tre giudici, con voto unanime, sulla reiezione di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 2 lett. a),
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che in tal caso la decisione è motivata sommariamente, potendosi rimandare in tutto o in parte alla decisione impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF),
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che in concreto il ricorrente rimprovera al primo giudice di non avere considerato un importante elemento medico a suo favore, e più precisamente di non avere in nessun modo tenuto conto delle sue osservazioni del 19 dicembre 2012 (recte: 2011) al referto specialistico redatto il 18 novembre 2011 dal servizio di riabilitazione X.________ e riguardante la riabilitazione multidisciplinare del dolore cronico messa in atto dal 9 al 29 ottobre 2011,
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che la censura, smentita dalle tavole processuali, è manifestamente infondata,
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che il giudice di prime cure infatti non solo ha preso atto delle osservazioni in parola (v. giudizio cantonale, pag. 2), ma si è anche confrontato in dettaglio con il contenuto del predetto rapporto medico (giudizio cantonale, pag. 9 seg.),
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che per il resto il ricorso non contiene assolutamente nulla che faccia concludere per un accertamento manifestamente inesatto, ossia arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure contrario al diritto dei fatti determinanti (art. 105 cpv. 2 LTF),
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 30 marzo 2012
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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