Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_549/2011
Sentenza del 2 aprile 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Edy Grignola,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
opponente.
Oggetto
responsabilità del medico, torto morale;
ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2011
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che il 9 giugno 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto di condannare il dott. B.________, già medico della defunta madre, a versargli fr. 60'000.-- a titolo di torto morale;
che con sentenza 3 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello e la richiesta di assistenza giudiziaria dell'attore;
che A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia civile 13 settembre 2011 con cui postula l'accoglimento della petizione e della domanda di assistenza giudiziaria proposta nella seconda istanza cantonale, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sede federale;
che con decreto 8 febbraio 2012 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro il 28 febbraio 2012 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--;
che il 6 marzo 2012 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 21 marzo 2012;
che il 28 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 aprile 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti