BGer 4A_549/2011 |
BGer 4A_549/2011 vom 02.04.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_549/2011
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Sentenza del 2 aprile 2012
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Edy Grignola,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari,
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opponente.
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Oggetto
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responsabilità del medico, torto morale;
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2011
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dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che il 9 giugno 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto la petizione con cui A.________ ha chiesto di condannare il dott. B.________, già medico della defunta madre, a versargli fr. 60'000.-- a titolo di torto morale;
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che con sentenza 3 agosto 2011 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello e la richiesta di assistenza giudiziaria dell'attore;
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che A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia civile 13 settembre 2011 con cui postula l'accoglimento della petizione e della domanda di assistenza giudiziaria proposta nella seconda istanza cantonale, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sede federale;
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che con decreto 8 febbraio 2012 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato il ricorrente a fornire entro il 28 febbraio 2012 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--;
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che il 6 marzo 2012 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 21 marzo 2012;
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che il 28 marzo 2012 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
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che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 aprile 2012
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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