BGer 5A_564/2011 |
BGer 5A_564/2011 vom 16.04.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_564/2011
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Sentenza del 16 aprile 2012
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Escher, Giudice presidente,
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Marazzi, von Werdt,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Banca B.________,
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patrocinata dall'avv. dott. Gianluca Airaghi e
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dall'avv. Claudio Cortese,
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opponente.
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Oggetto
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contestazione dell'elenco oneri,
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ricorso contro la sentenza emanata il 14 giugno 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a A.________ è il proprietario della particella xxx di Y.________. Nel quadro della realizzazione forzata di questa particella, in data 3 agosto 2009 l'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano (qui di seguito: UE) ha iscritto nel relativo elenco oneri a titolo ipoteche convenzionali, posizione n. 5, un credito complessivo di fr. 143'039.--, accessori compresi, a favore della banca B.________. Il credito trae origine dalla concessione di una linea di credito in favore della società C.________SA, Panama, avvenuta in data 28 dicembre 2001, per la quale vennero date in garanzia due cartelle ipotecarie di un valore nominale di fr. 100'000.-- cadauna.
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A.b Preso atto delle contestazioni di A.________, l'UE gli ha assegnato un termine di venti giorni per promuovere l'azione di contestazione dell'elenco oneri, segnatamente della pretesa della banca B.________, ciò che egli ha fatto con petizione 8 settembre 2009. Con sentenza 23 dicembre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione di A.________, dichiarandola altresì temeraria perché presentata a fini meramente dilatori.
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B.
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La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 14 giugno 2011 l'appello inoltrato da A.________ in data 3 gennaio 2011, ponendo a carico di quest'ultimo le spese giudiziarie e condannandolo al pagamento di ripetibili maggiorate in applicazione dell'art. 152 CPC/TI.
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C.
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Contro la sentenza del Tribunale di appello, A.________ (ricorrente) ha inoltrato avanti al Tribunale federale un allegato denominato "ricorso" e datato 24 agosto 2011, nel quale postula la riforma della sentenza di appello nel senso che la sua petizione sia accolta, con conseguente messa delle spese giudiziarie a carico della banca B.________ (opponente) e condanna della medesima al versamento di ripetibili per le sedi cantonali e quella federale.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il presente ricorso è proposto dalla parte che si è viste respinte le proprie conclusioni dall'autorità precedente (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) e che ha pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso è proposto contro una decisione finale (art. 90 LTF) presa da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) che ha deciso su ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF) in una contestazione che riguarda una pretesa civile portata all'elenco oneri (art. 140 LEF), ovvero contro una decisione in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) a carattere pecuniario con un valore di causa superiore alla soglia stabilita all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme previste dalla legge (art. 42 LTF), il gravame è in linea di principio ammissibile.
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1.2 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nondimeno, giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
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In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 con rinvii; 134 II 244 consid. 2.2).
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2.
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Nel caso di specie, oggetto del processo di appuramento dell'elenco oneri è unicamente l'esistenza stessa della pretesa notificata dall'opponente; l'ammontare del credito notificato era già rimasto inoppugnato in istanza cantonale e lo è anche avanti al Tribunale federale.
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2.1 Il Tribunale di appello ha considerato provata l'esistenza di un rapporto contrattuale fra l'opponente e la C.________SA, riprendendo tacitamente l'apprezzamento delle prove fatto dal Pretore. Come emerge dalla sentenza pretorile, è discorso di una linea di credito, originariamente negoziata con i genitori del ricorrente, concessa dall'opponente in virtù di un contratto datato 28 dicembre 2001. Spariti in seguito i genitori dalla scena, il ricorrente avrebbe gestito tutti i rapporti con la banca, inclusa la rinegoziazione della linea di credito, ed avrebbe continuato a pagare gli interessi passivi e parte dell'ammortamento del credito.
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Il Tribunale di appello ha poi constatato che le cartelle ipotecarie in oggetto sono al portatore ai sensi dell'art. 978 CO. Proprio la loro natura di titolo al portatore, accompagnata dall'art. 930 CC, fa presumere che chi abbia disposto di loro, consegnandole in pegno alla banca, fosse anche legittimato ad agire in qualità di proprietario dei titoli. Secondo i Giudici cantonali, la mancata sottoscrizione della lettera (pure del 28 dicembre 2001) di messa a pegno delle cartelle ipotecarie ad opera del ricorrente è ininfluente: sebbene tale formalità fosse prassi dell'opponente, il consenso del ricorrente non era necessario. Il portatore delle cartelle ipotecarie era pertanto legittimato a consegnarle all'opponente per costituirle in pegno manuale, e l'opponente è meritevole di tutela avendole ricevute in buona fede, circostanza del resto che il ricorrente, certamente a conoscenza della cessione delle cartelle ipotecarie a garanzia della linea di credito, prima dell'avvio della procedura all'esame non ha mai contestato.
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2.2 Il ricorrente nega essere stato coinvolto a qualsivoglia titolo nella gestione della C.________SA, Panama. Si tratta di una critica all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti da parte del Tribunale di appello. Ma la sua critica, espressa in termini del genere: "non è assolutamente vero", "nemmeno risulta dai documenti", "non è dunque in alcun modo emerso in modo convincente", non soddisfa assolutamente le esigenze di motivazione che vigono in tema (supra consid. 1.2). Parimenti appellatoria è la contestazione del ricorrente a proposito della sua presunta conoscenza dell'esistenza del debito, che egli controbatte affermando semplicemente di non vedere per quale motivo il Pretore sia giunto a tale conclusione.
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Le censure in fatto sollevate dal ricorrente sono, in conclusione, insufficientemente motivate. Esse sfuggono pertanto ad un esame nel merito (supra consid. 1.2).
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2.3 Il ricorrente eccepisce poi che la mancata firma di C.________SA sulla lettera di concessione del credito non possa essere considerata una mancanza meramente formale. A suo dire, l'assenza di una tale firma è essenziale per ritenere se il credito esista o meno.
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2.3.1 La censura ricorsuale è gravemente imprecisa, tanto da chiedersi se meriti una trattazione nel merito. Non si capisce se il ricorrente ritenga inesistente il contratto di credito come tale oppure la dazione in pegno delle due cartelle ipotecarie; in quest'ultima evenienza, non è chiaro se pretenda di non aver egli controfirmato la lettera 28 dicembre 2001 nella quale l'opponente lo ha informato della messa a pegno oppure intenda avvalersi del fatto che le cartelle ipotecarie furono consegnate alla banca dai suoi genitori, come aveva compreso la censura l'istanza precedente. Comunque la si comprenda, la critica è in ogni modo infondata.
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2.3.2 Il contratto di credito non necessita la forma scritta (SCHÄRER/ MAURENBRECHER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5a ed. 2011, n. 4 ad art. 312 CO), né il ricorrente pretende che debbano trovare applicazione le eccezioni dell'art. 16 CO. Ben potevano pertanto le istanze cantonali concludere per l'esistenza di un contratto di credito fondandosi, oltre che sullo scritto del 28 dicembre 2001 indipendentemente dalle firme appostevi, sul fatto che il ricorrente medesimo aveva onorato gli obblighi contrattuali fino al 2004 - fattore di giudizio con il quale il ricorrente non si confronta.
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2.3.3 Parimenti ininfluente è il fatto che la lettera inviata dall'opponente il medesimo giorno al qui ricorrente, nella quale viene confermata la messa a pegno delle due cartelle ipotecarie, sia stata controfirmata o meno. Il credito incorporato nella cartella ipotecaria al portatore è dato a pegno secondo le regole del pegno manuale (art. 899 cpv. 2 CC). La costituzione in pegno avviene tramite consegna del titolo al creditore pignoratizio (abrogati art. 868 cpv. 1 e art. 869 cpv. 1 CC, ancora applicabili alla presente fattispecie, e art. 901 cpv. 1 CC; sentenza 5C.50/2003 del 13 agosto 2003 consid. 3.1, in SJ 2004 I pag. 85 e in RNRF 86/2005 pag. 244), e colui che riceve una cosa mobile in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, a condizione di essere in buona fede (art. 884 cpv. 2 CC). La buona fede scaturisce dalla presunzione dell'art. 930 CC (DTF 70 II 103; OFTINGER/BÄR, Zürcher Kommentar, 3a ed. 1981, n. 344 ad art. 884 CC) e va peraltro presunta in virtù dell'art. 3 cpv. 1 CC (DTF 131 III 418 consid. 2.3.1). La dichiarazione nella quale la banca si limita a confermare la presa in consegna delle cartelle ipotecarie e la loro costituzione a pegno non ha - detto in altri termini - alcuna funzione costitutiva né per il contratto di credito come tale né per la corretta messa a pegno delle cartelle ipotecarie. Pertanto, la mancata restituzione alla banca di questa dichiarazione debitamente controfirmata non inficia la validità né del contratto di credito né della messa a pegno delle cartelle.
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2.3.4 Quanto alla buona fede dell'opponente al momento della messa a pegno delle cartelle ipotecarie (sulle condizioni per ammettere la buona fede v. DTF 131 III 418 consid. 2.3.1-2.3.4; OFTINGER/BÄR, op. cit., n. 355 segg. ad art. 884 CC; ZOBL/THURNHERR, Berner Kommentar, 3a ed. 2010, n. 814 segg. ad art. 884 CC; THOMAS BAUER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4a ed. 2011, n. 130 segg. ad art. 884 CC), sia constatato qui semplicemente che il ricorrente non la contesta in termini sufficienti, ma si limita in sostanza ad affermare che la banca non vi si possa appellare data la mancata restituzione della predetta dichiarazione debitamente controfirmata. Non spiega tuttavia perché, malgrado egli fosse a conoscenza della messa a pegno delle cartelle ipotecarie, non abbia mai contestato la buona fede dell'opponente prima dell'avvio della procedura in rassegna, come rimproveratogli dal Tribunale di appello.
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2.3.5 Nella ridottissima misura in cui la censura possa dirsi sufficientemente motivata, essa si appalesa infondata.
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3.
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Il ricorrente contesta infine l'asserita temerarietà del proprio agire in giudizio. Va dedotto che intende rimettere in discussione anche la condanna al versamento di ripetibili maggiorate alle quali l'aveva condannato l'istanza di appello.
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3.1 Il Tribunale di appello ha pronunciato la condanna al versamento di ripetibili maggiorate in applicazione dell'art. 152 CPC/TI (nel frattempo abrogato con l'entrata in vigore del CPC il 1° gennaio 2011). Detto complesso normativo è di livello legislativo cantonale e non può pertanto essere riesaminato con piena cognizione dal Tribunale federale (art. 95 lett. c e lett. d LTF e contrario). Il ricorrente può unicamente far valere che l'applicazione del diritto cantonale censurata ha violato il diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, in particolare il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.). Per questo genere di censure vigono tuttavia esigenze di motivazione accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2.3; supra consid. 1.2).
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3.2 Nell'allegato ricorsuale non vi è traccia di una tale censura fondata su una asserita violazione del diritto (costituzionale) federale. Priva di motivazione, la censura non può essere esaminata nel merito.
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4.
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In conclusione, il ricorso va respinto nella ridotta misura in cui appare sufficientemente motivato per essere esaminato nel merito. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono attribuite ripetibili, l'opponente non essendo stata invitata ad esprimersi avanti al Tribunale federale e non essendo dunque incorsa in spese di questa sede (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 aprile 2012
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Escher
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La Cancelliera: Antonini
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