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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_510/2012
Sentenza del 31 maggio 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. Marco Garbani,
ricorrente,
contro
Municipio di Lugano, Palazzo Civico,
Piazza Riforma 1, 6900 Lugano,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, Ufficio del commercio
e dei passaporti, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Denegata e ritardata giustizia,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 aprile 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dopo il rifiuto oppostole il 6 maggio 2011 dal Municipio di Lugano di trattare la sua richiesta del 26 marzo precedente relativa alla proroga degli orari notturni del bar B.________ che gestisce, la A.________SA è insorta dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 20 maggio 2011. Lo scambio di allegati scritti essendo stato dichiarato concluso il 25 luglio 2011, il 29 settembre e il 7 ottobre successivi, la A.________SA ha sollecitato l'evasione del proprio gravame. Invano. La società si è allora rivolta il 15 ottobre 2011 al Tribunale cantonale amministrativo per denegata e ritardata giustizia.
Nel frattempo, cioè il 12 ottobre 2011, il Consiglio di Stato ha statuito sul gravame del 20 maggio 2011, respingendolo. Il giudizio, notificato alla ricorrente il 17 ottobre 2011, è stato da lei tempestivamente impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale non si era ancora pronunciato.
B.
Il 16 aprile 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha stralciato dai ruoli il gravame esperito il 15 ottobre 2011, considerando che in seguito all'emanazione del giudizio governativo, era diventato privo d'oggetto. Ha ugualmente negato la sussistenza di un interesse all'accertamento della pretesa violazione dell'art. 53 LPamm (RL/TI 3.3.1.1), secondo cui la decisione motivata deve essere intimata entro 30 giorni dall'ultimo atto di causa, trattandosi, secondo lui, non di un termine perentorio, bensì ordinatorio. Infine, procedendo ad un esame sommario della vertenza per potere statuire sulle spese e le ripetibili, è giunto alla conclusione che il termine entro il quale il Governo ticinese si era pronunciato era del tutto corretto, motivo per cui ha addossato tasse e spese alla ricorrente.
C.
Il 23 maggio 2012 la A.________SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui censura, in sostanza, denegata e ritardata giustizia nonché la violazione del principio della legalità.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2.
2.1
La decisione querelata non è finale, perché concerne solamente un aspetto del procedimento amministrativo in corso relativo alla proroga (non concessa) degli orari di apertura notturna dell'esercizio pubblico gestito dalla qui ricorrente, problematica tuttora in esame dinanzi all'istanza ricorsuale cantonale di secondo grado. Per quanto necessario la ricorrente potrà quindi formulare, al momento della contestazione della decisione finale, le sue censure (art. 93 cpv. 3 LTF). La decisione ora litigiosa, che verte su un quesito procedurale, è quindi solo una decisione incidentale. La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo può pertanto essere impugnata soltanto se risultano adempiuti i presupposti dell'art. 93 cpv. 1 LTF.
2.2 Sennonché la ricorrente, alla quale spetta dimostrare l'adempimento di tali condizioni (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429), non si è avveduta affatto di questo aspetto. Essa non fa valere, e d'altronde non si scorge neppure, l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ricordato che per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 135 I 261 consid. 1.2 pag. 263). Inoltre nemmeno la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è realizzata nel caso concreto perché l'eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe affatto una decisione finale immediata, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
3.
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
4.
Tenuto conto dell'indicazione errata dei rimedi di diritto che ha potuto indurre la ricorrente a presentare il gravame in discussione, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Lugano, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio del commercio e dei passaporti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 31 maggio 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud