Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_635/2011
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Sentenza del 5 giugno 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, decreto di abbandono, risarcimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decisione del 20 agosto 2010 il procuratore pubblico (PP) ha abbandonato il procedimento penale promosso nel 1998 a carico di A.________ e altre persone, per titolo di truffa per mestiere e appropriazione indebita aggravata, in sostanza per prescrizione dell'azione penale e per un'importante violazione del principio di celerità.
B.
In relazione al decreto di abbandono, con istanza del 18 agosto 2011, A.________ ha chiesto al magistrato inquirente un'indennità di fr. 4'339'547.55, oltre interessi, sulla base dell'art. 429 CPP. Con decisione del 22 agosto 2011 il PP l'ha respinta in quanto ammissibile, ritenendola abusiva, poiché l'istante aveva precedentemente rinunciato a far valere pretese di risarcimento. Adita dall'interessato, con giudizio del 7 ottobre 2011, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla per carenza di motivazione e di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio; in via subordinata, di riformarla nel senso di trasmettere l'incarto a un altro PP per nuovo giudizio sulla postulata indennità.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).
1.2. Con la decisione impugnata la Corte cantonale ha confermato il rifiuto del PP di indennizzo e riparazione del torto morale del ricorrente. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un tribunale superiore quale autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale di massima è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 2, 90 LTF; DTF 137 IV 352 consid. 1 inedito; sentenza 1B_652/2011 del 3 aprile 2012 consid. 1.2. e 1.2). La tempestività del gravame è pacifica, come pure la legittimazione del ricorrente.
2.
2.1. La censura di violazione del diritto di essere sentito mossa alla decisione impugnata va chiaramente respinta, ritenuto che la Corte cantonale si è espressa su tutti i punti rilevanti del litigio (art. 29 cpv. 1 Cost.; DTF 136 I 229 consid. 5.2).
2.2. La CRP ha ricordato che il PP ha abbandonato il procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e di altre persone, sostanzialmente per la prescrizione dell'azione penale e un'importante violazione del principio di celerità, e ha respinto, in quanto ammissibile, l'istanza di un'indennità giusta l'art. 429 CPP ritenendola un "venire contra factum proprium" costitutivo di un abuso di diritto. Ciò perché l'istante, il 5 agosto 2010, per il tramite del suo precedente patrocinatore, aveva rinunciato a far valere pretese di risarcimento qualora fosse stato emanato un decreto di abbandono.
La Corte cantonale, con riferimento alla dottrina, ha rilevato che l'imputato può rinunciare a dette pretese. Richiamata la sua decisione del 29 marzo 2010, secondo la quale nel caso di emanazione di un nuovo atto di accusa il PP avrebbe dovuto tener conto dei casi ormai prescritti, ha accertato che con scritto del 29 agosto 2011 il precedente patrocinatore del ricorrente ha comunicato al suo nuovo legale: " A questo punto la Procuratrice, su mia insistenza, si è detta disponibile a non fare un ulteriore atto di accusa ma ad emettere un decreto di abbandono basato sulla violazione del principio di celerità, chiudendo quindi ad integrale soddisfazione del signor A.________ un caso che inizialmente sembrava dover portare ad una condanna particolarmente grave. Il signor A.________ (...) insisteva particolarmente affinché gli fossero risarciti i costi di patrocinio. La PP poneva invece come condizione che questi costi di patrocinio non fossero pretesi, invocando il fatto che i reati erano comunque stati commessi, anche se in quel momento erano in gran parte prescritti ". Il 5 agosto 2010 il ricorrente discusse la questione con il citato patrocinatore, rinunciando poi a chiedere il risarcimento per ingiusta carcerazione e, in un secondo tempo, delle spese di patrocinio. In seguito, lo stesso legale, con scritto di stessa data, richiamati i casi prescritti e il tempo trascorso, ha comunicato al PP che nell'ipotesi di un abbandono, il ricorrente e i coprevenuti avrebbero rinunciato a formulare istanze miranti all'ottenimento di un'indennità.
2.3. Il ricorrente, scostandosi in parte dagli accertamenti di fatto ritenuti nel giudizio impugnato fondati sugli atti di causa, non ne dimostra l'arbitrarietà, per cui essi sono vincolanti per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 LTF ; DTF 136 II 508 consid. 1.2; 136 I 184 consid. 1.2; 133 IV 286 consid. 6.2). Egli insiste pertanto a torto nell'asserto secondo cui, dopo "una lunga riunione" tenutasi il 5 agosto 2010 presso lo studio del suo precedente patrocinatore, egli avrebbe "ceduto al diktat" del PP, che avrebbe "minacciato" di non procedere all'abbandono delle accuse, se egli non avesse rinunciato al risarcimento dei costi di patrocinio. Per questo motivo la sua rinuncia non potrebbe essere considerata come valida.
2.4. Certo, la rinuncia a un indennizzo deve avvenire senza costrizione (cfr. CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2011, n. 29 ad art. 429), condizione che, come risulta dagli atti di causa e contrariamente alla tesi ricorsuale, non è realizzata nel caso di specie. Ricordato, come espressamente rilevato dal suo precedente patrocinatore nello scritto del 29 agosto 2011, che in concreto "un indennizzo non era per nulla probabile", il ricorrente parrebbe pure disattendere che a determinate condizioni, anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali potevano e possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato e che, quand'egli abbia provocato in modo illecito o colpevole l'apertura del procedimento penale, l'indennizzo o la riparazione del torto morale possono essere ridotti o non accordati (cfr. art. 426 cpv. 2 e art. 430 cpv. 1 lett. a CPP ; DTF 137 IV 352 consid. 2; sulle condizioni dell'addossamento dei costi nel caso d'abbandono del procedimento vedi sentenza 1B_652/2011 del 3 aprile 2012 consid. 2.2).
3.
3.1. Il ricorrente aggiunge che, sulla base del previgente CPP/TI, dopo l'abbandono da parte del PP, il giudizio sul risarcimento "rimaneva automaticamente riservato" alla Corte cantonale.
L'assunto è ininfluente. Rilevato che nel caso di specie anche la Corte cantonale si è espressa al riguardo, esaminando l'istanza di indennizzo nel merito e confermando il rifiuto della stessa pronunciato dal PP, la tesi del ricorrente, secondo cui egli ha diritto a chiedere un risarcimento, è inconferente, poiché il diritto di avviare una siffatta procedura, come avvenuto in concreto, non implica necessariamente ch'egli debba ottenere l'indennità richiesta. Come si vedrà, la CRP ha infatti rettamente ritenuto ch'egli, peraltro assistito e consigliato da un legale, poteva rinunciarvi.
3.2. In sostanza, il ricorrente fa valere che il principio di legalità e il previgente art. 214 cpv. 1 CPP/TI, secondo cui se, dopo compiuta l'istruzione, il PP non riteneva di presentare l'atto o il decreto di accusa pronunciava l'abbandono del procedimento penale, non prevedevano per l'emanazione del relativo decreto che l'accusato rinunciasse a un risarcimento.
3.3. Con questa argomentazione egli disattende tuttavia, come a ragione ritenuto dalle autorità cantonali e da lui peraltro nemmeno contestato, che l'interessato può rinunciare a chiedere un indennizzo. Nella decisione del 22 agosto 2011 il PP ha semplicemente preso atto ch'egli aveva rinunciato, come era suo diritto, all'indennità di cui al previgente art. 317 CPP/TI. Dagli atti di causa risulta che il 3 agosto 2010 il ricorrente ha comunicato al suo precedente patrocinatore d'informare il PP che rinunciava a un indennizzo, qualora fossero dissequestrati determinati fondi e riconosciutagli un'indennità di fr. 113'619.90 per spese di patrocinio. Come già visto, su insistenza del patrocinatore, nell'interesse del ricorrente e alla luce dei considerandi della decisione della CRP del 1° giugno 2010, è stata discussa con il PP l'eventualità di emanare un decreto di abbandono. Il ricorrente poteva senz'altro rinunciare a dette pretese e attendere l'emanazione di un decreto di abbandono o quella di un nuovo atto di accusa, per poi contestarne, se del caso, l'asserita infondatezza dinanzi al giudice di merito. Nelle descritte circostanze il PP poteva infatti sia emanare un nuovo atto d'accusa o, tenuto conto dei reati ormai prescritti, nonché delle limitazioni imposte dalla CRP al perseguimento di quelli non prescritti e dell'importante violazione del principio di celerità, pronunciare un decreto di abbandono. In considerazione dell'ampio potere di apprezzamento che compete al PP nella conduzione dell'inchiesta e al riserbo con il quale il Tribunale federale lo esamina (sentenza 1B_687/2011 del 27 marzo 2012 destinata a pubblicazione, consid. 4.1.2), non può essere mosso alcun rimprovero al suo modo di agire.
Dagli atti di causa risulta chiaramente che il ricorrente medesimo ha insistito per l'emanazione di un decreto di abbandono e di rinunciare alle sue pretese, poiché, come rilevato dal suo precedente patrocinatore nello scritto del 29 agosto 2011 " in base alla giurisprudenza di allora un indennizzo non era per nulla probabile e (...) l'alternativa era un nuovo atto di accusa con un nuovo processo, pur se con fattispecie ridimensionata ". In siffatte condizioni, la rinuncia del ricorrente era comprensibile, deliberata e manifestamente priva di inammissibili pressioni. Egli l'ha presa consapevolmente e con cognizione di causa, (come gli altri coaccusati patrocinati da altri avvocati), dopo averne discusso a lungo e ripetutamente con il suo legale, che si ricorda è chiamato unicamente a tutelare gli interessi dell'imputato (cfr. art. 128 CPP). A ragione quindi la CRP ha ritenuto che la rinuncia espressa all'esercizio di un diritto, per poi farlo valere in una fase successiva, non è compatibile con il divieto di "venire contra factum proprium" e quello dell'abuso di diritto, che parte della dottrina ritiene direttamente applicabili anche all'imputato e al suo legale ( PAOLO BERNASCONI, in Codice svizzero di procedura penale (CPP), 2010, n. 11 e 12 ad art. 3; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 93 pag. 33; MARC THOMMEN, in Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2011, n. 43 e 49 ad art. 3).
3.4. In concreto, contrariamente all'assunto ricorsuale e come rettamente rilevato dal suo precedente legale, nelle descritte circostanze il ricorrente aveva un interesse evidente all'emanazione di un decreto di abbandono e pure nel gravame in esame egli precisa che voleva che la "procedura venisse chiusa immediatamente, senza ulteriori strascichi e con contestuale dissequestro di tutti gli averi bloccati". Ora, commette un abuso di diritto chi in un primo tempo (dopo aver lungamente discusso con il proprio legale) accetta di rinunciare a eventuali pretese e, in seguito, si prevale di un'asserita non validità della rinuncia, sostenendo che lederebbe norme legali imperative, quando comprovatamente prima condivideva il contenuto dell'accordo o quando, come nella fattispecie, la relativa conclusione era nel suo interesse (cfr. sentenza 4A_364/2010 del 30 settembre 2010 consid. 5.3).
4.
Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 giugno 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri