Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_529/2012
Sentenza del 13 giugno 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Municipio di Mendrisio, 6850 Mendrisio,
Presidente del Consiglio comunale di Mendrisio, 6850 Mendrisio,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Regolamento comunale del 12 dicembre 2010 concernente la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 aprile 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 13 dicembre 2010 il Consiglio comunale di Mendrisio ha accettato, salvo l'astensione del consigliere comunale A.________, il nuovo regolamento comunale concernente la concessione del contributo per soggiorni, colonie, campi e corsi estivi di vacanza (di seguito: regolamento). L'art. 3 dello stesso prevede che hanno diritto di fruire del contributo le famiglie con figli che, al momento della richiesta, sono domiciliate o dimoranti nel comune da "almeno tre anni".
B.
Il 12 luglio 2011 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da A.________ contro la condizione temporale contenuta all'art. 3 del regolamento, a suo parere discriminatoria e lesiva del principio della parità di trattamento. La decisione è stata confermata su ricorso dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il 25 aprile 2012.
C.
Il 30 maggio 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede che i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza cantonale siano annullati e che il termine di carenza di tre anni dell'art. 3 del regolamento sia stralciato.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 24 consid. 1 pag. 43; 135 II 22 consid. 1 pag. 24 con rispettivi rinvii). Ciononostante, giusta l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , incombe al ricorrente dimostrare, se le medesime non risultano manifestamente date, che sono adempiute le condizioni di ricevibilità del ricorso, pena l'inammissibilità del medesimo (DTF 133 II 353 consid. 1 e riferimenti; sentenze 1C_20/2009 del 30 gennaio 2009 e 2C_692/2008 del 24 febbraio 2009, quest'ultima pubblicata in Pra 2009 n. 119 pag. 812 consid. 1).
2.
2.1 Conformemente all'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b), e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c).
2.2 Nell'ipotesi di un ricorso interposto contro atti normativi cantonali può ricorrere chi è effettivamente toccato nei propri interessi dalla norma in questione oppure potrà esserlo in seguito; un interesse virtuale è sufficiente, se è minimamente verosimile che al ricorrente potranno essere applicate le disposizioni contestate (DTF 135 II 243 consid. 1.2 pag. 246 e rinvii). L'interesse degno di protezione inoltre non dev'essere necessariamente giuridico, bensì un interesse di fatto è sufficiente (DTF 135 II 243 consid. 1.2 pag. 247; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 290).
3.
Nel caso specifico riguardo alla questione della sua legittimazione a ricorrere, l'insorgente si limita ad affermare che la stessa è stata pacificamente ammessa già dinanzi all'istanza precedente, ragione per cui dev'essere ammessa anche dinanzi al Tribunale federale. Ciò è manifestamente insufficiente, le tre condizioni poste dall'art. 89 cpv. 1 LTF dovendo essere adempiute cumulativamente (DTF 133 II 249 consid. 1.3 pag. 252) e il ricorrente è tenuto a dimostrarlo. Sennonché egli è del tutto silente riguardo al tema di sapere se è effettivamente toccato nei propri interessi dalla norma querelata oppure se potrebbe esserlo in seguito; infatti non pretende ed ancora meno dimostra che il limite temporale instaurato all'art. 3 del regolamento contestato può, rispettivamente potrebbe applicarsi nei suoi confronti. Nelle siffatte circostanze, al ricorrente dev'essere negata la legittimazione a impugnare il contestato art. 3 del regolamento. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio e al Presidente del Consiglio comunale di Mendrisio, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 13 giugno 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud