BGer 9C_200/2012 |
BGer 9C_200/2012 vom 14.06.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_200/2012
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Sentenza del 14 giugno 2012
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
M.________, patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2012.
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Visto:
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il ricorso del 2 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 30 gennaio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto del 24 maggio 2012 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 4 giugno 2012, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 14 giugno 2012
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Borella
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Il Cancelliere: Grisanti
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