BGer 9C_200/2012
 
BGer 9C_200/2012 vom 14.06.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_200/2012
Sentenza del 14 giugno 2012
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
 
Partecipanti al procedimento
M.________, patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2012.
Visto:
il ricorso del 2 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 30 gennaio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 24 maggio 2012 con il quale questa Corte ha assegnato a M.________ un termine suppletorio, scadente il 4 giugno 2012, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 14 giugno 2012
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Borella
Il Cancelliere: Grisanti