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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_352/2012
Sentenza del 19 giugno 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Giudice delegato della Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino,
via della Pace 6, 6600 Locarno,
Oggetto
procedimento penale; istanza di nomina di un
difensore d'ufficio,
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2012
dal Giudice delegato della Corte di appello e di
revisione penale del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 23 febbraio 2010 A.________ è stato condannato dalla Corte delle assise criminali alla pena detentiva di sei anni per coazione sessuale e violenza carnale, nonché per atti sessuali con fanciulli: decisione confermata il 30 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale, non impugnata dall'interessato;
che il 27 febbraio 2012 A.________ ha presentato un'istanza con la quale chiede la nomina di un patrocinatore d'ufficio per "fare denunce contro magistrati di mio caso, contro polizia e contro miei due ex avvocati per aver commesso reati" e in seguito presentare "un ricorso di revisione per eventuale assoluzione";
che la Presidente della Corte di appello e di revisione penale, a titolo di mera cortesia, ha aiutato l'istante a trovare un legale disposto ad assisterlo, al quale l'interessato ha poi revocato il mandato, poiché avrebbe impiegato nove giorni per chiedere all'autorità competente la documentazione relativa alla procedura penale;
che con decisione del 26 aprile 2012 il Giudice delegato della Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'istanza;
che avverso questo giudizio A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendo la nomina di un avvocato;
che non sono state chieste osservazioni al gravame, ma il ricorrente è stato invitato a produrre la decisione impugnata;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
che, di massima, contro una decisione con la quale è rifiutata la nomina di un difensore d'ufficio è dato il ricorso in materia penale, ricordato che siffatto rifiuto è suscettibile di causare all'istante un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 133 IV 335 consid. 2 e 4 pag. 338);
che, come noto al ricorrente (sentenza 5D_221/2011 del 2 dicembre 2011), il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica, con i differenti motivi posti a fondamento del giudizio impugnato;
che nello stesso è stato accertato che a carico dell'istante non sussiste alcun procedimento penale e che le motivazioni da lui addotte sono talmente vaghe da far apparire un'istanza di revisione d'acchito priva di possibilità di successo, ricordato che per l'inoltro di eventuali denunce, visto che le stesse non soggiacciono a condizioni formali restrittive, non è necessario disporre dell'assistenza di un legale;
che, sebbene richiami l'art. 410 CPP e il previgente art. 299 CPP/TI, relativi ai motivi di revisione, il ricorrente neppure tenta di rendere verosimile che si sarebbe in presenza di un tale motivo, limitandosi ad addurre semplicemente che sarebbe stato condannato a torto e che sarebbe "stato messo in atto un gioco per dei motivi di politica internazionale", motivi cui peraltro egli neppure accenna;
che quest'allusione non adempie chiaramente le citate esigenze di motivazione, in particolare riguardo alle possibilità di successo di una domanda di revisione (al riguardo vedi DTF 129 I 129 consid. 2.3.1; sentenza 1B_68/2010 del 27 maggio 2010 consid.2.1);
che, del resto, gli accenni di critica mossi alla sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale avrebbero potuto essere addotti, se del caso all'epoca, impugnandola tempestivamente dinanzi al Tribunale federale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente, sono poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 19 giugno 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri