Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_366/2011
Sentenza del 20 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fabio Soldati,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° luglio 2011
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1947, ha conseguito la licenza di condurre nel 1966. Nel registro automatizzato delle misure amministrative figurano un ammonimento del 16 settembre 2005 a seguito di un leggero eccesso di velocità e una revoca di tre mesi del 30 ottobre 2009 a causa di uno grave (129 km/h sul limite di 80 km/h).
B.
L'11 settembre 2010, verso le ore 16.40, A.________ è incorso in un incidente della circolazione mentre stava percorrendo l'autostrada A2 alla guida di un'Audi RS4. Uscendo da una curva piegante a destra in territorio di Mendrisio, si è accorto in ritardo che la vettura antistante aveva decelerato e inserito le frecce lampeggianti a causa del formarsi di una colonna. Ne è seguita una collisione, che ha provocato leggere ferite al conducente dell'autoveicolo tamponato. Il 5 novembre 2010 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 300.--, sanzione non impugnata e cresciuta in giudicato. Nell'ambito della procedura amministrativa, la medesima autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi. Il 5 aprile 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. Con giudizio del 1° luglio 2011, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, in via principale, di annullare la sentenza impugnata e di riformarla nel senso di fissare a un mese il periodo di revoca della licenza di condurre e, in via subordinata, a quattro mesi.
La Corte cantonale si riconferma nella criticata decisione, condivisa anche dalla Sezione della circolazione, il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre l'Ufficio federale delle strade chiede di respingere il ricorso.
D.
Con decreto presidenziale del 3 ottobre 2011 al ricorso è stato conferito effetto sospensivo.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).
1.2 La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza giudiziaria cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.
1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per la violazione del diritto, in cui rientra l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma non l'adeguatezza della decisione impugnata (cfr. MARKUS SCHOTT, in Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 34 all'art. 95).
2.
2.1 Il giudice delegato, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ritenuto che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa; sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3).
Questo principio vale, a determinate condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata, come nella fattispecie, nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre oppure quando ne era stato informato e ciononostante, nella procedura penale, ha omesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa sentenza 1C_255/2009 del 10 maggio 2010 consid. 2.1.3).
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 120 Ib 312 consid. 4b; sentenze 1C_105/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.3.2 e 1C_165/2011 del 6 marzo 2012 consid. 2.1).
2.2 L'istanza precedente ha proceduto a una valutazione giuridica autonoma dei fatti, ritenendo ch'essi adempiono gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr. Ha stabilito che chi viaggia in autostrada a velocità elevate deve sempre prestare la massima attenzione al traffico e mantenere un'adeguata distanza dai veicoli antistanti soprattutto in corrispondenza delle curve, anche perché al giorno d'oggi, contrariamente all'assunto dell'insorgente, la formazione improvvisa di colonne o di bruschi rallentamenti del flusso dei veicoli non costituiscono eventi straordinari e imprevedibili.
Sotto il profilo soggettivo ha reputato che il ricorrente ha circolato senza prestare la debita attenzione al traffico antistante, non scorgendo per tempo quanto stava accadendo davanti a lui. Per evitare l'incidente era infatti sufficiente concentrarsi maggiormente sulla circolazione, come si rileva dal verbale d'interrogatorio del conducente che precedeva il ricorrente, il quale aveva notato subito l'inizio della formazione di una colonna.
Riguardo alla durata della revoca, il giudice delegato ha ricordato che il ricorrente non gode di buona reputazione quale conducente e che l'art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr prevede il ritiro per almeno quattro mesi se, come nella fattispecie, nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o medio grave. L'infrazione litigiosa è stata commessa soltanto poco più di sette mesi dopo la scadenza del precedente provvedimento di revoca per un'infrazione grave: citando la dottrina ha rilevato che una recidiva a breve termine va punita con maggiore severità di una nuova infrazione commessa al limite della scadenza del periodo di prova. Negata la necessità professionale di guidare veicoli a motore, ha ritenuto giustificata la revoca di sei mesi, ricordato ch'essa può essere ridotta a quattro in caso di partecipazione a un corso di aggiornamento riconosciuto dall'autorità secondo l'art. 17 cpv. 1 LCStr.
3.
3.1 Il ricorrente riconosce espressamente che i fatti sono descritti correttamente, seppure in modo incompleto, tanto ch'egli per quanto necessario li intende precisare, senza tuttavia dimostrare che sarebbero stati accertati in maniera arbitraria: essi sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 304 consid. 2.4; 136 II 508 consid. 1.2, 304 consid. 2.4 e 2.5). D'altra parte, egli di per sé non critica la citata prassi secondo cui l'autorità amministrativa deve di massima attenersi agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale cresciuta in giudicato, ma contesta piuttosto la loro valutazione giuridica, sostenendo che si sarebbe in presenza di un'infrazione lieve, non medio grave e che la durata della revoca sarebbe inoltre sproporzionata. L'istanza precedente non avrebbe apprezzato infatti correttamente il pericolo creato per la sicurezza altrui e neppure la sua colpa. Nella misura in cui tenta poi di sminuire l'importanza dell'infrazione grave commessa nel 2009, la critica è manifestamente tardiva e quindi inammissibile.
3.2 La legge differenzia tra infrazione lieve, medio grave e grave (art. 16a-c LCStr). Giusta l'art. 16 cpv. 2 LCStr, le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale, per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge federale del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari, comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del conducente. Conformemente all'art. 16a LCStr, commette un'infrazione lieve chi, violando le norme della circolazione, provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (cpv. 1 lett. a). Secondo l'art. 16b LCStr, commette un'infrazione medio grave chi, violando norme della circolazione, provoca un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (cpv. 1 lett. a). Le circostanze quali la gravità della colpa, il pericolo per la circolazione o la reputazione del conducente devono essere prese in considerazione per fissare la durata della revoca, la cui durata minima prevista dalla legge non può comunque essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
L'infrazione medio grave secondo l'art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr costituisce una fattispecie di riassorbimento ("Auffangtatbestand"). Si è in presenza di un siffatto caso, quando non tutti gli elementi attenuanti di un'infrazione lieve e non tutti gli elementi aggravanti di un'infrazione grave sono adempiuti (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2). Il riconoscimento di un'infrazione lieve presuppone, come visto, che il conducente, violando le norme della circolazione, abbia, cumulativamente, creato un pericolo minimo per la sicurezza altrui e sia responsabile soltanto di una colpa leggera (DTF 135 II 138 consid. 2.2.3 e rinvii; FF 1999 3863).
3.3 In concreto il ricorrente non ha creato soltanto un pericolo minimo. Al riguardo egli insiste semplicemente sull'assunto secondo cui i tamponamenti costituirebbero di regola un'infrazione lieve. Aggiunge che, grazie alla sua brusca frenata, nessuna delle persone coinvolte è stata ferita e che le vetture non avrebbero subito danni importanti, a dimostrazione ch'egli avrebbe reagito tempestivamente. Ora, proprio il fatto ch'egli, circolando al suo dire a una velocità di 100-110 km/h, nonostante la brusca frenata, alla guida di un potente autoveicolo dotato di freni senz'altro adeguati, non ha potuto evitare la collisione, dimostra che non ha mantenuto la necessaria distanza dal veicolo antistante ( art. 34 cpv. 1 e 4 LCStr ) e non ha adeguato la velocità alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 LCStr). Contrariamente alla sua tesi, un tamponamento a velocità comunque elevata, anche in assenza di pedoni, di lesioni da parte degli occupanti dei veicoli coinvolti o di danni materiali importanti alle vetture, non costituisce un pericolo minimo, ricordato che i tamponamenti tipicamente possono causare il cosiddetto "colpo di frusta" (DTF 135 II 138 consid. 2.3 pag. 143; sentenza 1C_156/2010 del 26 luglio 2010 consid. 5). Ciò vale a maggior ragione quando, come nella fattispecie, la circolazione era intensa, per cui la collisione avrebbe potuto coinvolgere anche altri veicoli (cosiddetto "effetto domino"). Il conducente del veicolo tamponato ha infatti dichiarato che circolava a una velocità di circa 80-90 km/h, d'aver notato un rallentamento del traffico con l'inizio di formazione di una colonna e che le vetture procedevano a velocità ridotta, a circa 600-700 metri davanti a lui. Ha quindi decelerato rilasciando il pedale del gas per allinearsi all'andamento del traffico, azionando le quattro frecce per indicare ai veicoli retrostanti il rallentamento. Da questi accertamenti risulta chiaramente che, come rettamente ritenuto dall'istanza precedente, il ricorrente, per di più in corrispondenza di una curva, non ha mantenuto un'adeguata distanza dai veicoli antistanti (DTF 135 II 138 consid. 2.3; cfr. sulla distanza sufficiente ai sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr sentenza 1C_274/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 3). Il conducente, oltre che costantemente padroneggiare il veicolo (art. 31 cpv. 1 LCStr) e rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale, ONC; RS 741.11), deve anche osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).
3.4 Nelle descritte circostanze, l'assunto ricorsuale secondo cui il tamponamento sarebbe stato causato soltanto dalla "eccezionalità" dell'improvvisa frenata del veicolo anteriore chiaramente non regge. Il ricorrente insiste a torto sul fatto che, al suo dire, un blocco improvviso del traffico sull'asse autostradale ticinese e in particolare sul tratto litigioso costituirebbe un evento straordinario e imprevedibile, ritenuto che la circolazione, seppur intensa, sarebbe sempre scorrevole e regolare. In realtà, come a ragione ritenuto dall'ultima istanza cantonale, al giorno d'oggi la formazione improvvisa di colonne o bruschi rallentamenti del traffico non costituiscono affatto eventi eccezionali su un'autostrada, vuoi a causa di cantieri, incidenti, panne di un autoveicolo, ecc. Ritenendo un'infrazione medio grave, l'istanza precedente non ha violato il diritto federale (DTF 135 II 138 consid. 2.4 e rinvio).
3.5 Riguardo alla colpa, il ricorrente asserisce ch'essa sarebbe stata esaminata solo sommariamente, ribadendo che il tamponamento costituirebbe un caso classico di un'infrazione lieve. Ora, anche in quest'ambito egli sostiene a torto che la formazione di una colonna costituirebbe un evento straordinario e imprevedibile. Ciò non lo era comunque nella fattispecie. È infatti a ragione che l'istanza precedente ha ritenuto ch'egli non ha prestato sufficiente attenzione al traffico, non scorgendo quanto stava accadendo davanti a lui, non accorgendosi quindi tempestivamente del formarsi di una colonna, come lo dimostra proprio la sua brusca frenata, mentre il conducente antistante ha semplicemente decelerato. Del resto, la circostanza che, se del caso, gli si potrebbe rimproverare soltanto una colpa leggera non è decisiva, ritenuto ch'egli non ha provocato, come si è visto, un pericolo minimo, ciò che impedisce d'ammettere un'infrazione lieve (DTF 135 II 138 consid. 2.3 in fine). Ritenuta la recidiva a breve termine del ricorrente, la durata del contestato ritiro non è inoltre sproporzionata.
4.
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 20 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri