Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_418/2012
Sentenza del 24 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, dissequestro parziale,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 giugno 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nell'ambito di un mutuo garantito da tre cartelle ipotecarie di complessivi CHF 1,9 milioni gravanti un fondo di proprietà di A.________, il 10 luglio 2009 la Banca B.________ SA ha fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano un precetto esecutivo nei confronti del proprietario, la cui opposizione è stata in seguito rigettata con decisione cresciuta in giudicato. La banca ha quindi chiesto la realizzazione del fondo. Nell'ambito di un procedimento penale, il 4 giugno 2010 il Procuratore pubblico (PP) ha fatto menzionare a registro fondiario un divieto di disporre sul citato fondo.
B.
Per quanto qui interessa, su istanza dell'Ufficio di esecuzione, con decisione del 23 marzo 2012 il PP ha ribadito il suo accordo alla realizzazione forzata del fondo, rilevando che un eventuale saldo positivo della vendita all'incanto, eccedente le pretese dei creditori ipotecari, sarà posto sotto sequestro nell'interesse delle parti lese nel procedimento penale. Adito dal proprietario, con giudizio dell'8 giugno 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale. Chiede di annullarla e di riformarla nel senso dei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).
1.2 La sentenza impugnata, resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), che conferma un dissequestro parziale, è una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF).
1.3 L'accenno ricorsuale a un diniego formale di giustizia e di carenza di motivazione della decisione impugnata è infondato, visto che la stessa si esprime, seppure in maniera non sempre del tutto chiara, sui punti rilevanti del litigio (art. 29 cpv. 1 Cost.; DTF 136 I 229 consid. 5.2; 132 II 257 consid. 4.4.1 pag. 269). Su questo punto il ricorso dev'essere respinto.
1.4 I provvedimenti coercitivi costituiscono atti di procedura delle autorità penali, che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi ad assicurare le prove, garantire la presenza di persone durante il procedimento o l'esecuzione della decisione finale (art. 196 lett. a-c CPP). Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 95 lett. a LTF; cfr. DTF 128 II 259 consid. 3.3 pag. 269). La decisione sui provvedimenti coercitivi stabilisce in maniera definitiva la restrizione dei diritti fondamentali. Non si tratta quindi di una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF. Sia le limitazioni imposte da questa norma ai motivi di ricorso sia il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono pertanto applicabili. Ciò vale anche per il sequestro di oggetti e valori patrimoniali (art. 263 segg. CPP; cfr. DTF 129 I 103 consid. 2 pag. 105 segg.). Poiché la sorte dei beni sequestrati è decisa definitivamente soltanto alla fine del procedimento penale, il Tribunale federale, nella misura in cui la relativa decisione incidentale possa essere impugnata secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, tenuto conto della gravità della restrizione dei diritti fondamentali e per assicurare il rispetto delle garanzie della CEDU ( art. 36 e 190 Cost. ; cfr. DTF 131 I 333 consid. 4 pag. 339; 425 consid. 6.1 pag. 434; ambedue con rinvii), esamina liberamente la legalità del provvedimento coercitivo, nonostante la sua natura provvisionale. Nell'applicazione di nozioni giuridiche indeterminate, il Tribunale federale rispetta il margine di apprezzamento dell'autorità competente (sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2; cfr. DTF 136 IV 97 consid. 4 pag. 100 seg.).
1.5 La decisione impugnata concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF), costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF , ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile. Certo, di massima anche il blocco di un conto bancario o di una determinata somma e anche di un fondo a registro fondiario può causare un tale pregiudizio. Il ricorrente, cui spetta indicare in che misura la decisione pregiudiziale o incidentale sia suscettibile di causargli un siffatto danno, non adduce alcun nocumento, peraltro, come ancora si vedrà, non ravvisabile in concreto, per cui il ricorso è inammissibile (cfr. sentenza 1B_377/2011 del 13 dicembre 2011 consid. 1.2).
In effetti, egli non contesta di per sé la vendita all'incanto del fondo, ma adduce semplicemente, peraltro in maniera del tutto generica e quindi lesiva delle esigenze di motivazione imposte dall'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2; 134 II 244 consid. 2.1), che il PP avrebbe omesso di verificare la sussistenza di una non meglio precisata adeguata controprestazione e la buona fede dell'istituto bancario all'atto della costituzione del pegno. Al riguardo, si limita a richiamare l'art. 70 cpv. 2 CP, secondo cui la confisca non può essere ordinata, tra l'altro, se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata, senza tuttavia nemmeno sostenere ch'egli potrebbe avvalersi di detta qualità. Asserisce che, in sostanza, la sentenza impugnata legittimerebbe il provvedimento del PP, il quale riterrebbe, senza alcun accertamento, una posizione privilegiata del creditore ipotecario, ossia della banca, rispetto a "quella (eventuale) dello Stato e degli accusatori privati e delle parti lese". Ora, il ricorrente, tenuto a dimostrare la propria legittimazione (DTF 133 II 249 consid. 1.1), nemmeno sostiene, come gli incombeva, d'avere qualità d'accusatore privato o di parte lesa, a maggior ragione ritenuto che dalla sentenza impugnata si evince che l'eventuale saldo positivo della vendita all'incanto sarà sequestrato nell'interesse delle parti lese e che nel procedimento penale posto a fondamento di quella decisione il ricorrente è imputato.
1.6 Certo, l'imputato può ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF, ma in tale ipotesi il ricorrente neppure tenta di spiegare perché potrebbe avvalersi della qualità di persona lesa o del terzo in buona fede ai sensi dell'invocato art. 70 CP, argomento sul quale impernia il gravame. Nelle descritte circostanze, anche la legittimazione a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non può essere ammessa. Essa presuppone infatti l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, presupposti il cui adempimento non è per nulla reso verosimile dal ricorrente. In effetti, egli non spiega del tutto perché, anche nell'ipotesi in cui la banca dovesse essere obbligata a retrocedere parte del ricavato della realizzazione forzata, la stessa non disporrebbe dei mezzi finanziari necessari per procedervi in ogni tempo, per cui un pregiudizio irreparabile non è ravvisabile. Del resto, il ricorso parrebbe tendere soltanto, in maniera inammissibile, alla tutela di interessi di terzi (accusatori privati e parti lese) e non di quelli del ricorrente.
2.
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri