BGer 1C_356/2012
 
BGer 1C_356/2012 vom 27.08.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1C_356/2012
Sentenza del 27 agosto 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero per la durata di 3 mesi,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1972 e domiciliato nel Principato di Monaco, è titolare dal 2003 di una licenza di condurre monegasca. Impiegato nel settore bancario, non risulta sia stato oggetto di provvedimenti amministrativi a seguito di infrazioni a norme della circolazione.
Il 21 novembre 2009, verso le ore 23.45, egli ha circolato sull'autostrada A2 in territorio di Monte Carasso a una velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 157 km/h; infrazione accertata da un veicolo inseguitore della polizia dotato di apposite apparecchiature debitamente omologate. Con scritto del 23 dicembre 2009, la Sezione della circolazione del Cantone Ticino gli ha quindi prospettato l'adozione di una misura di divieto di circolare in Svizzera, invitandolo a presentare eventuali osservazioni. L'interessato è rimasto silente. Il 27 gennaio 2010 l'autorità gli ha vietato di condurre veicoli a motore in Svizzera per la durata di tre mesi, segnatamente dal 1° marzo al 31 maggio 2010.
B.
L'8 febbraio 2010, il legale di A.________ ha consultato gli atti di causa. Il 15 febbraio seguente, l'interessato è insorto personalmente dinanzi al Consiglio di Stato, limitandosi a chiedere l'annullamento del divieto di circolazione per violazione del diritto di essere sentito, non avendo potuto esprimersi prima dell'adozione della misura. Il 16 marzo 2010, il Procuratore pubblico lo ha condannato a una pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 200.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.--. La sanzione penale, non impugnata, è cresciuta in giudicato.
C.
Con decisione del 19 maggio 2010 il Governo cantonale ha confermato la citata misura amministrativa. Mediante giudizio dell'11 giugno 2012 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato.
D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di annullare sia la decisione della Corte cantonale sia quella governativa e di invitare la Sezione della circolazione a non fissare un nuovo termine per il menzionato divieto.
Non sono state chieste osservazioni al gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. Il ricorrente è stato invitato a designare un recapito in Svizzera.
Diritto:
1.
1.1 Le condizioni d'ammissibilità del ricorso e la legittimazione del ricorrente non danno adito a discussione.
1.2 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni tale giudizio viola il diritto. Il Tribunale federale vaglia la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se tale censura è stata sollevata e motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata li leda (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1, 65 consid. 1.3.1). In particolare, laddove lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella loro valutazione, spetta al ricorrente dimostrare per quali ragioni i criticati accertamenti sarebbero chiaramente insostenibili, in evidente contrasto con gli atti, fondati su una svista manifesta o manifestamente in contraddizione con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4; 132 III 209 consid. 2.1).
1.3 L'accenno ricorsuale a una motivazione insufficiente della decisione impugnata, poiché l'istanza precedente non si sarebbe confrontata con le sue censure e si sarebbe fondata su fatti non comprovati e non reali, è infondato, ritenuto ch'essa si è espressa su tutti i punti rilevanti per il giudizio (DTF 136 I 229 consid. 5.2). Il ricorrente non dimostra poi che l'accertamento dei fatti sarebbe avvenuto in modo addirittura insostenibile e quindi arbitrario: esso è pertanto di massima vincolante per il Tribunale federale (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF; DTF 136 II 304 consid. 2.4; 136 II 508 consid. 1.2, 304 consid. 2.4 e 2.5).
2.
2.1 Il ricorrente fa valere che, dopo essere stato informato dell'infrazione dalla polizia lo stesso giorno (e aver versato fr. 770.- a titolo di deposito cauzionale), non avrebbe più ricevuto alcuna comunicazione fino alla decisione del 27 gennaio 2010 della Sezione della circolazione disponente il divieto di circolare in questione. Egli è quindi insorto al Consiglio di Stato, facendo valere la violazione del diritto di essere sentito, poiché non avrebbe potuto esprimersi prima dell'adozione di questa decisione. Non avrebbe in seguito più ricevuto nulla fino alla notifica della decisione del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2012, impugnata dinanzi alla Corte cantonale poiché il Governo non l'avrebbe previamente avvisato sulla concessione o meno del postulato effetto sospensivo al gravame. Per questo motivo, egli, nel frattempo, si sarebbe già attenuto al citato divieto di circolare in Svizzera: non gli potrebbe pertanto essere comminata per la medesima infrazione, per due volte, la stessa sanzione. Sostiene quindi che il vizio non sarebbe stato sanato.
2.2 L'istanza precedente ha ritenuto che l'invito del 23 dicembre 2009 della Sezione della circolazione a pronunciarsi sul prospettato divieto è stato notificato all'indirizzo del ricorrente a Monte Carlo con modalità di trasmissione inappropriate, per cui l'autorità non è in grado di provare ch'egli ne abbia effettivamente avuto conoscenza (al riguardo cfr. DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; 122 I 97 consid. 3b). Ha tuttavia ritenuto che questo vizio e la criticata lesione del diritto di essere sentito sono stati sanati sia dinanzi al Consiglio di Stato che al Tribunale cantonale amministrativo, istanze che in materia di misure di ammonimento esaminano liberamente il fatto e il diritto, tesi non contestata dal ricorrente. In effetti, dopo che il suo legale ha consultato l'incarto, il ricorrente si è limitato a rilevare la lesione del diritto di essere sentito, tralasciando scientemente di addurre argomenti di merito a sua discolpa dinanzi ad entrambe le istanze cantonali, dopo avere pure rinunciato a contestare la sanzione penale inflittagli dal Ministero pubblico.
2.3 Come ritenuto dalla Corte cantonale, e come risulta dallo scritto del 4 febbraio 2010 inoltrato dall'avvocato del ricorrente alla Sezione della circolazione, questi ne aveva assunto il patrocino sulla base della relativa procura: l'8 febbraio seguente, il patrocinatore ha consultato l'intero incarto per "poter validamente consigliare" il suo mandante. In siffatte circostanze, il rimprovero di un accertamento dei fatti arbitrario, mosso alla Corte cantonale poiché non corrisponderebbe al vero che il suo legale l'avrebbe consigliato, non regge. Del resto, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse, per motivi non meglio comprensibili, effettivamente rinunciato a farsi consigliare dal suo legale, ciò è irrilevante: decisivo essendo soltanto ch'egli ha avuto, due volte, la possibilità di sanare la violazione del suo diritto di essere sentito, di addurre compiutamente i suoi argomenti di merito contro il criticato divieto di condurre in Svizzera e di richiedere se del caso l'assunzione di ulteriori mezzi di prova: vi ha tuttavia scientemente rinunciato. Non spetta in ogni modo al Tribunale federale pronunciarsi su questa strategia difensiva, né esso deve esprimersi sui motivi che hanno indotto il ricorrente a non impugnare la sanzione penale.
2.4 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito.
Il contenuto del diritto di essere sentito è determinato in primo luogo dalle norme cantonali, non invocate dal ricorrente, e dalle garanzie minime dedotte direttamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Esso conferisce in particolare all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia adottata una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 136 I 265 consid. 3.2; 135 I 279 consid. 2.2 e 2.3).
Secondo la giurisprudenza, una violazione di tale diritto può essere tuttavia sanata nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga, come era il caso nella fattispecie, dello stesso potere di esame in fatto e in diritto dell'autorità decidente e l'interessato non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria, o quando il rinvio all'istanza precedente costituisca una formalità priva di senso (DTF 138 II 77 consid. 4; 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.3 e 2.6.1 e relativi riferimenti).
3.
3.1 Nella fattispecie, rettamente, il ricorrente non contesta che il Consiglio di Stato poteva esaminare liberamente le questioni di fatto e di diritto e la Corte cantonale il diritto e per lo meno in determinata misura i fatti (al riguardo vedi DTF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; sentenza 1C_366/2011 del 20 luglio 2012 e rinvii). Nulla gli impediva infatti di addurre davanti al Governo cantonale eventuali censure di merito, che avrebbe inteso proporre dinanzi alla Sezione della circolazione, o richiedere se del caso l'assunzione di nuovi mezzi di prova ed esprimersi compiutamente, criticandoli semmai, sui fatti accertati dalla polizia e ritenuti dalla citata Sezione. Egli ha volontariamente rinunciato ad avvalersi di queste facoltà, dopo aver consultato, per il tramite del suo legale di fiducia, gli atti di causa. Adduce quindi a torto che la viziata notifica dello scritto del 23 dicembre 2009 non sarebbe stata sanata.
3.2 Certo, egli in sostanza fa valere che detta sanatoria non poteva aver luogo, poiché avrebbe comportato un pregiudizio nei suoi confronti, segnatamente la comminatoria della stessa pena per due volte: poiché il Consiglio di Stato non avrebbe preso posizione sulla sua domanda d'effetto sospensivo contenuta nel ricorso, egli dal 1° marzo fino al 31 maggio 2010 non avrebbe guidato in Svizzera.
Nemmeno questa tesi regge. A parte il fatto, irrilevante per il giudizio, ch'egli non avrebbe ricevuto, o se del caso in maniera inappropriata, al suo indirizzo a Monte Carlo anche lo scritto del 18 febbraio 2010, con il quale il Governo confermava che "il ricorso ha effetto sospensivo (art. 47 LPamm)", in quel gravame il ricorrente aveva chiesto di voler concedere effetto sospensivo al ricorso contro la decisione del 27 gennaio 2010 della Sezione della circolazione "ai sensi dell'art. 47 LPamm". Ora, questa norma, espressamente richiamata dal ricorrente dispone che:
"Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non disponga altrimenti.
In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione."
Da questa disposizione risulta chiaramente che l'effetto sospensivo era dato per legge. In concreto è pacifico, e non contestato dal ricorrente, che la decisione impugnata non disponeva altrimenti e che non ne fosse stata ordinata l'esecutività immediata, circostanza quest'ultima che ha peraltro carattere eccezionale (BORGHI/CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 1997, n. 2 ad art. 47) e nemmeno che il Governo l'avesse revocato. Ne segue che l'autorità competente finora, a causa dei ricorsi da lui inoltrati, non ha ancora imposto al ricorrente di scontare il periodo di divieto inflittogli, misura sospesa per legge. È quindi manifesto che, contrariamente al suo assunto, le autorità non gli hanno comminato, per la medesima infrazione, due volte la stessa sanzione. D'altra parte, prima di asseritamente ossequiare di propria iniziativa il noto divieto, il ricorrente, con riferimento al principio della buona fede processuale, semmai, al riguardo, avrebbe dovuto informarsi e accertarsi previamente presso l'autorità, ritenuto che la revoca dell'effetto sospensivo avrebbe implicato che il ricorso sarebbe divenuto privo di oggetto per esecuzione già avvenuta della misura.
3.3 La decisione impugnata, contrariamente all'assunto ricorsuale, non è quindi arbitraria né nella motivazione né nel risultato, il semplice fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile non essendo sufficiente (DTF 137 I 1 consid. 2.4).
4.
4.1 Il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
4.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 27 agosto 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Aemisegger
Il Cancelliere: Crameri