BGer 4A_345/2012 |
BGer 4A_345/2012 vom 10.09.2012 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4A_345/2012
|
Sentenza del 10 settembre 2012
|
I Corte di diritto civile
|
Composizione
|
Giudice federale Klett, Presidente,
|
Cancelliere Piatti.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________ SA,
|
ricorrente,
|
contro
|
B.________,
|
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
|
opponente.
|
Oggetto
|
diritto di compera,
|
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2012 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Considerando:
|
che il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con decisione 8 agosto 2011, la A.________ SA a pagare a B.________ fr. 33'650.95 per pretese connesse a un diritto di compera;
|
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, con sentenza 8 maggio 2012, un appello della A.________ SA nella misura in cui è ricevibile;
|
che secondo i considerandi della sentenza impugnata l'intero appello risulta invero irricevibile in ragione della sua insufficiente motivazione;
|
che i Giudici cantonali hanno pure considerato inammissibile per carente motivazione la domanda di indennità per ritardata giustizia (non quantificata e proposta senza elementi di fatto a suo sostegno), l'appellante non avendo segnatamente nemmeno preteso di aver sollecitato il Pretore a proseguire la causa;
|
che con ricorso dell'11 giugno 2012 la A.________ SA postula l'annullamento delle sentenze di prima e seconda istanza e il riconoscimento di un'indennità per ritardata giustizia di fr. 2'000.--;
|
che la ricorrente lamenta "il granchio preso dal giudice di prima istanza" riscontrabile con una semplice occhiata al giudizio pretorile e indica che il Pretore "ha fatto durare la vertenza addirittura 6 anni", nonostante i solleciti del suo legale e un'interpellanza in Gran Consiglio;
|
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
|
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso - la quale non può limitarsi a rinviare agli atti della procedura cantonale (DTF 133 II 396 consid. 3.2) - occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
|
che l'insorgente deve quindi confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza impugnata, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
|
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
|
che infatti la ricorrente si prevale di argomenti concernenti il merito del litigio, ma non spende una parola per spiegare per quale ragione il contenuto del suo appello e la domanda di un'indennità per ritardata giustizia sarebbero stati, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, conformi alle esigenze di motivazione previste dal CPC per tali rimedi;
|
che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
|
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
|
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è inammissibile.
|
2.
|
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
|
3.
|
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
|
Losanna, 10 settembre 2012
|
In nome della I Corte di diritto civile
|
del Tribunale federale svizzero
|
La Presidente: Klett
|
Il Cancelliere: Piatti
|