BGer 2D_51/2012 |
BGer 2D_51/2012 vom 19.09.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2D_51/2012
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Sentenza del 19 settembre 2012
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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ricorrenti,
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contro
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Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora (cambiamento di Cantone),
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ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 2 agosto 2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando in fatto e in diritto:
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che, entrati in Svizzera quali richiedenti l'asilo il 22 giugno 1999, i coniugi A.________ e B.________ hanno ottenuto nel Cantone dei Grigioni, dopo la reiezione della loro domanda, dapprima l'ammissione provvisoria il 25 aprile 2001 e poi un permesso di dimora annuale (con ultima scadenza al 23 agosto 2012);
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che, il 14 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto la loro istanza presentata il 21 febbraio 2012 e volta al rilascio di un permesso di dimora in Ticino al fine di vivere presso i figli C.________ e D.________ ivi residenti;
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che il diniego è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato, il 5 giugno 2012, e poi dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 agosto 2012;
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che, il 14 settembre 2012, A.________ e B.________ hanno esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che il loro ricorso è inammissibile sia quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 86 lett. c n. 6 LTF, è ciò indipendentemente dalla sussistenza di un eventuale diritto al cambiamento di Cantone, cfr. causa 2D_65/2009 del 10 dicembre 2009 con rinvio) sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), non avendo i ricorrenti formulato alcuna censura relativa alla violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF, art. 42 cpv. 2 LTF e art. 106 cpv. 2 LTF);
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che, di conseguenza, il rimedio di diritto dei ricorrenti si rivela di primo acchito inammissibile e va quindi trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
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che essendo l'esito della causa sufficientemente chiaro, non viene ordinato uno scambio di allegati scritti;
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che nel fissare le spese, che seguono la soccombenza, si terrà conto della situazione finanziaria dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 19 settembre 2012
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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