Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_511/2012
Sentenza del 17 ottobre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinate dall'avv. Flavio Amadò,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 12 agosto 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania ha inoltrato al Ministero pubblico del Cantone Ticino (MP) una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C.________ e altre persone, per ipotesi di reato di concorso in esercizio di giochi d'azzardo, aggravato dall'aver commesso il fatto all'interno di numerosi esercizi pubblici. L'autorità estera sospetta che parte dei proventi dell'attività illecita sarebbe confluita su un determinato conto presso una banca ticinese, relazione della quale chiede l'acquisizione della documentazione e il blocco della stessa, nonché i documenti relativi ai rapporti fra il suo titolare e diverse persone fisiche e giuridiche.
B.
Con decisione di chiusura del 23 febbraio 2012 il MP ha ordinato la trasmissione all'autorità rogante dei documenti relativi al conto xxx riferiti al periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 novembre 2009, data di estinzione della relazione. Mediante giudizio del 24 settembre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto in quanto ammissibile un ricorso delle titolari del conto litigioso.
C.
Avverso questa decisione quest'ultime, A.________ e B.________, presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla, unitamente a quelle di entrate in materia e di chiusura del MP, e di non trasmettere la documentazione bancaria, subordinatamente di rinviare gli atti al TPF per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
1.2 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).
2.
2.1 Le ricorrenti, asserendo l'intervenuta prescrizione penale per i fatti antecedenti il 30 marzo 2008, ritengono che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poichè occorrerebbe riesaminare la prassi istituita con la DTF 117 Ib 53, secondo cui nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), applicabile nel caso di specie, non occorre esaminare la questione della prescrizione. Al loro dire, questa giurisprudenza andrebbe riconsiderata in quanto non affronterebbe la questione dell'osservanza del principio della proporzionalità, previsto dalla Costituzione e dalla CEAG. Non sarebbe inoltre stata affrontata la questione del principio dell'utilità potenziale. L'esclusione, a priori, dell'esame della prescrizione secondo il diritto estero e di conseguenza il diniego di esaminare le questioni della proporzionalità e dell'utilità potenziale non sarebbe sostenibile, né oggettivamente spiegabile.
2.2 Criticano poi l'ulteriore conclusione dell'istanza precedente, secondo cui, richiamata la DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234, dove si precisava che solo l'imputato, quale persona perseguita nella procedura aperta all'estero, è legittimato a invocare la prescrizione, ma non per contro le ricorrenti. Adducono che anche la richiamata sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9, non spiegherebbe le ragioni per cui una parte, alla quale viene riconosciuta, come alle ricorrenti, la legittimazione a ricorrere, verrebbe poi a priori esclusa dalla possibilità di invocare la prescrizione; ciò a maggior ragione ricordato che la procedura d'assistenza giudiziaria, contrariamente a quella penale, è di natura amministrativa. Questa esclusione violerebbe quindi il diritto di essere sentito. Chiedono pertanto che venga riconosciuto loro il diritto di avvalersi dell'istituto della prescrizione secondo il diritto italiano.
2.3 Contrariamente agli speciosi assunti ricorsuali, non v'è ragione di riesaminare la citata giurisprudenza, rettamente applicata dall'autorità precedente e costantemente confermata in seguito (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; sentenza 1A.204/2006 del 1° novembre 2007 consid. 4.4). Riguardo al rifiuto di esaminare la prescrizione nel quadro della CEAG, il Tribunale federale ha ritenuto infatti che si tratta di un silenzio qualificato e non di una lacuna colmabile mediante interpretazione.
2.3.1 La giurisprudenza, costantemente confermata, secondo cui solo le persone perseguite nello Stato richiedente sono legittimate a invocare la prescrizione secondo il diritto dello Stato estero, si fonda sul fatto che le norme relative alla prescrizione sono destinate a tutelare solo la persona perseguita e rientrano nella competenza delle autorità di perseguimento dello Stato richiedente. Per contro, l'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP (RS 351.1), non invocato dalle ricorrenti, protegge gli interessati contro misure coercitive ordinate in Svizzera dopo l'intervento della prescrizione assoluta secondo il diritto elvetico (DTF 136 IV 4 consid. 6.1). Tuttavia, quando sussiste, come in concreto, un trattato di collaborazione che non prevede di considerare la prescrizione secondo il diritto svizzero, questa normativa, più favorevole all'assistenza, prevale sulla AIMP (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 126 II 462 consid. 5; 117 Ib 53).
2.3.2 D'altra parte, riguardo all'invocata prescrizione, le ricorrenti disattendono che la questione di sapere se, sulla base del principio di proporzionalità, i documenti litigiosi possano ancora essere utilizzati in Italia, trattandosi di un quesito relativo alla valutazione delle prove, dev'essere risolto dalle autorità estere (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244; sentenza 1A.153/2006, citata, consid. 3.9), come la questione della prescrizione secondo il diritto italiano.
2.4 La sentenza 1A.249/1999 del 1° febbraio 2000, sulla quale insistono le ricorrenti, è manifestamente inconferente. In effetti, essa si riferiva a una domanda di assistenza in materia penale alle Filippine, quindi a uno Stato non legato alla Svizzera da un trattato e che si fondava pertanto, contrariamente al caso in esame, sulla AIMP: solo per questo motivo era stato esaminato il quesito della prescrizione (consid. 1e e 3e/aa; cfr. anche DTF 130 II 217 consid. 1 inedito e consid. 11 per l'assistenza alla Repubblica della Cina, Taiwan).
La decisione impugnata non si scosta dalla giurisprudenza costante, prassi che non occorre riesaminare.
3.
Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 17 ottobre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Aemisegger
Il Cancelliere: Crameri