Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_584/2012
Sentenza del 17 ottobre 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
L.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio 2012.
Visto:
il ricorso del 30 luglio 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 26 luglio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 27 settembre 2012, con il quale questa Corte ha assegnato a L.________ un termine suppletorio, scadente l'8 ottobre 2012 per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole,
che priva di rilievo è la questione di sapere se l'interessata abbia o meno aperto la busta dell'atto giudiziario inviatole ritornandola a questa Corte,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 17 ottobre 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble