BGer 5A_753/2012 |
BGer 5A_753/2012 vom 23.10.2012 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
5A_753/2012
|
Sentenza del 23 ottobre 2012
|
II Corte di diritto civile
|
Composizione
|
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
|
Cancelliera Antonini.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________,
|
ricorrente,
|
contro
|
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona,
|
B.________.
|
Oggetto
|
determinazione del modo di realizzazione di una quota
|
di un'eredità indivisa,
|
ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
|
Considerando:
|
che nell'ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti di A.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona ha pignorato l'interessenza spettante all'escusso nella divisione della comunione ereditaria fu C.________ (composta di A.________ e B.________);
|
che con istanza 26 settembre 2012 l'UEF di Bellinzona ha chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a A.________ nella predetta comunione ereditaria (v. art. 132 cpv. 1 LEF);
|
che con sentenza 5 ottobre 2012 l'autorità di vigilanza, in accoglimento della predetta istanza, ha ordinato all'UEF di Bellinzona di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di A.________ e B.________ e alla liquidazione del patrimonio comune (v. art. 10 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione [RDC; RS 281.41]);
|
che A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile trasmesso il 16 ottobre 2012;
|
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi;
|
che secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore;
|
che in concreto il gravame non contiene alcuna conclusione di merito, il ricorrente limitandosi infatti a chiedere "almeno un effetto sospensivo alfine di poter chiarire la (sua) posizione presso l'UEF di Bellinzona";
|
che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio dell'autorità di vigilanza e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
|
che il ricorso non rispetta pertanto i requisiti di motivazione posti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2);
|
che inoltre, allorquando il ricorrente si riferisce ad una moratoria per l'appuramento bonale dei debiti mediante trattative private concessagli nel giugno 2011 nonché al suo rifiuto dell'eredità fu D.________, egli adduce fatti e mezzi di prova che non emergono dalla sentenza impugnata senza nemmeno pretendere che le condizioni per ammetterli in questa sede di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF siano in concreto adempiute;
|
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente e di natura meramente dilatoria, si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
|
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto;
|
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
|
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è inammissibile.
|
2.
|
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
|
3.
|
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
|
Losanna, 23 ottobre 2012
|
In nome della II Corte di diritto civile
|
del Tribunale federale svizzero
|
La Giudice presidente: Escher
|
La Cancelliera: Antonini
|