Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_655/2012
Sentenza del 2 novembre 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 14 maggio 2012 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di accusa per contravvenzione alla LStup (RS 812.121) nei confronti di A.________: il 22 giugno 2012 l'interessato vi si è opposto;
che con decisione del 27 agosto 2012 il Presidente della Pretura penale ha dichiarato tardiva l'opposizione, poiché il termine d'impugnazione di dieci giorni, tenuto conto delle condizioni di cui all'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, scadeva il 4 giugno precedente, visto che il decreto era stato notificato il 15 maggio 2012;
che l'accusato ha allora adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, ritenuto che il reclamo non adempiva alle condizioni di motivazione previste dagli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 CPP , l'ha invitato a emendarlo;
che la CRP, accertato che nemmeno l'allegato successivo presentato dal reclamante rispettava i presupposti delle citate norme, con giudizio del 24 settembre 2012 l'ha dichiarato irricevibile;
che avverso questa decisione A.________ ha inoltrato un "ricorso" al Tribunale penale federale di Bellinzona, che l'ha trasmesso, per competenza (art. 39 CPP), al Tribunale federale;
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, ritenuto che il ricorrente non si confronta, se non in maniera del tutto generica e quindi inammissibile, con il motivo posto a fondamento dell'impugnato giudizio d'irricevibilità, segnatamente con la tardività dell'opposizione;
che del resto, anche in questa sede, al riguardo egli accenna solo a un cambiamento d'indirizzo producendo il relativo ordine di rispedizione, che tuttavia si riferisce a due altre persone e non a lui;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, vista la particolare situazione del ricorrente accertata dalla CRP, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 novembre 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri